Tempestività dell’impugnazione dei provvedimenti cautelari

Decidendo su un ricorso avverso il rigetto dell’istanza di dissequestro di somme sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, gli Ermellini ripercorrono i principi giurisprudenziali in tema di tempestività dell’impugnazione in sede di legittimità e ammissibilità del ricorso stesso.

I principi sono stati ribaditi dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 3261/19, depositata il 23 gennaio. Il fatto. Un imputato chiedeva il dissequestro delle somme sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Il Tribunale ha accolto solo parzialmente l’istanza in relazione alle somme sequestrate confluite nel conto corrente dopo l’esecuzione della misura. Il provvedimento veniva confermato anche dal giudice del riesame. La questione giunge dunque alla Corte di Cassazione che rileva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività. Impugnazione del provvedimento cautelare. Il termine per proporre ricorso per cassazione contro le ordinanze del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali non è quello di 10 giorni previsto dall’art. 311, comma 1, c.p.p. riferito alle sole misure cautelari personali , ma quello di 15 giorni previsto in via generale dall’art. 585, comma 1, lett. a , c.p.p. per i provvedimenti emessi a seguito di procedimenti in camera di consiglio. La giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che il termine decorre dalla notifica dell’avviso di deposito del provvedimento emesso dal Tribunale della libertà. Inoltre, la presentazione del ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale della libertà deve essere presentata nella cancelleria di quel tribunale, esclusa ogni soluzione alternativa. Analizzando nello specifico la vicenda processuale e richiamando la giurisprudenza intervenuta sul punto, il Collegio aggiunge che è inammissibile l’impugnazione presentata nella cancelleria del giudice ad quem anziché in quella del giudice a quo . Ciò posto, il Collegio, nel rispetto dei principi della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis , fa proprio l’orientamento secondo il quale il ricorso per cassazione presentato nella cancelleria di giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato non è radicalmente inammissibile, ma può essere ritenuto ammissibile laddove sia tempestivamente pervenuto anche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendo a carico dell’impugnante il rischio di una dichiarazione di tardività. In ogni caso, nel caso di specie, non risulta essere stato rispettato il termine di decadenza di 15 giorni, circostanza che porta la Corte a dichiarare inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 30 novembre 2018 – 23 gennaio 2019, n. 3261 Presidente Cammino – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto 1. B.U. , in atti generalizzato, imputato ed, all’esito del giudizio di primo grado, dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 110 - 640-bis c.p. – art. 61 c.p., comma 1, n. 7, commessi nell’ omissis capo A delle imputazioni in atti ed il omissis capo B delle imputazioni in atti , nei cui confronti il Tribunale di Genova, in data 30.11.2017, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme di denaro fino a concorrenza dell’importo di Euro 40.086.726, ha chiesto di 1 disporre il dissequestro delle somme già sottoposte a sequestro presso i conti correnti omissis presso la filiale di Banco di Napoli e presso la filiale di UBI Banca poiché asseritamente provento di indennità mensile e diaria parlamentare e come tali non sequestrabili né pignorabili L. n. 1261 del 1965, ex art. 1 rectius art. 5 2 precisare che il sequestro preventivo per equivalente non si estende alle somme che dovessero confluire sui conti in data successiva all’esecuzione del sequestro . 2. Il Tribunale di Genova, quale giudice procedente non essendo ancora intervenuta la trasmissione degli atti alla Corte di appello , con ordinanza emessa in data 23 dicembre 2017 - ha respinto l’istanza in relazione ad una somma pari ad un quinto dell’assegno di vitalizio ricevuto da B.U. come ex appartenente al Parlamento Europeo - ha accolto per il resto l’istanza di dissequestro delle somme reperite nei conti correnti indicati in parte motiva, alla data dell’esecuzione del provvedimento del 30.11.2017 - ha indicato come non sequestrabili i quattro quinti del vitalizio percepito da B.U. quale ex appartenente al Parlamento Europeo e per l’intero l’indennità percepita da B.U. quale membro del Parlamento italiano” - ha respinto per il resto la domanda, disponendo che il sequestro venga esteso alle somme pervenute nei predetti conti correnti dopo tale data e che nel contempo possa essere eseguito su tutti i beni ricadenti nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi”. 3. Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame ed appello in materia cautelare, con l’ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato l’appello presentato nell’interesse dell’imputato contro il predetto provvedimento. 3.1. Il Tribunale ha, in particolare, premesso che doveva ritenersi pacifica la non assoggettabilità a sequestro di beni futuri nel caso di specie, tuttavia, il sequestro aveva ad oggetto non beni futuri ma diritti di credito già maturati all’attualità, certi e condizionati alla sola perdurante esistenza in vita dell’imputato che ne era beneficiario, costituendo mera modalità di pagamento la corresponsione in rate mensili. Tale assunto era confermato - dalla pacifica assoggettabilità a pignoramento civilistico del quinto dello stipendio del debitore - dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi in tema di sequestro di denaro come bene fungibile il Tribunale ha citato, fra le altre, Cass. n. 37545/2017 . Ha, inoltre, osservato che nessuna preclusione al disposto sequestro deriverebbe dal carattere sanzionatorio del sequestro di valore riguardando, nella specie, il vincolo un diritto di credito già maturato, certo ed individuabile, ovvero il vitalizio attribuito al sen. B. alla sola condizione dell’esistenza in vita e che il rilievo difensivo potrebbe al più venire considerato all’atto della definitiva confisca. 4. Contro tale provvedimento, l’imputato, con l’ausilio dell’avv. DOMENICO MARIANI, abilitato al patrocinio innanzi a questa Corte, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 1 - violazione dell’art. 125 c.p.p. per motivazione mancante o meramente apparente. Riepilogate le argomentazioni poste a fondamento dell’appello cautelare, in particolare quanto all’invocata impossibilità di sottoporre a sequestro somme confluite sui conti correnti riconducibili all’imputato dopo il 7.12.2017, data di esecuzione del provvedimento genetico di sequestro, per asserita impossibilità di sottoporre a sequestro beni futuri che sarebbe già stata riconosciuta dalla giurisprudenza cita, ad esempio, Cass. 4097/2016, rv. 265844 e Cass. 23649/2013, rv. 256164 e la non attinenza alla questione dei precedenti citati dal Tribunale a fondamento del mancato accoglimento in parte qua dell’originaria istanza, lamenta a partire da f. 8 del ricorso ulteriormente l’asserita impossibilità di estendere il disposto provvedimento ablativo a beni futuri, in considerazione della natura sanzionatoria che va riconosciuta al sequestro funzionale alla confisca per equivalente la contraria motivazione del Tribunale del riesame sarebbe meramente apparente, poiché nulla osserva in ordine all’invocata natura di bene futuro da riconoscere alla somme di denaro confluite su conti correnti del ricorrente dopo la data di esecuzione dell’iniziale sequestro funzionale alla confisca per equivalente cita a sostegno del proprio assunto quanto alla invero ormai pacifica riconducibilità, in materia cautelare reale, dell’assenza totale di motivazione alla violazione di legge, unico vizio denunziabile in sede di legittimità ex art. 325 c.p.p. plurime decisioni giurisprudenziali 2 - Violazione degli artt. 322-bis e 322-ter c.p.p., nella parte in cui l’ordinanza impugnata ha affrontato la problematica relativa alla sequestrabilità - ai fini della successiva confisca del quinto del vitalizio percepito dall’imputato, quale ex parlamentare Europeo. Il ricorrente lamenta che oggetto dell’impugnato sequestro sarebbe costituito non dal quinto del vitalizio maturato come ex parlamentare Europeo, bensì dalle somme depositate sui conti correnti riconducibili all’imputato, il che evidenzierebbe l’inconferenza delle argomentazioni riguardanti il pignoramento del quinto dello stipendio dei dipendenti lamenta, infine, che il sequestro di un c.c. bancario sarebbe cosa diversa dal sequestro delle somme ivi depositate. 5. All’odierna udienza camerale, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché tardivo. 1. Deve premettersi che il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 c.p.p., comma 1, contro le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali, rispettivamente ex artt. 324 e 322-bis c.p.p., non è quello di dieci giorni previsto dall’art. 311, comma 1, dello stesso codice, che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 il quale fa riferimento solo ai commi 3 e 4 dell’art. 311 , bensì quello di quindici giorni, previsto in via generale dall’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a , per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, Iorizzo, Rv. 197701 - 01 Sez. 2, n. 49966 del 15/09/2015, P.M. in proc. Miccicché ed altri, Rv. 265559 01 . 1.1. Questa Corte Sez. 4, Sentenza n. 21340 del 09/04/2013, Marotta, Rv. 256393 - 01 Sez. 1, n. 4014 del 13/10/1992, Malorgio ed altri, rv. 195096 - 01 ha anche chiarito che le ordinanze emesse dal Tribunale della libertà possono non essere notificate per intero bensì anche soltanto attraverso avviso di deposito del provvedimento stesso da tale notifica decorre il termine per proporre ricorso per cassazione. 2. Deve ancora premettersi che, con riguardo alle questioni aventi natura processuale quale è certamente la verifica officiosa di tempestività del ricorso , la Corte di legittimità è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può - talora necessariamente deve - accedere all’esame dei relativi atti processuali argomenta da Sez. U., sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01 . 3. Ciò premesso, dall’esame degli atti emerge quanto segue - l’ordinanza impugnata risulta depositata in data 5.2.2018 e notificata in pari data ne dà atto lo stesso ricorrente in premessa a f. 1 del ricorso - il ricorso risulta depositato in data 20.2.2018 al Tribunale di Roma - Ufficio impugnazioni cfr. timbro di deposito in calce al ricorso e registrato al n. 554/18 al Reg. Imp. Fuori Sede cfr. timbro apposto sulla prima facciata del ricorso - il ricorso risulta pervenuto al Tribunale di Genova-sezione per il riesame in data 27.2.2018 cfr. timbro di pervenuto apposto sulla prima facciata del ricorso . 4. A norma dell’art. 325 c.p.p., comma 3, al ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 c.p.p. si applicano le disposizioni dell’art. 311, commi 3, 4 e 5 . 4.1. A norma dell’art. 311 c.p.p., comma 3, il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione . 4.2. Diversamente, l’art. 309 c.p.p., comma 4, richiamato dall’art. 310 c.p.p., comma 2 prevede che la richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli artt. 582 e 583 analogo richiamo alle forme previste dall’art. 582 c.p.p. è presente nell’art. 324 c.p.p., comma 2, e nell’art. 322-bis c.p.p., comma 2, in quest’ultimo caso, in forza del generale richiamo dell’art. 310 c.p.p. . 4.3. Con riferimento alla presentazione del ricorso per cassazione, dunque, le forme di cui all’art. 582 il cui comma 2 consente alle parti private ed ai difensori di presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento e art. 583 c.p.p. non sono richiamate. 4.4. In proposito, questa Corte Sez. 6, n. 3539 del 06/12/1990, dep. 1991, Messora, Rv. 187018 - 01 ha immediatamente osservato che le specifiche modalità fissate dal legislatore per la presentazione del gravame costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell’impugnazione se ne è desunto, per quanto in questa sede rileva, che la presentazione del ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale della libertà va presentata nella cancelleria di tale tribunale, con esclusione di qualsiasi soluzione alternativa. 4.5. Nel medesimo senso, successivamente, Sez. 2, n. 2056 del 20/03/1991, P.M. in proc. Crisalli, Rv. 187164 - 01 ha osservato che il ricorso per cassazione in quella occasione presentato dal Pubblico Ministero ma il principio è all’evidenza valido anche per le parti private avverso l’ordinanza emessa in materia di misure cautelari personali dal tribunale della libertà, è inammissibile qualora sia presentato direttamente in Cassazione e non nella cancelleria del suddetto tribunale, come prescrive l’art. 311 nuovo c.p.p., comma 3 . 4.6. L’orientamento è stato ribadito anche da Sez. 6, n. 3718 del 12/11/1999, dep. 2000, P.M. in proc. Longobardi, Rv. 215861-01, per la quale È inammissibile l’impugnazione del P.M. presentata nella cancelleria del giudice ad quem anziché in quella del giudice a quo, ai sensi dell’art. 582 c.p.p., che disciplina le modalità di proposizione del gravame, l’inosservanza delle quali, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c, è prevista a pena di inammissibilità Fattispecie in tema di ricorso per cassazione presentato direttamente alla cancelleria della Corte . 4.7. Nel medesimo senso, ma soltanto quanto all’illegittimità del deposito del ricorso per cassazione in materia cautelare dinanzi a giudice diverso dal Tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato, non anche quanto alla sua radicale inammissibilità, si sono pronunciate anche Sez. Fer., n. 35125 del 19/08/2008, Milazzo ed altro, Rv. 240668 Sez. 5, n. 42401 del 22/09/2009, Ferrigno ed altro, Rv. 245391-01 Sez. 1, n. 6912 del 14/10/2011, dep. 2012, P.M. in proc. Nardo ed altro, rv. 252072-01. 4.8. Da ultima, è intervenuta in argomento Sez. 6, Sentenza n. 29477 del 23/03/2017, P.M. in proc. Di Giorgi ed altri, Rv. 270559-01, ribadendo che il ricorso per Cassazione, nella specie proposto dal pubblico ministero, avverso l’ordinanza emessa in materia di misure cautelari personali dal tribunale della libertà, è inammissibile qualora sia presentato direttamente in Cassazione e non nella cancelleria del suddetto tribunale. In motivazione, si è precisato che, nel caso in cui il ricorso sia depositato tempestivamente presso la Cassazione e, dopo la scadenza del termine ex art. 311 c.p.p., comma 1, anche presso la cancelleria del tribunale del riesame, non si verifica alcun effetto sanante. 4.9. Senz’altro dominante risulta inoltre l’orientamento, sostenuto esplicitamente da Sez. Fer., n. 35125 del 19/08/2008, Milazzo ed altro, Rv. 240668 Sez. 5, n. 42401 del 22/09/2009, Ferrigno ed altro, Rv. 245391- 01 Sez. 1, n. 6912 dei 14/10/2011, dep. 2012, P.M. in proc. Nardo ed altro, rv. 252072-01, nonché implicitamente, in motivazione, da Sez. 6, Sentenza n. 29477 del 23/03/2017, P.M. in proc. Di Giorgi ed altri, Rv. 270559 - 01, secondo il quale il ricorso per cassazione presentato nella cancelleria di giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato non è radicalmente inammissibile come ritenuto dalle prime decisioni in tema ma può essere ritenuto ammissibile allorché esso sia tempestivamente pervenuto anche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, essendo a carico dell’impugnante il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvo i casi espressamente previsti, ex artt. 582 e 583 cod. proc. pen. - è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo. 4.9.1. In applicazione del principio, Sez. 1, n. 6912 del 14/10/2011, dep. 2012, P.M. in proc. Nardo ed altro, rv. 252072-01 ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione del P.M. avverso una decisione del tribunale distrettuale del riesame, proposto presso la cancelleria de cancelleria del tribunale del circondario e presentato entro il termine di legge a quella del giudice competente. 4.9.2. La stessa Sez. 6, Sentenza n. 29477 del 23/03/2017, P.M. in proc. Di Giorgi ed altri, Rv. 270559 - 01 ha ritenuto inammissibile il ricorso formulato dal Pubblico Ministero in quanto depositato nel termine di legge presso una cancelleria non legittimata a ricevere il predetto atto, precisando in motivazione che il successivo deposito nella cancelleria competente a ricevere l’impugnazione non può, peraltro, assumere alcuna efficacia sanante, in quanto è stato operato solo una volta decorso il termine di dieci giorni procedendosi in materia di misure cautelari personali previsto dall’art. 311 c.p.p., comma 1 . 5. Il collegio condivide e ribadisce l’orientamento, assolutamente pacifico, secondo il quale il ricorso per cassazione presentato presso cancelleria di giudice diverso rispetto al tribunale del riesame che ha emesso il provvedimento contro il quale si intenda ricorrere per cassazione, ancorché tempestivamente depositato, è, tuttavia, inammissibile. L’art. 311 c.p.p., comma 3, - richiamato dall’art. 325 c.p.p., comma 3, - prevede, infatti, inequivocabilmente che, il ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse a norma degli artt. 309 e 310 c.p.p. debba essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, con disciplina speciale che deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell’impugnazione le forme di cui all’art. 582 c.p.p. sono, infatti, richiamate dai soli artt. 309, 310, 322-bis e 324 c.p.p. per le istanze di riesame ed appello cautelare, non anche dagli artt. 311 e 325 c.p.p. per il ricorso per cassazione. 5.1. Ritiene, peraltro il collegio che il rispetto dei principi generali della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis quest’ultimo espressamente desumibile dalla disciplina di cui all’art. 568 c.p.p., comma 5 inducano a preferire l’orientamento - in atto certamente dominante - secondo il quale il ricorso per cassazione presentato nella cancelleria di giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato non è radicalmente inammissibile, ma può essere ritenuto ammissibile allorché esso sia tempestivamente pervenuto anche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico dell’impugnante il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvo i casi espressamente previsti, ex artt. 582 e 583 c.p.p. - è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo. 6. Ciononostante, l’odierno ricorso risulta ugualmente tardivo, essendo pervenuto al 4 Tribunale di Genova, che aveva emesso il provvedimento cautelare impugnato, oltre il termine di giorni 15 dalla notificazione del provvedimento stesso, in particolare dopo 17 giorni. 7. La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d’inammissibilità per colpa Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186 e tenuto conto dell’entità di detta colpa, desumibile dal tenore della rilevata causa d’inammissibilità - della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.