Il camper parcheggiato in un’area di sosta pubblica è considerato privata dimora?

Il furto commesso all’interno di un camper parcheggiato in un’area di sosta pubblica si considera come avvenuto in privata dimora solo ove il mezzo di locomozione sia stato funzionalmente destinato allo svolgimento di attività tipiche della vita familiare, domestica e privata.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2670/19, depositata il 21 gennaio. Furto in un camper parcheggiato in una sosta pubblica. Poiché la Corte d’Appello di Brescia ha condannato due imputati per furto aggravato commesso in privata dimora, questi hanno proposto ricorso in Cassazione deducendo che il camper parcheggiato in una sosta pubblica, in cui è stato commesso il reato, non possa considerarsi luogo di privata dimora. Infatti, a dire dei ricorrenti, il camper è un mero mezzo di locomozione meccanico, a nulla rilevando la circostanza che nel caso di specie la parte lesa stesse dormendo al suo interno. Esteso il concetto di privata dimora. La Corte, ritenendo manifestamente infondato il motivo sollevato dai ricorrenti, rileva che la Corte territoriale ha fatto buon uso del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite Cass. sez. un., 23 marzo 2017, n. 31345 secondo cui l’espressione contenuta nell’art. 624-bis c.p. in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora va riferita ad un luogo che sia stato funzionalmente destinato, in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico allo svolgimento di atti della vita privata, seppur non solo della vita familiare e intima . Dunque, sono compresi in tale definizione i luoghi che, seppur non originariamente destinati allo svolgimento della vita domestica o familiare, assumano la caratteristica dell’intimità e della riservatezza. Tale estensione risponde alla ratio di tutelare l’individuo anche quando compia atti della vita privata al di fuori dell’abitazione intesa in senso stretto, sempre che si tratti di luoghi che conservino le caratteristiche di non accessibilità da parte dei terzi senza il consenso dell’avente diritto . Ciò significa che il camper, solo in quanto strutturalmente idoneo a svolgere la funzione abitativa, non può essere considerato di per sé un luogo destinato a privata dimora ma assume la connotazione di privata dimora laddove in esso si svolgano attività tipiche della vita privata. Nel caso di specie la Corte rileva che la vittima del furto stesse dormendo all’interno del camper e dunque, utilizzandolo per il pernottamento, lo ha inteso come luogo di privata dimora. Alla luce delle considerazione sopra svolte, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 24 settembre 2018 – 21 gennaio 2019, n. 2670 Presidente Sabeone – Relatore Calaselice Ritenuto in fatto 1. Il provvedimento impugnato, emesso dalla Corte di appello di Brescia, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale in sede, con la quale S.D.S. e Z.C.C. sono stati condannati per il reato di furto aggravato commesso in privata dimora, alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed Euro 300 di multa ciascuno. La Corte territoriale ha ridotto la pena irrogata a ciascun imputato, in quella di anni uno mesi sei di reclusione ed Euro 180,00 di multa, confermando nel resto le statuizioni adottate, anche sulla destinazione dei reperti. 2. Avverso l’indicato provvedimento hanno proposto separato ricorso, tramite il difensore di fiducia, entrambi gli imputati. 3. S.D.S. deduce con il primo motivo, la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b assumendo inosservanza di legge penale in relazione all’art. 63 c.p., comma 4. Si deduce che la Corte di appello, rideterminando la pena, in applicazione del limite di cui all’art. 63 c.p., comma 4, ha applicato, indebitamente, un doppio aumento. Un primo incremento di pene viene, infatti, operato, ai sensi dell’art. 624-bis c.p. partendo dalla pena base di anni tre di reclusione ed Euro 300 di multa, poi ridotta per il tentativo ad anni due di reclusione ed Euro 200 di multa, aumentata ex art. 63, comma 4, per la recidiva, ad anni due mesi tre di reclusione ed Euro 270 di multa ridotta di un terzo, per il rito speciale prescelto, a quella in concreto irrogata. 3.1. Con il secondo motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione e manifesta illogicità della stessa, in relazione alla configurazione dell’art. 624-bis c.p Il camper ove le cose sottratte erano custodite non può intendersi luogo di privata dimora anche se viene indicato che il mezzo era parcheggiato in area di sosta e che la parte lesa stesse in esso dormendo. Si tratta, infatti, di mezzo di locomozione meccanico, che come altri mezzi di trasporto, quali la vettura non può determinare la diversa qualificazione del reato. Né risulta accertato, in concreto, che in esso, si svolgesse oltre all’attività di locomozione, attività tipica della vita privata, diversa dalla mera locomozione. 3.2. Con il terzo motivo si denuncia la mancanza di motivazione quanto al regime sanzionatorio applicato ai sensi dell’art. 56 c.p. La Corte ha ridotto la pena di un terzo senza motivazione circa l’entità della diminuzione applicabile e le ragioni della scelta quantitativa operata. 3.3. Con il quarto motivo si contesta la contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Queste sono state negate sulla base di un precedente specifico trascurando, a parere del ricorrente, una serie di elementi positivi, quale l’elargizione documentata a favore di popolazioni colpite dal terremoto effettuata dal ricorrente. 4. Con separato ricorso si promuovono, nell’interesse di Z.C.C. i primi tre motivi proposti dal coimputato, con le medesime argomentazioni. Considerato in diritto 1. I ricorsi, manifestamente infondati, sono inammissibili. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, nel determinare la pena, si è attenuta al principio di diritto secondo il quale, in caso di concorso tra circostanze aggravanti ad effetto speciale, sulla pena determinata per effetto dell’applicazione di quella più grave, individuata in concreto, l’ulteriore incremento, ove applicato, deve essere contenuto nei limiti di cui all’art. 63 c.p., comma 4, Sez. 2, n. 9365 del 13/02/2015, Bellitto, Rv. 263982 - 01 . 2.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il furto è avvenuto nel caso di specie, all’interno di un camper ove le cose sottratte erano custodite. I provvedimenti di merito hanno fatto buon governo del principio di diritto stabilito da questa Corte regolatrice, nella sua composizione più autorevole Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D’Amico, Rv. 270076 , secondo il quale l’espressione contenuta nell’art. 624-bis c.p. in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte, a privata dimora va riferita ad un luogo che sia stato funzionalmente destinato, in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico, allo svolgimento di atti della vita privata, seppur non solo della vita familiare e intima. In tale ambito, dunque, devono essere considerati compresi i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, assumano, comunque, caratteristiche d’intimità e riservatezza. L’estensione dell’ambito di applicabilità dell’art. 624-bis c.p., anche a luoghi diversi dall’abitazione in senso stretto deriva dall’esigenza di superare le incertezze manifestatesi in giurisprudenza, in ordine alla definizione della nozione di abitazione e, comunque, dalla necessità di tutela dell’individuo anche nel caso in cui compia atti della vita privata al di fuori dell’abitazione, sempre che si tratti di luoghi che ne conservino le caratteristiche, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell’avente diritto. È stato inoltre affermato, in sede di legittimità, proprio con riferimento al reato di furto commesso in un camper, che detto mezzo di trasporto non può essere considerato, di per sé, luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora solo in quanto idoneo strutturalmente a svolgere una funzione abitativa, oltre a quella di mera locomozione in quanto casa mobile . Si è, invece, affermato che occorre, piuttosto, accertare, in sede di merito, che, in concreto, in detto mezzo siano state espletate attività tipiche della vita privata, diverse dalla sua mera utilizzazione come mezzo di locomozione Sez. 5, n. 38236 del 19/02/2016, Assisi, Rv. 267908 - 01 . Orbene nel caso in esame emerge, dalla motivazione dei provvedimenti di merito, non contraddittoria, né manifestamente illogica, che non soltanto il camper era parcheggiato in area di sosta, ma che all’interno di esso, la parte lesa stesse dormendo e che, dunque, il mezzo era utilizzato non soltanto come mezzo di trasporto, ma per il pernottamento, dunque, per lo svolgimento di attività tipica della vita privata, seppure in modo transitorio o contingente. 2.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato, tenuto conto che sul trattamento sanzionatorio, in particolare in relazione alla misura della pena non vicina al minimo edittale e, dunque, anche per quanto concerne l’entità della diminuzione, per il tentativo , la Corte territoriale rende ampia e non contraddittoria motivazione che valorizza la preordinazione del colpo, l’orario notturno in cui è stato realizzato, il luogo utilizzato, nonché la predisposizione di mezzi due veicoli che avrebbero agevolato la fuga. 2.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato, tenuto conto che le ragioni per le quali sono state negate le circostanze attenuanti generiche sono ampiamente e congruamente motivate. La Corte di appello, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato il diniego, sulla base del precedente specifico ma anche considerate le modalità del fatto, non occasionale, come dimostrate dal rinvenimento di attrezzi atti allo scasso in possesso dei ricorrenti. Del resto è noto che non risulta necessario che siano presi in esame, dal giudice di appello, ciascuno dei elementi indicati nell’atto di gravame, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 . 3. Segue alla pronuncia, la condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali, nonché al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, somma che si ritiene determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.