Minorenni e ubriachi in discoteca: il gestore può essere condannato?

Il reato di cui all’art. 690 c.p. può essere rimproverato al gestore di una discoteca per non aver predisposto le misure precauzionali idonee ad impedire la verificazione di episodi di ubriachezza, con particolare riferimento ai minorenni.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3142/19, depositata il 23 gennaio. Il fatto. Il legale responsabile di una società che gestiva una discoteca veniva condannato per il reato di cui all’art. 690 c.p. Determinazione in altri dello stato di ubriachezza per aver cagionato l’ubriachezza di tre ragazzini e per non aver adottate le misure organizzative necessarie ad evitare la somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni. La difesa ricorre per la cassazione della pronuncia invocando sostanzialmente l’insussistenza del reato. Sussistenza del reato. La fattispecie di cui all’art. 690 c.p. ha la struttura di un reato di evento, causalmente orientato, a forma libera, punito a titolo di dolo o colpa e realizzabile da chiunque purchè in luogo pubblico o aperto al pubblico. Non può dunque negarsi la sussistenza di una posizione di garanzia in capo al legale rappresentate di una società che gestisce una discoteca in quanto egli, assumendosi la gestione del rischio, prende in carico il bene protetto della prevenzione dell’alcolismo con un comportamento concludente. Tale posizione è indubbiamente deducibile dal quadro normativo di settore, tra cui la l. n. 125/2001 legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati il d.l. n. 158/2012, conv. in l. n. 189/2012 il d.l. n. 14/2017 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città conv. in l. n. 48/2017. In quanto responsabile dell’organizzazione del locale, il ricorrente aveva dunque l’obbligo giuridico di predisporre misure precauzionali idonee ad impedire la verificazione di episodi di ubriachezza con particolare riferimento ai minorenni. Gli Ermellini escludono poi l’applicazione dell’art. 689 c.p. che punisce la mera somministrazione di alcolici a persone minori di anni 16 o infermi di mente, così come l’illecito amministrativo di cui all’art. 14-ter, comma 2, l. n. 125/2001 Divieto di vendita di bevande alcoliche a minore posto che la norma è testualmente introdotta dall’affermazione salvo che il fatto non costituisca reato . Il ricorso risulta però fondato in relazione alle carenze motivazionali del provvedimento impugnato che non chiarisce correttamente ed adeguatamente il rimprovero di colpa mosso al ricorrente quanto alle misure che egli avrebbe dovuto porre in essere. Per questi motivi, il ricorso viene accolto e la causa rinviata al Giudice di Pace per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 novembre 2018 – 23 gennaio 2019, n. 3142 Presidente Vessichelli – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Modena ha condannato A.A. alla pena di Euro 400,00 di ammenda, avendolo riconosciuto responsabile della contravvenzione di cui all’art. 690 c.p., per avere, nella qualità di legale rappresentante di una società gerente un’attività di intrattenimento musicale in luogo aperto al pubblico, cagionato l’ubriachezza di tre persone minorenni, non adottando le misure organizzative necessarie ad evitare la somministrazione a costoro di bevande alcooliche. 2. Interpongono ricorso per cassazione, ai sensi del D.Lgs. n. 254 del 2000, art. 37, il difensore dell’imputato e l’imputato personalmente ed articolano quattro motivi, con i quali denunciano - la violazione degli artt. 689 e 690 c.p., e il vizio argomentativo da motivazione apparente e contraddittoria, rilevandosi come il giudice di pace avesse pronunciando condanna per il reato di cui all’art. 690 c.p., pur avendo ravvisato in concreto il reato di cui all’art. 689 c.p., il quale si trova rispetto al primo in rapporto di specialità, posto che è reato proprio - perché può essere commesso esclusivamente dal titolare di un esercizio commerciale destinato alla somministrazione di bevande - ed individua tra i soggetti passivi esclusivamente persone minori degli anni 16 ne viene che, essendo stata contestato all’imputato il reato di cui all’art. 690 c.p., che è reato comune, la sua responsabilità non avrebbe potuto essere fondata su una colpa di organizzazione derivante da una posizione di garanzia, invero inesistente, e si sarebbe dovuto ravvisare a suo carico, al più, l’illecito amministrativo di cui alla L. n. 125 del 2001, art. 14 ter, comma 2, e successive modificazioni in relazione alla somministrazione di bevande alcoliche a persone di età superiore ai 16 anni - la violazione degli artt. 43 e 690 c.p., e il vizio di motivazione da travisamento della prova, evidenziandosi come il giudice di merito, attraverso una lettura fuorviata dei risultati della prova dichiarativa assunta, avesse concluso per l’inefficacia delle misure organizzative approntate per prevenire il rischio che fossero somministrate bevande alcoliche anche agli avventori minorenni, ancorché egli si fosse attenuto ai canoni di diligenza previsti dalle fonti normative in materia - la violazione degli artt. 125 e 192 c.p.p., e art. 530 c.p.p., comma 2, e il vizio di motivazione apparente, per non essere state verificate ipotesi di ricostruzione alternativa della vicenda, in spregio al principio dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” segnatamente per non essere stato compiutamente argomentato da parte del Giudice di pace in ordine alla più che verisimile possibilità che la mescita al tavolo ai minorenni di bevande alcooliche fosse da imputarsi ad altri avventori maggiorenni - il vizio di motivazione da omessa valutazione delle argomentazioni difensive versate in una memoria depositata in atti. Considerato in diritto Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1. Deve escludersi che sul legale rappresentante della società gerente la discoteca omissis di - all’interno della quale ebbe luogo la somministrazione di bevande alcooliche a persone ultrasedicenni così da cagionarne l’ubriachezza - non insistesse una posizione di garanzia in ordine all’impedimento dell’altrui stato di ubriachezza, quale evento del reato di cui all’art. 690 c.p. Determinazione in altri dello stato di ubriachezza . Tanto si desume sia dalla struttura della fattispecie criminosa - costruita alla stregua di una fattispecie di evento, causalmente orientata, a forma libera, punita a titolo di dolo o di colpa e realizzabile da chiunque, purché in un luogo pubblico o aperto al pubblico -, sia dalla natura del bene giuridico tutelato, rappresentato dalla prevenzione dell’alcolismo, quale causa di degenerazione individuale e sociale e di delinquenza. Sicché, avuto riguardo alla ratio della norma di cui all’art. 690 c.p., qualunque soggetto che, in luogo pubblico o aperto al pubblico, assuma la gestione del rischio relativo all’evento che la norma intende evitare, mediante un comportamento concludente consistente nella effettiva presa in carico del bene protetto, per ciò solo è investito di una posizione di garanzia Sez. 4, n. 48793 del 11/10/2016, P.C. in proc. Petrillo e altri, Rv. 268216 , secondo il paradigma di cui all’art. 40 c.p., comma 2. 2. Nondimeno, nel caso al vaglio, l’imputato, proprio in quanto responsabile dell’organizzazione gerente un locale aperto al pubblico, nel quale si somministravano bevande alcooliche agli avventori aveva l’obbligo giuridico, desumibile dal complesso della normativa in materia L. n. 125 del 2001 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati D.L. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni in L. n. 189 del 2012 D.L. n. 14 del 2017 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città , convertito con modificazione in L. n. 48 del 2017 di predisporre misure precauzionali idonee ad impedire la verificazione di episodi di ubriachezza, in particolare in pregiudizio di minorenni, quali soggetti maggiormente esposti alle conseguenze dannose della massiccia assunzione di bevande alcooliche. Tanto risulta dalla enunciazione programmatica delle finalità della menzionata legge-quadro n. 125/2001 - protesa ad assicurare la tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche L. n. 125 del 2001, art. 2, lett. a -, tanto dall’obbligo imposto a Chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta” L. n. 125 del 2001, art. 14 ter, comma 1 . 3. Alla stregua di tali considerazioni, non è, dunque, possibile, in via di principio, escludere la responsabilità del gerente di un’organizzazione imprenditoriale per la contravvenzione di cui all’art. 690 c.p., la quale, invero, è fattispecie che ha un raggio di applicazione diverso rispetto a quella di cui all’art. 689 c.p. Somministrazione di bevande alcooliche a minori degli anni 16 o a infermi di mente . Quest’ultima norma, infatti, punisce la mera somministrazione di bevande alcooliche a persone che si trovino nelle condizioni soggettive specificamente indicate, mentre la norma di all’art. 689 c.p., punisce la determinazione in altri - nei riguardi dei quali l’età è indifferente - dello stato di ubriachezza, come effetto della condotta di somministrazione di alcoolici. 4. Né il fatto della determinazione dello stato di ubriachezza in minori ultrasedicenni può dirsi integrare il solo illecito amministrativo dalla L. n. 125 del 2001, art. 14 ter, comma 2, Divieto di vendita di bevande alcoliche a minori , siccome introdotto dalla L. n. 189 del 2012, art. 7, comma 3, che recita Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 Euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto , vuoi perché la norma si limita a sanzionare la sola condotta del somministrare o del vendere bevande alcooliche a minori degli anni diciotto vuoi perché, in virtù della clausola di sussidiarietà inserita nel corpo della disposizione evocata, l’illecito amministrativo è escluso nel caso in cui la condotta di somministrazione di bevande a minori degli anni diciotto abbia dato luogo ad un reato. 5. Le critiche articolate dal ricorrente nei confronti della sentenza impugnata colgono, tuttavia, nel segno laddove il giudice di pace non ha correttamente ed adeguatamente motivato in ordine al contenuto del rimprovero per colpa da muoversi al gestore della discoteca. Il profilo segnalato, invero, attiene alla mancata individuazione delle specifiche regole cautelari, che sarebbero state violate, ovvero all’omessa predisposizione delle misure precauzionali idonee ad impedire che anche agli avventori minorenni fossero somministrate sostanze alcooliche e che, per tale via, costoro, facendone abuso, andassero incontro ad intossicazione etilica. Sarebbe stato, in altri termini, necessario verificare se l’apposizione di un contrassegno al braccio dei minorenni, all’atto del loro ingresso nel locale pubblico, esaurisse le cautele predisposte dall’imprenditore per prevenire il rischio che anche ai minorenni fossero somministrate bevande alcooliche ai tavoli, magari occupati promiscuamente da maggiorenni e minorenni, ovvero se per far fronte a tale evenienza, verisimilmente frequente in occasione di un grande afflusso di avventori, fossero approntate misure preventive ulteriori ad esempio impartendo ai camerieri incaricati di effettuare il servizio ai tavoli specifiche direttive in ordine al comportamento da tenere per assicurare il rispetto dell’obbligo di legge di subordinare la somministrazione ai minorenni all’esibizione di identità e di evitare, comunque, che i minori venissero in contatto con le bevande alcooliche, trattandosi di impedire, tra l’altro, ai sensi dell’art. 690 c.p., che costoro ne potessero abusare. 6. S’impone, pertanto, un approfondimento motivazionale sul concreto atteggiarsi dell’elemento soggettivo del reato, cui il giudice del rinvio provvederà attenendosi ai rilievi indicati. Ne viene che occorre disporre l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Modena per nuovo esame. Le ulteriori doglianze articolate dal ricorrente rimangono assorbite. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Modena per nuovo esame.