Valida la nomina del nuovo avvocato grazie al concreto esercizio del mandato

Laddove, tra lo svolgimento delle indagini preliminari e l’emissione del decreto penale di condanna, venga nominato un nuovo difensore di fiducia, il concreto esercizio del mandato difensivo svolto da quest’ultimo comporta il riconoscimento della qualità di soggetto legittimato alla presentazione di atti ad impulso processuale.

Sul tema gli Ermellini con la sentenza n. 3826/19, depositata il 25 gennaio a fronte del ricorso presentato dall’imputato che subiva la dichiarazione di inammissibilità per tardività dell’opposizione avverso il decreto penale di condanna per il delitto ex art. 316 -ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato emesso dal GIP. Il nuovo difensore. Il Tribunale rilevava la tardività dell’opposizione, rispetto la notifica del decreto penale di condanna, effettuata nei confronti del difensore di fiducia indicato dall’indagato durante le indagini preliminari. Il ricorrente, a base del ricorso proposto, rileva una vicenda in particolare il difensore di fiducia domiciliatario indicato durante lo svolgimento delle indagini preliminari, veniva successivamente revocato dall’imputato medesimo prima dell’emissione del decreto penale, eleggendo al contempo il domicilio presso il nuovo difensore nominato. Tuttavia, secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe considerato che, prima dell’emissione del decreto penale di condanna, era intervenuta la revoca e la successiva nomina del rappresentate legale con conseguente modifica nel domicilio. Su tali basi – a dire del ricorrente - avrebbe dovuto ritenersi che non fosse avvenuta la notifica del decreto penale né all’imputato né al difensore, con conseguente nullità insanabile, dovendosi se del caso ritenere utilmente esercitata dall’effettivo difensore la facoltà di opposizione . Il concreto esercizio del mandato. Gli Ermellini pongono l’attenzione sul concreto esercizio del mandato difensivo , condotta realizzata dall’avvocato successivamente nominato nella specie, è stato attestato che, nonostante l’atto di nomina del successivo difensore non recasse il timbro di deposito, predetto avvocato aveva presentato una richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato, di cui all’art. 335 c.p.p. . Tale richiesta era stata depositata dalla collaboratrice delegata del difensore e in allegato recava la revoca di ogni altro difensore nonché l’elezione di domicilio presso predetto difensore il quale, inoltre, aveva depositato e inviato una memoria difensiva a seguito degli atti trasmetti con richiesta di decreto penale emesso dal GIP. Su tali basi, la S.C. ritiene che l’Ufficio competente al rilascio dell’attestazione ex art. 335 c.p.p. avesse controllato la sussistenza in capo al successivo difensore della qualità di soggetto legittimato alla presentazione dell’istanza e, dunque, avesse necessariamente verificato l’esistenza della nomina. Ne discende che l’opposizione presentata dal successivo difensore, con la quale è stata presenta la facoltà, in funzione della quale la notifica è prevista, ha comportato la sanatoria dell’originaria nullità, dovendosi tuttavia escludere che la stessa, ormai svincolata dal termine di cui all’art. 461 c.p.p., in assenza di una diversa valida decorrenza di esso potesse reputarsi intempestiva . Per tali ragioni, deve ritenersi che suddetta notifica non è stata validamente eseguita e non ha dato luogo al decorso del termine per la presentazione dell’opposizione. In conclusione la S.C. dichiara l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso del termine.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 10 gennaio – 25 gennaio 2019, n. 3826 Presidente Petruzzellis – Relatore Ricciardelli Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 16/5/2018 il Tribunale di Parma ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione presentata nell’interesse di C.E. avverso il decreto penale emesso nei confronti del C. dal G.I.P. del Tribunale di Parma in data 24/4/2015 per il delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen 2. Ha presentato ricorso il C. tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge in relazione all’art. 461 c.p.p., comma 1, 4 e 5, e art. 179 c.p.p. e all’art. 111 Cost., comma 5. Segnala che l’opposizione era stata dichiarata inammissibile, in quanto presentata dopo la scadenza del termine dall’Avv. Rastelli, a fronte di notifica effettuata in data 12/1/2016 presso l’Avv. Corazza, che era stato indicato dal C. come domiciliatario in fase di indagini. Tuttavia il Tribunale non aveva considerato che successivamente, prima dell’emissione del decreto penale, il C. aveva revocato la nomina dell’Avv. Corazza e nominato l’Avv. Rastelli, eleggendo domicilio presso il predetto. Su tali basi avrebbe dovuto ritenersi che non fosse avvenuta la notifica del decreto penale né all’imputato né al difensore, con conseguente nullità insanabile, dovendosi se del caso ritenere utilmente esercitata dall’effettivo difensore la facoltà di opposizione. In ogni caso avrebbero dovuto ravvisarsi i presupposti per la restituzione nel termine per presentare opposizione. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. L’inammissibilità dell’opposizione è stata dichiarata in ragione della sua apparente tardività rispetto alla data della notifica del decreto penale all’Avv. Corazza, indicato come difensore e domiciliatario dell’imputato C.E. . 3. Ma in realtà è stato attestato che fin dal 7/4/2015 l’Avv. Rastelli aveva presentato, quale difensore del C. , una richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato, di cui all’art. 335 cod. proc. pen., richiesta materialmente depositata dalla sua collaboratrice, espressamente delegata, e poi evasa dall’Ufficio con atto del 9/4/2015. In quella richiesta si dava atto della nomina allegata in copia, nomina che in effetti risulta essere stata prodotta in allegato al ricorso e che reca la revoca di ogni altro difensore nonché l’elezione di domicilio presso lo stesso Avv. Rastelli. Deve aggiungersi che di seguito l’Avv. Rastelli aveva depositato presso la Procura della Repubblica una memoria difensiva, che era stata inviata al G.I.P. a seguito degli atti trasmessi con richiesta di decreto penale, decreto che era stato peraltro emesso dallo stesso G.I.P. in data 24/4/2015. 4. Sta di fatto che al momento dell’emissione di tale decreto penale l’Avv. Rastelli risultava difensore del C. e in particolare, in base all’atto di nomina recante la data del 24/3/2015, suo unico difensore e domiciliatario. Può osservarsi che tale atto di nomina, prodotto in allegato al ricorso, non reca un timbro di deposito, ma deve nondimeno rimarcarsi che di seguito l’Avv. Rastelli aveva concretamente esercitato il mandato difensivo, in modo certamente riconoscibile, tanto da aver formulato la richiesta di cui si è detto, cui era allegata una nomina, e da aver poi presentato la memoria difensiva, quale difensore del C. . Su tali basi deve ritenersi che l’Ufficio competente al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 335 cod. proc. pen. avesse controllato la sussistenza in capo all’Avv. Rastelli della qualità di soggetto legittimato alla presentazione dell’istanza e dunque necessariamente verificato l’esistenza della nomina. 5. La circostanza che nelle successive fasi la veste assunta dall’Avv. Rastelli non fosse stata rilevata ai fini della notifica del decreto penale, non toglie che costui possedesse ormai la qualità di unico difensore, legittimato a ricevere, anche quale domiciliatario, la notifica del decreto. Poiché è certo che nessuna notifica fu fatta all’Avv. Rastelli, essendosi proceduto invece alla notifica al precedente difensore Avv. Corazza, deve necessariamente ritenersi che quella notifica non fosse stata validamente eseguita e che dunque, attesane la nullità, non potesse dirsi da essa utilmente decorso il termine per la presentazione dell’opposizione. 6. Ne discende che l’opposizione presentata in data 2/2/2016 dall’Avv. Rastelli, con la quale è stata esercitata la facoltà, in funzione della quale la notifica è prevista, ha comportato la sanatoria dell’originaria nullità, dovendosi tuttavia escludere che la stessa, ormai svincolata dal termine di cui all’art. 461 cod. proc. pen., in assenza di una diversa valida decorrenza di esso, potesse reputarsi intempestiva sul punto Cass. Sez. 3, n. 22768 del 11/4/2018, Monticciolo, rv. 273722 Cass. Sez. 3, n. 9212 del 9/2/2012, Spadafora, rv. 252363 . Conseguentemente erronea risulta la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, ciò che impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Parma per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Parma.