La rilevanza (o meno) della presentazione della nota spese nella liquidazione dell’azione civile

La Cassazione si è espressa in merito all’inosservanza del dovere della parte civile di produrre la nota spese e alla possibilità che le spese vengano comunque liquidate.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2311/19, depositata il 18 gennaio. Il caso. Il Gip di Monopoli giudicava gli imputati responsabili dei reati di lesioni colpose commesse da entrambi l’uno in danno dell’altro. Il Tribunale di Bari, in qualità di Giudice d’Appello, riformando la decisione del Gip, dichiarava estinto il reato ascritto a ciascun imputato per prescrizione e confermava le statuizioni civili. La questione che arriva in Cassazione, però, riguarda l’erronea – almeno secondo il ricorrente – liquidazione d’ufficio delle spese processuali sopportate dalla parte civile ancorché la stessa non fosse comparsa in udienza e non avesse presentato le conclusioni in forma scritta e la nota spese ex art. 153 disp. att. c.p.p La liquidazione. In merito alla necessità della presentazione della nota di cui all’art. 153 disp. att. c.p.p. ai fini della liquidazione delle spese della parte civile, la Corte adita, richiamando un precedente giurisprudenziale, precisa che in tema di spese relative all’azione civile, poiché l’art. 153 disp. att. c.p.p. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l’inosservanza del dovere della parte civile di produrre l’apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, con esclusione del rimborso delle spese vive in relazione alle quali, viceversa, è necessaria la specificazione e l’allegazione di adeguata documentazione probatoria . SS.UU., sentenza 20/20/1999 . Inoltre, sempre a parere della Suprema Corte, la domanda relativa alle spese non deve essere inderogabilmente formulata tramite la presentazione della nota di cui sopra ma, in realtà, il giudice può condannare alle spese quando la parte civile abbia proposto esplicita domanda , senza presentare la nota. In conclusione, non è indispensabile che la parte civile abbia presentato la nota prevista dall’art. 153 disp. att. c.p.p., è invece necessario che abbia richiesto la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 dicembre 2018 – 18 gennaio 2019, n. 2311 Presidente Izzo – Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bari, quale giudice di appello, ha riformato la sentenza emessa il 24.5.2013 dal Giudice di pace di Monopoli, con la quale O.C. e G.G. erano stati giudicati responsabili del reato di lesioni personali colpose commesse da entrambi l’uno in danno dell’altro. Infatti il secondo giudice ha dichiarato estinto il reato a ciascuno ascritto per prescrizione ed ha confermato le statuizioni civili, disponendo altresì la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello. 2. Avverso tale statuizione muove censura G.G. con il ricorso per la cassazione della sentenza egli deduce che il Tribunale ha liquidato d’ufficio le spese processuali sopportate dalla parte civile O.C. , ancorché la stessa non sia comparsa in udienza e non abbia presentato le conclusioni in forma scritta e la nota spese di cui all’art. 153 disp. att. cod. proc. pen Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Il tema sottoposto a questa Corte dal ricorrente risulta oggetto di pronunce non del tutto concordanti. Da un canto, infatti, è stato sostenuto che il giudice di appello non puri liquidare d’ufficio le spese processuali sopportate dalla parte civile che non sia comparsa in udienza e non abbia presentato le conclusioni in ferma scritta e la nota spese di cui all’art. 153 disp. att. cod. proc. pen., difettando il requisito della presentazione di una specifica domanda sul punto Sez. 2, n. 42934 del 18/09/2014 dea. 14/10/2014, Pg in proc. Messina e altri, Rv. 260830 dall’altro che, poiché l’art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non commina alcuna sanzione di nullità o l’inammissibilità per l’inosservanza del dovere della parte civile di produrre l’apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, né va escluso il rimborso delle spese vive Sez. 3, n. 31865 del 17/03/2016 dea. 22/07/2016, P.C. in proc. Vacca, Rv. 267666 . Occorre rilevare l’argomento è stato oggetto di trattazione anche da parte delle Sezioni Unite espressamente richiamate dalla sentenza n. 42934/2014 . Il Supremo Collegio era stato chiamato a dirimere il contrasto che era insorto a riguardo della necessità, al fini della liquidazione delle spese alla parte civile, che questa avesse presentato la nota. Nell’affrontare la questione, posta in relazione ad un procedimento di patteggiamento, le SU hanno precisato che va escluso che, nell’applicare la pena concordata, il giudice possa liquidare di ufficio, in mancanza della domanda dell’interessato, le spese processuali a favore della parte civile, dato che, nella sentenza pronunciata a norma dell’art. 449 c.p.p., manca fa condanna dell’imputato al risarcimento dei danni, in forma specifica o per equivalente, e, pertanto, simmetricamente non è configurabile una situazione dl soccombenza da cui derivi, ex lege, il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione delle spese sostenute per fare valere il suo diritto nel processo . Dal che consegue, ad avviso di questa Corte, che la condanna alle spese deve essere pronunciata ex lege - e quindi anche senza che ne sia stata fatta specifica domanda - quando il giudice abbia condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile. Sicché non può condividersi l’interpretazione che della decisione delle Sezioni Unite ha fatto la Sezione seconda, sostenendo che per la liquidazione è necessario che la parte civile sia comparsa ed abbia presentato le conclusioni. Maggiormente coerente ma non coincidente al principio posto dalle Sezioni Unite è la pronuncia della Terza Sezione, poiché già il S.C. aveva affermato che in tema di spese relative all’azione civile, poiché l’art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l’inosservanza del dovere della parte civile di produrre l’apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, con esclusione del rimborso delle spese vive in relazione alle quali, viceversa, è necessaria la specificazione e l’allegazione di adeguata documentazione probatoria Sez. U, n. 20 del 27/10/1999 - dep. 03/12/1999, Fraccari, Rv. 214641 . Aggiungendo che la domanda relativa alle spese non deve essere inderogabilmente formulata mediante la presentazione della nota prevista dall’art. 153 disp. att. c.p.p. ed il giudice può pronunciare condanna alle spese quando la parte civile abbia proposto esplicita domanda, senza, però, presentare la nota. In conclusione, mentre non è indispensabile che la parte civile abbia presentato la nota prevista dall’art. 153 disp. att. cod. proc. pen., è invece necessario che abbia richiesto la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali richiesta che non ha bisogno di essere specificata in presenza di domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni e alle restituzioni. Ed invero, va ribadito il principio secondo il quale in tema di spese processuali, ha diritto ad ottenerne la liquidazione la parte civile che, nel giudizio di legittimità, pur non intervenendo alla discussione in pubblica udienza, depositi memorie conclusive e relativa nota spese, sulla base di quanto disposto dall’art. 541 cod. proc. pen., che prevede un obbligo generale di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile - in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni - svincolato da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza Sez. 4, n. 38227 del 21/06/2018 - dep. 08/08/2018, P.G. in proc. Albergo, Rv. 273802 . 3.2. Sotto diverso profilo questa Corte osserva che la statuizione con la quale si dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio presuppone la possibilità di riconoscere gli oneri processuali sostenuti dalle parti. Di talché, ove il diritto alla rifusione delle spese non sussista, neppure può darsi luogo alla compensazione delle stesse. 3.3. Calando simili premesse nel caso che occupa va in primo luogo rilevato che la O. , che era stata condannata al risarcimento dei danni a favore di V.V. e dr G.G. e G.D. , nonché alla rifusione ai medesimi delle spese di giudizio, aveva proposto appello senza fare alcuna richiesta concernente il suo essere parte civile contro G.G. ma solo chiedendo una via favorevole determinazione della misura del concorso di colpa, che le era stato addebitato nella misura del 50%. Nell’udienza dinanzi al giudice dell’appello del 16.3.2016 il difensore della O. aveva concluso chiedendo soltanto l’assoluzione della propria assistita. Per contro, il difensore del G. aveva presentato le conclusioni con le quali aveva chiesto la condanna della O. alla rifusione delle spese del giudizio in suo favore, con annessa nota spese. Ne consegue che la O. non ha mai proposto domanda di condanna del G. alla rifusione delle spese che ella ha sostenuto nel giudizio di appello in qualità di parte civile e pertanto non poteva essere disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello la O. doveva essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore di G.G. . La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione concernente la compensazione delle spese del giudizio di appello, statuizione che deve essere eliminata. Inoltre, trattandosi di statuizione che può essere assunta da questa Corte cfr. Sez. 5, n. 6524 del 10/05/1993 - dep. 03/07/1993, p.c. in proc. Vicinanza, Rv. 199307 , O.C. va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di G.G. , che vanno liquidate In Euro 2.000,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la compensazione delle spese del giudizio di appello, statuizione che elimina. Condanna O.C. alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di G.G. , liquidate in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.