Alcoltest valido se passano meno di cinque minuti tra una misurazione alcolemica e l’altra

L’esito dell’alcoltest è valido anche in caso di mancato rispetto dell’intervallo di cinque minuti tra una misurazione del tasso alcolemico e l’altra.

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 57936/18, depositata il 21 dicembre. Il caso. La Corte d'Appello di Brescia, confermando quando deciso dal Tribunale, ha dichiarato la penale responsabilità dell’imputato per guida in stato di ebbrezza. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell’art. 546 c.p.c. e dell’art. 379, comma 2, del reg. di esecuzione cod. strada, ove non sia stato rispettato il termine di intervallo minimo di cinque minuti previsto tra il primo e il secondo test alcolemico. Valido l’alcoltest. La Corte rileva che il lasso temporale tra il primo e il secondo alcoltest è talmente irrilevante che il rispetto tassativo della distanza temporale tra le due misurazioni non costituisce elemento atto a modificare l’esito dell’alcoltest. Inoltre, non vi sono dubbi sulla responsabilità dell’imputato poiché le due prove, regolarmente eseguite, hanno dato il medesimo risultato. Alla luce di quanto sopra la Cassazione rigetta il ricorso dell’imputato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 9 ottobre – 21 dicembre 2018, n. 57936 Presidente Menichetti – Relatore Ranaldi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la penale responsabilità di C.R. in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186 C.d.S., comma 1 lett. c . 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 quanto segue. I Vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all’art. 546 c.p.p. e art. 379 reg. esec. C.d.S., comma 2. Deduce che il citato art. 349 fa espresso riferimento a due determinazioni concordanti, effettuate ad un intervallo di tempo di oltre cinque minuti l’una dall’altra al fine di monitorare al meglio la curva alcolemica. Osserva che alla luce della ratio di tale norma, al fine di stabilire il rispetto del termine minimo di cinque minuti, occorre fare riferimento al momento in cui si conclude la prima prova e a quello in cui ha inizio la seconda, e non all’intervallo di tempo che intercorre tra l’inizio della prima prova e l’inizio della seconda prova, come ritenuto dalla Corte territoriale. II Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Denuncia l’illogicità del ragionamento della Corte di merito, che ha escluso l’attenuante per la gravità del reato, in ragione del tasso alcolemico riscontrato, che tuttavia è elemento che il legislatore ha valutato autonomamente prevedendo l’ipotesi più grave di cui all’art. 186 C.d.S., lett. c nonché per i precedenti a carico, senza valutarne la risalenza nel tempo. III Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Ritiene illogico e carente l’argomento adottato dal giudice di merito sul punto, avendo ritenuto che la sostituzione non sarebbe in grado di svolgere una funzione deterrente adeguata alla personalità dell’imputato, già gravato da condanna per fatto analogo . Contesta tale ragionamento, non rispettoso della finalità rieducativa insita nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato. Anche a voler seguire l’interpretazione della norma proposta dal ricorrente, la differenza di tempo esistente fra inizio e fine di prima e seconda prova è talmente limitato da rendere irrilevante la questione ai fini dell’accertamento di responsabilità, considerato che le due prove sono state regolarmente effettuate e la seconda prova ha confermato la prima 1,88 g/l la prima e 1,95 g/l la seconda . La distanza temporale tra le due misurazioni non è argomento idoneo ad introdurre un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell’imputato e non costituisce elemento atto ad inficiare l’esito dell’alcoltest. Peraltro, la norma in disamina fa specifico riferimento ad un intervallo di 5 minuti fra le due prove e non ad un intervallo di oltre 5 minuti , come erroneamente asserito dal ricorrente. Si tratta, comunque, di un intervallo che deve essere interpretato come unità temporale minima, finalizzata ad evitare l’esecuzione di due prove troppo ravvicinate Sez. 4, n. 36065 del 11/04/2017, Visintin, Rv. 27075501 . 2. Anche il secondo motivo è infondato. Sulle omessa concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. la Corte territoriale ha esplicitato una valutazione di merito adeguata, riconducibile, essenzialmente, alla gravità del fatto e ai precedenti, anche specifici, a carico del prevenuto tale valutazione non è sindacabile in questa sede in quanto congrua e non manifestamente illogica. Peraltro, il ricorrente neanche ha indicato le specifiche ragioni che avrebbero dovuto indurre il giudice di merito al riconoscimento della detta attenuante, in tal modo rivelando l’assoluta aspecificità della censura. 3. È privo di pregio anche il terzo motivo di ricorso. Costituisce insegnamento pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 9-bis, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, Pacchioli, Rv. 26939601 . Nella specie, la Corte territoriale ha fornito una valutazione di merito non manifestamente illogica né arbitraria, rispettosa dei parametri indicati dall’art. 133 cod. pen., in quanto per il diniego della sanzione sostitutiva sono stati valorizzati elementi rilevanti quali la negativa personalità del reo e la precedente condanna per fatto analogo nei confronti del C. . 4. Alle superiori considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.