Parassiti negli alimenti: le foto dell’ispezione dei NAS possono essere valutate come prova

Le foto scattate durante un’ispezione dello stato dei luoghi da parte della Polizia Giudiziaria e allegate al verbale di ispezione possono essere valutate dal giudice come fonte di prova, anche senza la necessaria conferma da parte dei verbalizzanti in sede dibattimentale.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 2576/19, depositata il 21 gennaio. Il caso. L’imputato veniva condannato perché in qualità di legale rappresentante di un panificio industriale impiegava nella preparazione di alimenti da forno farine invase da parassiti. Ricorre per cassazione chiedendo l’annullamento della pronuncia di secondo grado. La conservazione degli alimenti. Per l’accertamento della condotta di detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario effettuare il prelievo di campioni nel caso in cui i prodotti alimentari si presentino all’evidenza mal conservati. Ed inoltre, ricordano gli Ermellini che, in riferimento al reato di cui sopra, previsto dall’art. 5, lett. b , l. n. 283/1962 esso si configura quando è accertato che le concrete modalità di conservazione siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell’alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, attesa la sua natura di reato di danno a tutela del cd. Orine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura . Le prove fotografiche. Per quanto riguarda invece la contestazione delle prove fotografiche, scattate durante un’ispezione dei N.A.S., la Suprema Corte enuncia il principio di diritto secondo cui, esse, allegate al verbale di ispezione e di sequestro devono considerarsi atti irripetibili, come tali non più riproducibili, con la conseguenza che, essendo legittimo il loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento, possono essere valutate dal giudice come fonte di prova, senza che sia necessaria una conferma da parte dei verbalizzanti in sede dibattimentale . Per tutti i motivi sopra esposti, dal Palazzaccio l’inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 novembre 2018 – 21 gennaio 2019, n. 2576 Presidente Di Nicola – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Biella con sentenza del 21 febbraio 2018 ha condannato C.D. alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda, per il reato di cui alla L. n. 238 del 1962, art. 5, comma 1, lett. D, perché in qualità di legale rappresentante del panificio industriale FORNO PIEMIONTESE s.r.l. impiegava nella preparazione di alimenti prodotti da forno - farine di vario tipo insudiciate ed invase da parassiti quali blatte e farfalline della farina reato accertato il omissis . 2. C.D. ha proposto appello, trasmesso a questa Corte di Cassazione ex art. 568 c.p.p., comma 5, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2. 1. Errata lettura e valutazione dell’istruttoria dibattimentale. I testimoni escussi in dibattimento non hanno precisato dove precisamente erano collocati i sacchi della farina, se nei luoghi destinati alla panificazione o in altri settori del panificio. La sentenza poi ha fondato la condanna anche sulla base delle foto prodotte dal P.M. in supporto informatico le foto però non sono state sottoposte ai testi in visione per la loro conferma. Mancano, pertanto, le prove per l’elemento oggettivo del reato e per l’elemento soggettivo, in relazione ad un piano di autocontrollo degli alimenti. 2.2. Mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p., particolare tenuità del fatto. La sentenza non ha motivato sulla richiesta di particolare tenuità del fatto la presenza di dispositivi per la neutralizzazione dei parassiti seppure ritenuti non pienamente idonei avrebbe dovuto far ritenere i fatti di particolare tenuità. Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità, peraltro articolato in fatto, richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. Denuncia inoltre un travisamento delle prove testimoniali valutazione non corretta dell’intera istruttoria dibattimentale ma non specifica lo stesso, ed inoltre non allega i verbali integrali, e non prospetta la decisività delle prove ritenute travisate. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, non contraddittoria e non manifestamente illogica ha rilevato come al momento dell’ispezione sanitaria dei N.A.S. di Torino, sono stati rinvenuti nel laboratorio sacchi di farina aperti ed invasi da parassiti, ed altre carenze igienico sanitarie. Le condizioni degli alimenti sono riferiti dai testi di P.G. e risultanti dal verbale di ispezione igienico sanitaria del omissis atto non ripetibile acquisito al fascicolo del dibattimento e dalle numerose foto 69 dei luoghi effettuate dalla P.G. nel corso dell’ispezione. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482 . In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante , su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo per cui sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965 . In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705 . Deve rilevarsi comunque che, Per l’accertamento del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b e d disciplina igienica delle sostanze alimentari , ed in particolare per l’accertamento della condotta di detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario procedere al prelievo di campioni ove i prodotti alimentari si presentino all’evidenza mal conservati. La Corte ha altresì precisato che l’eventuale violazione delle norme sul prelievo di campioni, siccome si inquadra in un’attività preliminare e preprocessuale, non determina alcuna nullità Sez. 3, n. 14250 del 21/03/2006 - dep. 21/04/2006, Cilla, Rv. 23412101 vedi anche Sez. 3, n. 17009 del 26/02/2014 - dep. 17/04/2014, Iannone, Rv. 25900201 e Sez. 3, n. 12346 del 04/03/2014 - dep. 17/03/2014, Chen, Rv. 25870501 . 3. 1. Per la configurabilità del reato, inoltre, non è necessario l’accertamento di un danno alla salute, come costantemente ritenuto da questa Corte di Cassazione Il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, previsto dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b , è configurabile quando è accertato che le concrete modalità di conservazione siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell’alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, attesa la sua natura di reato di danno a tutela del c.d. ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse ravvisato gli estremi del reato in questione in una fattispecie di detenzione di 50 kg di hamburger freschi all’origine sottoposti irregolarmente a surgelazione in assenza di un piano di autocontrollo, dell’abbattitore termico e del termometro esterno Sez. 3, n. 40772 del 05/05/2015 - dep. 12/10/2015, Torcetta, Rv. 26499001 vedi anche Sez. 3, n. 19179 del 13/01/2015 - dep. 08/05/2015, Callegari, Rv. 26374101 . 4. Generica e manifestamente infondata la contestazione sulle prove fotografiche e sulla mancanza di sottoposizione delle stesse ai verbalizzanti. Le foto sono parte integrante del verbale di ispezione dei luoghi, poiché sono state effettuate durante l’ispezione, come riferito in dibattimento dai testi di P.G. M.C.G. e M.A. . Nessun dubbio, quindi, sulla loro utilizzabilità e sulla certezza come evidenziato dalla sentenza impugnata della loro riferibilità allo stato dei luoghi Le relazioni di servizio, che riproducono l’attività di constatazione ed osservazione effettuata dalla polizia giudiziaria in relazione a fatti e persone in situazioni soggette a mutamento, come tali non più riproducibili, costituiscono atti irripetibili, con la conseguenza che, essendo legittimo il loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento, possono essere valutate dal giudice come fonte di prova. Nell’affermare tale principio, la Corte ha osservato che la relazione di servizio, nella specie corredata da talune fotografie, in quanto descrittiva di fatti oggetto di percezione diretta, non si differenzia da quelle attività, quali perquisizioni, sequestri ed ispezioni, che, pur potendo essere oggetto di testimonianza, sono pacificamente incluse nel novero degli atti irripetibili Sez. 2, n. 2353 del 12/01/2005 - dep. 26/01/2005, Ara ed altri, Rv. 23061801 . Può conseguentemente esprimersi il seguente principio di diritto Le foto scattate durante un’ispezione nel caso igienico sanitaria dei N.A.S. dello stato dei luoghi da parte della P.G., e allegate al verbale di ispezione e di sequestro devono considerarsi atti irripetibili, come tali non più riproducibili, con la conseguenza che, essendo legittimo il loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento, possono essere valutate dal giudice come fonte di prova, senza che sia necessaria una conferma da parte dei verbalizzanti in sede dibattimentale . 5. Anche il motivo sulla particolare tenuità del fatto risulta manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata irroga una pena superiore al minimo edittale di Euro 2.000,00 con pena base di 3.000,00 Euro e quindi ben al di sopra del limite edittale, con la conseguenza che può ritenersi implicitamente esclusa la particolare tenuità del fatto L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di una sentenza di condanna che abbia ritenuto pienamente giustificati, specificamente motivando, la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale , configurandosi, in tal caso, l’esclusione di ogni possibile valutazione successiva in termini di particolare tenuità del fatto Sez. 5, n. 39806 del 24/06/2015 - dep. 01/10/2015, Lembo, Rv. 26531701 . 6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ili, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.