Il prelievo ematico da cui risultava l’ebbrezza era inutilizzabile: condanna annullata

Gli Ermellini annullano la sentenza di seconde cure che aveva condannato un imputato per guida in stato di ebbrezza sulla base dei risultati del prelievo ematico effettuato, dopo il sinistro stradale, in ospedale in assenza dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ed al di fuori del protocollo medico concretamente richiesto dalle circostanze del caso.

Prelievo ematico. Con la sentenza n. 1758/19, depositata il 16 gennaio, la Suprema Corte annullato la condanna d’appello inflitta ad un imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza. La Corte d’Appello aveva ribaltato la pronuncia assolutoria di prime cure secondo la quale erano inutilizzabili le analisi ematiche che avevano rilevato il tasso alcolemico per assenza del previo avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Secondo il giudice di seconde cure invece i prelievi effettuati in ospedale a seguito di sinistro erano comunque utilizzabili come prove a prescindere dal consenso dell’interessato. Inutilizzabilità. L’imputato aveva proposto ricorso in Cassazione sottolineando il mancato avviso della facoltà di assistenza tecnica e la conseguente inutilizzabilità del prelievo ematico poichè non effettuato a seguito di un protocollo medico necessario per le cure, posto che nel sinistro aveva riportato solo un lieve trauma ortopedico il cui trattamento sanitario non prevedeva l’esame ematico. Il fatto non sussiste. Secondo la consolidata giurisprudenza, al fine della verifica del tasso alcolemico mediante prelievo ematico non occorre il consenso dell’interessato se il prelievo viene effettuato presso la struttura sanitaria ove sia stato trasportato dopo un sinistro stradale. Laddove però tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari ma sia autonomamente richiesto dalla polizia giudiziaria, sussiste l’obbligo di preavviso della facoltà di assistenza tecnica in virtù degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p Applicando tali principi al caso di specie, risulta evidente per gli Ermellini che il risultato del prelievo ematico non era utilizzabile al fine dell’accertamento dello stato di ebbrezza. Infine, non risultando margini per un nuovo apprezzamento del compendio probatorio da parte del giudice di merito, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 ottobre 2018 – 16 gennaio 2019, n. 1758 Presidente Piccialli – Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 7/2/2017, la Corte di appello di Milano in riforma della pronuncia del Tribunale di Milano, dichiarava M.N.G.M. responsabile del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1, lett. b comma 2-bis e 2-sexies, condannandolo alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 2700,00 di ammenda. Il Tribunale aveva assolto l’imputato dal predetto reato per insussistenza del fatto, rilevando, in conformità agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, la inutilizzabilità delle analisi che avevano rilevato il tasso alcolemico mediante prelievo ematico, effettuato senza previo avviso rivolto all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Nella sentenza di assoluzione si dava atto della presenza di una richiesta di analisi ematiche proveniente dagli operanti di polizia al medico di turno del pronto soccorso dell’ospedale in cui era stato trasportato il M. e dell’assenza di elementi che dessero prova che il prelievo ematico fosse stato eseguito nell’ambito di protocolli sanitari aventi finalità terapeutiche. La Corte d’appello, su impugnazione del Procuratore generale, ribaltava il verdetto assolutorio, sostenendo che i prelievi effettuati in nosocomio a seguito di incidente stradale sono utilizzabili nel processo quali prove documentali, a nulla rilevando la mancanza di consenso alta loro effettuazione l’imputato, a seguito dell’incidente stradale, era stato trasportato d’urgenza in ospedale ed ivi sottoposto ad esami, tra cui quelli ematologici, secondo il normale protocollo Sanitario. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore. Con unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte di appello di Milano sarebbe partita da premesse indimostrate, vale a dire che il M. , trasportato all’Ospedale , fu sottoposto ad esami - tra cui quelli ematologici secondo il normale ed ordinario protocollo medico e che gli agenti di polizia si sarebbero limitati a chiedere ai medici di effettuare, nell’ambito del protocollo suddetto, l’esame del tasso alcolemico nel sangue prelevato. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, sostiene la difesa, dagli atti non risulta il benché minimo indizio che l’infortunio del M. un trauma modesto di tipo ortopedico richiedesse un trattamento sanitario nel quale erano previsti esami ematici. Sarebbe quindi corretta la interpretazione offerta dal Giudice di prime cure che aveva considerato l’esito del prelievo ematico inutilizzabile in quanto effettuato in assenza di elementi che diano prova che il prelievo ematico sia stato eseguito nell’ambito di un protocollo medico o di pronto soccorso anche ai fini della valutazione della necessità di adeguate cure mediche . Sulla base di tali argomentazioni, sostiene il ricorrente, gli esiti delle analisi dovevano ritenersi inutilizzabili, in quanto il M. non era stato avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ed il prelievo era stato effettuato esclusivamente su richiesta degli operanti. In ragione di ciò, ha richiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per insussistenza del fatto. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. La Corte di merito, ribaltando l’esito assolutorio della pronuncia di primo grado, ha ritenuto utilizzabile il risultato delle analisi effettuate sulla persona del ricorrente presso l’Ospedale di , dove il M. era stato trasportato in seguito a contusioni riportate nell’occorso incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto. Risulta pacificamente dagli atti che il ricorrente, instauratasi la procedura per la verifica del tasso alcolemico, richiesto dal personale di Polizia, non fu avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e che tale eccezione fu tempestivamente sollevata dalla difesa del ricorrente, innanzi al Tribunale, negli atti preliminari del giudizio svoltosi nelle forme del rito ordinario. Ebbene, l’aspetto che riveste carattere di centralità nella vicenda in esame, diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, non è la verifica del consenso prestato dal ricorrente al prelievo ematico - essendo questo del tutto irrilevante ai fini della utilizzabilità dell’esito delle analisi - ma la verifica che il prelievo sia avvenuto nell’ambito di protocolli attivati dalla struttura sanitaria per fini terapeutici. Solo in tale ultimo caso, pure in mancanza dell’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia, gli esiti del prelievo ematico potranno essere utilizzati ai fini di prova nel giudizio. 2-. In proposito è necessario ribadire che, in base agli orientamenti consolidati espressi dalla Corte di legittimità in materia, non occorre la prestazione di uno specifico consenso al prelievo ematico effettuato presso la struttura sanitaria ove il conducente sia stato trasferito a seguito di incidente stradale, per la verifica del tasso alcolemico così da ultimo Sez. 4, n. 2343 del 29/11/2017, Rv. 272334 - 01 . Di converso, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 356 cod. proc. pen. e art. 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico effettuato presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesto dalla polizia giudiziaria così Sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017, PG in proc. Lirussi, Rv. 271935 - 01 conforme Sez. 4, n. 3340 del 22/12/2016, dep. 23/11/2017, Rv. 268885-01 . 3. Alla luce dei principi esposti, conformemente a quanto sostenuto dal Tribunale, deve ritenersi non utilizzabile li risultato del prelievo effettuato sulla persona del M. in occasione del suo ricovero nel pronto soccorso dell’ospedale . Sul punto, il Tribunale ha evidenziato che risultava del tutto sfornita di prova la circostanza che tale prelievo, espressamente richiesto da personale di Polizia, fosse stato effettuato anche per finalità terapeutiche e di cura del ricorrente. La Corte d’appello, investita della impugnazione, nel ribaltare il verdetto assolutorio non ha confutato le argomentazioni dei Tribunale, limitandosi ad affermare in modo assertivo che il prelievo era stato effettuato secondo il normale ed ordinario protocollo applicato in casi consimili senza nessuna indicazione delle ragioni poste a fondamento di tale rilievo. Pertanto, sussiste la violazione, tempestivamente dedotta dalla difesa, dei disposto di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. cui consegue la inutilizzabilità del certificato di analisi. Poiché non residuano margini per un nuovo apprezzamento del compendio probatorio da parte del giudice di merito, ai fini della verifica dello stato di ebbrezza, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.