Divieto di restituzione dei beni a seguito di annullamento del decreto di sequestro probatorio: la parola alle Sezioni Unite

Va rimessa alle Sezioni Unite la soluzione del contrasto registratosi in giurisprudenza in ordine al divieto di restituzione delle cose oggetto di confisca nelle ipotesi di annullamento del decreto di sequestro probatorio e, più in particolare, se quest’ultimo non possa essere revocato anche quando abbia ad oggetto cose riferite ad ipotesi speciali di confisca obbligatoria.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la ordinanza n. 56683 depositata il 17 dicembre 2018. Quando la restituzione prescinde dalla pericolosità della cosa. La pronuncia coglie l’occasione di far luce sulla zona d’ombra che spesso offusca le varie ipotesi di sequestro previste dal nostro ordinamento. Se l'elemento comune ad esse è il vincolo di indisponibilità derivato dall’impossibilità di poter usufruire di quei beni, le varie tipologie di sequestro si atteggiano diversamente nella loro finalità mentre il sequestro probatorio è volto alla ricerca degli elementi di prova, le ipotesi di sequestro preventivo e conservativo sono ascritti alla tipologia di misure cautelari. In entrambi i casi, è comunque ammessa la possibilità dell’interessato di presentare richiesta di riesame. La questione oggetto dell’ordinanza attiene a due profili tra loro incidenti e cioè se il divieto di restituzione dei beni oggetto di confisca, pronunciato dal Tribunale della libertà, trovi applicazione solo nel caso di revoca del sequestro preventivo o anche nei casi di annullamento del sequestro probatorio e, di conseguenza, se tale divieto operi altresì in relazione alle cose oggetto di confisca obbligatoria previste da disposizioni speciali. La questione è controversa, registrandosi in giurisprudenza orientamenti tra loro contrastanti. L’orientamento che esclude il divieto. Il primo indirizzo interpretativo, più aderente al dato letterale e ad esigenze di garanzia, ritiene la speciale disciplina dettata in materia di riesame delle misure cautelari non estensibile alle ipotesi di annullamento del sequestro probatorio. In questi casi, il Tribunale del riesame è tenuto a disporre la restituzione del bene, escludendosi l’applicabilità della regola dettata dal codice in tema di sequestro preventivo questa impedisce la revoca dell’atto impositivo e la restituzione delle cose oggetto di confisca obbligatoria anche nei casi in cui vengano meno le condizioni di applicabilità del provvedimento di sequestro. La ragione, di tipo pratico, tiene conto delle differenze tra i due istituti ed in particolare del fatto che il provvedimento di sequestro probatorio, appartenendo alla categoria giuridica dei mezzi di ricerca della prova attivabili dal PM, è un atto non giudiziale e come tale non suscettibile di revoca. Di conseguenza, il divieto di restituzione potrebbe applicarsi solo in ragione di un distinto provvedimento di sequestro conservativo o preventivo. L’opposto indirizzo no alla restituzione nei casi di confisca. Altre decisioni, peraltro più recenti, ritengono invece possibile l’applicazione del divieto di restituzione anche nei casi di sequestro probatorio le cose oggetto di confisca obbligatoria, anche quando disposta da ipotesi speciali, non possono essere in alcun caso restituite all’interessato. La ratio di tale divieto, infatti, si fonda sulla pericolosità intrinseca della cosa che sarebbe comunque destinata ad essere obbligatoriamente confiscata una volta terminato il processo con una sentenza di condanna. La Terza Sezione sembra parteggiare” per il primo orientamento. Attesa l’indubbia esistenza di un contrasto ermeneutico sull’argomento in esame, la Suprema Corte sembra comunque abbracciare l’indirizzo che osta all’estensione del divieto di restituzione dei beni nei casi di sequestro probatorio. L’incompatibilità sussistente tra gli istituti non consentirebbe di estendere il divieto di restituzione ai casi di annullamento del sequestro probatorio, avendo quest’ultimo finalità investigative e non già di prevenzione o di conservazione delle garanzie patrimoniali. Peraltro, anche la diversa attività del Giudice sarebbe indicatore della impossibilità di trattare i due istituti in egual misura mentre nel sequestro probatorio il controllo verte esclusivamente sulla sussistenza o meno del fumus commissi delicti , e quindi sull’accertamento dei motivi addotti a giustificazione del sequestro, in sede di riesame delle misure cautelari il Tribunale verifica la motivazione del provvedimento nonché la sussistenza dei presupposti che giustificano la restrizione patrimoniale. In quest’ultimo caso, il più ampio potere del Giudice consentirebbe allo stesso di rilevare ex officio le censure riguardanti la pericolosità delle cose sottoposte a sequestro, cosa invece non concessa nei casi di sequestro istruttorio. Ad ogni modo, per dei rilievi più precisi e certi, non resta che attendere la pronuncia delle Sezioni Unite.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, ordinanza 22 novembre – 17 dicembre 2018, n. 56683 Presidente Aceto – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza 5.07.2018 il tribunale del riesame di Bologna annullava il decreto del PM presso il tribunale di Bologna 17.06.2018 di convalida del sequestro ex articolo 354 c.p.p. effettuato nei confronti del B. , avente ad oggetto alcuni volatili, materiali e gabbie utilizzate per la detenzione di uccelli da richiamo, in quanto indagato dei reati di cui agli articolo 544 ter e 727, c.p 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all’Albo speciale ex articolo 613 c.p.p., deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. cod. proc. pen 2.1. Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge in relazione alla ritenuta applicabilità del disposto dell’articolo 324, comma settimo, c.p.p. ai casi di annullamento del sequestro probatorio. Premessa una sintetica ricostruzione dei fatti, osserva il ricorrente che avrebbe errato il giudice del riesame nel non disporre la restituzione dei volatili in sequestro ritenendo ostarvi il disposto dell’articolo 324, comma settimo, c.p.p., che proibisce la restituzione di beni sottoposti a confisca, quali sarebbero gli animali maltrattati in virtù della disposizione speciale di cui all’articolo 544 sexies, c.p.p. sostiene il ricorrente che il divieto imposto da tale norma processuale, non troverebbe applicazione al caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio ma sarebbe applicabile al solo caso della revoca del sequestro preventivo né gioverebbe invocare l’articolo 355, c.p.p. che sottopone al medesimo meccanismo di riesame il decreto di sequestro probatorio al pari delle misure reali, essendo tale norma applicabile soltanto in quanto compatibile, dato che l’oggetto del procedimento è la restituzione delle cose sequestrate e non la revoca del decreto richiamata giurisprudenza a sostegno della propria tesi, il ricorrente sollecita peraltro, attesa l’esistenza di un precedente contrario citato dal tribunale del riesame nel provvedimento impugnato, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite. 2.2. Deduce il ricorrente, con il secondo motivo, violazione di legge sulla ritenuta applicabilità del disposto dell’articolo 324, comma settimo, c.p.p. all’ipotesi di confisca prevista dall’articolo 544 sexies c.p Premesso che il divieto di restituzione previsto dall’articolo 324, comma settimo, c.p.p. si riferisce alle cose sottoposte a confisca obbligatoria ex articolo 240, comma secondo, c.p., sostiene il ricorrente che l’estensione della norma processuale a tutti i casi di confisca obbligatoria diversi da quelli indicati nell’articolo 240, comma secondo, c.p., costituirebbe un’applicazione analogica della norma, vietata in materia penale nel caso di specie, la detenzione dei volatili in sequestro era da ritenersi legittima e la confisca degli stessi potrebbe trovare applicazione solo in base al disposto dell’articolo 544 sexies, c.p., e non in quanto beni rientranti nell’elenco di cui all’articolo 240, comma secondo, c.p Considerato in diritto 3. Ritiene il Collegio che la verifica della fondatezza delle doglianze esposte dal ricorrente dipende dalla soluzione delle seguenti questioni giuridiche, sulle quali, peraltro, si registra un attuale contrasto giurisprudenziale a se il divieto di restituzione previsto dall’articolo 324, comma 7, cod. proc. pen. trovi applicazione solo in caso di revoca del sequestro preventivo ovvero anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio b se il sequestro probatorio non possa essere revocato, ai sensi dell’articolo 324, comma, 7, cod. proc. pen., anche quando insista su cose che, pur essendo diverse da quelle indicate nell’articolo 240, comma secondo, cod. pen., sono tuttavia oggetto di ipotesi speciali di confisca obbligatoria . 5. I motivi di ricorso - che meritano congiunta trattazione attesa l’intima connessione tra essi esistente - impongono un’attenta valutazione, attesa infatti la sussistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla applicabilità del disposto dell’articolo 324, comma settimo, cod. proc. pen., in particolare circa la limitazione del divieto di restituzione da tale norma imposto al solo caso di revoca del sequestro preventivo e non al caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio, come nel caso in esame, nonché sotto il profilo della applicabilità di tale divieto anche alle cose oggetto di confisca obbligatoria previste da disposizioni speciali. 6. Al fine di meglio lumeggiare le ragioni che hanno indotto questo Collegio ad aderire alla richiesta di rimessione alle Sezioni Unite soluzione prospettata dal ricorrente, è corretto muovere dal provvedimento impugnato. 7. Il tribunale del riesame, infatti, nel disporre l’annullamento del decreto di convalida del sequestro del PM per la mancata specificazione delle concrete esigenze probatorie, ha giustificato la mancata restituzione dei volatili in quanto res suscettibili di confisca obbligatoria ex art, 544 sexies, cod. pen., individuando quindi quale condizione ostativa al dissequestro il disposto dell’articolo 324, comma settimo, cod. proc. pen., ritenuto applicabile al caso di specie in forza del richiamo allo stesso disposto dall’articolo 355, comma terzo, cod. proc. pen., da ritenersi riferibile anche alle ipotesi di confisca obbligatoria di carattere speciale rispetto a quella prevista dall’articolo 240, comma secondo, cod. pen 8. Sul punto, rileva il collegio come accanto ad un orientamento di cui è espressione, da ultimo, Sez. 1, n. 58050 del 18/10/2017 - dep. 29/12/2017, Cerquini, Rv. 271614, la quale precisa come, in materia di sequestro probatorio, l’articolo 355, comma 3, cod. proc. pen. richiama l’articolo 324 cod. proc. pen., norma che si applica al procedimento di riesame di detto sequestro solo in quanto compatibile , secondo cui in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio, il tribunale del riesame deve disporre la restituzione del bene, salvo che il vincolo non debba permanere in ragione di un distinto provvedimento di sequestro conservativo o preventivo, non potendo trovare applicazione la regola espressa dall’articolo 324, comma 7, cod. proc. pen. in tema di sequestro preventivo, secondo cui, anche quando sono venute meno le condizioni di applicabilità del provvedimento indicate nell’articolo 321, comma 1, cod. proc. pen., può non essere disposta la revoca dell’atto impositivo e la restituzione delle cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell’articolo 240, comma 2, cod. proc. pen., si registra un difforme orientamento di questa Corte di cui è invece espressione, da ultimo, Sez. 3, n. 41558 del 19/07/2017 - dep. 12/09/2017, Flace, Rv. 270890 , che invece ritiene che le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere in nessun caso restituite all’interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie, ulteriormente precisando che il sequestro non può essere revocato, ai sensi dell’articolo 324, comma, 7, cod. proc. pen., anche quando insista su cose che, pur essendo diverse da quelle indicate nell’articolo 240, comma secondo, cod. pen., sono tuttavia oggetto di ipotesi speciali di confisca obbligatoria. 9. Trattasi, peraltro, di contrasto attuale e segnalato dall’Ufficio del Massimario di questa Corte relazione di contrasto n. 19/2018 del 12/03/2018 , ciò che rende ragione della necessità di sottoporre all’esame delle Sezioni Unite la soluzione della richiamata, duplice, questione giuridica controversa. 10. Quale contributo di conoscenza offerto dal Collegio, si segnala peraltro, sulla prima questione, l’atteggiamento critico della dottrina sulla posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità nel senso dell’applicabilità del divieto di restituzione v., in particolare, Sez. 4, n. 6383 del 18/01/2007 - dep. 15/02/2007, Barbareschi, Rv. 236106 , evidenziandosi particolarmente la differenza tra la revoca del sequestro preventivo o conservativo e l’annullamento del sequestro probatorio, essendo quest’ultimo, diversamente dai primi, un mezzo di ricerca della prova nella disponibilità del pubblico ministero e, quindi, un atto non giudiziale non suscettibile di revoca. Nonostante gli articolo 257, 1 comma, e 355, 3 comma, del codice di rito facciano espresso rinvio alla procedura di riesame disciplinata all’articolo 324 c.p.p., si osserva in dottrina, il legislatore avrebbe calibrato il mezzo di impugnazione riferendosi alle sole misure cautelari reali. Tale dottrina quindi perora la tesi secondo la quale alla richiesta di riesame del sequestro probatorio l’articolo 324 c.p.p. andrebbe applicato solo in quanto compatibile. Una incompatibilità è individuata, nello specifico, relativamente al comma settimo dell’articolo 324, dal momento che il legislatore, facendo espresso riferimento alla revoca della misura cautelare reale, non consentirebbe di estendere il divieto di restituzione ivi previsto anche ai casi di annullamento del sequestro probatorio, avente finalità esclusivamente probatorie, quindi di agevolazione delle indagini, e non diretto alla prevenzione ex articolo 321 c.p.p. ovvero alla conservazione delle garanzie patrimoniali ex articolo 316 c.p.p La dottrina, peraltro, attribuisce rilievo all’oggetto del riesame. Il giudice competente potrà verificare la legittimità del sequestro probatorio solo accertando l’astratta configurabilità del reato ipotizzato. Il controllo verte quindi sulla sussistenza o meno del fumus commisi delicti nonché della relazione di immediatezza e di pertinenza istruttoria dei beni interessati rispetto all’illecito penale, valutando se gli stessi possano essere effettivamente qualificati come cose pertinenti al reato ovvero corpo del reato . In sintesi, il giudice puntualizza la propria attività di accertamento sui motivi addotti a giustificazione del sequestro probatorio, escluso il sindacato sull’opportunità della determinazione del pubblico ministero. Diversamente per il riesame delle misure cautelari reali, in quanto il tribunale competente verifica non solo la presenza della necessaria motivazione dei provvedimenti, ma anche la sussistenza dei presupposti giustificanti le restrizioni patrimoniali. La revoca della misura cautelare reale può, inoltre, essere chiesta anche successivamente al riesame, mentre in ipotesi di sequestro probatorio, ai sensi dell’articolo 262 c.p.p., è possibile richiedere la restituzione dei beni qualora non sia più necessario mantenere il sequestro ai fini di prova. Secondo la dottrina, dunque, osta all’estensione del comma settimo dell’articolo 324 c.p.p. anche l’impossibilità per il giudice di rilevare ex officio censure di merito riguardanti l’effettiva natura delle cose sottoposte a sequestro istruttorio, ergo anche l’intrinseca pericolosità che ne giustifichi la confisca. 11. Sempre nell’ottica di apportare un contributo di conoscenza, il Collegio rileva, con riferimento alla seconda questione giuridica controversa, come l’articolo 324 comma settimo, cod. proc. pen., tende ad impedire che, per effetto dell’accoglimento di una richiesta di riesame, vengano restituiti beni i quali, in ragione dell’intrinseca pericolosità, sarebbero comunque destinati ad essere obbligatoriamente confiscati, anche qualora l’esito del processo fosse diverso da una sentenza di condanna. In merito all’inclusione nel perimetro applicativo della disposizione suddetta anche delle ipotesi speciali di confisca obbligatoria, è stata posta in evidenza dalla dottrina la subordinazione dell’atto ablativo definitivo ad una sentenza di condanna o pronuncia ad essa equiparata . Tale condizione verrebbe ad escludere la qualificazione dei beni interessati come intrinsecamente pericolosi, superando la finalità special-preventiva fondante il secondo comma dell’articolo 240 cod. pen., acquisendo l’atto ablativo i connotati di una sanzione accessoria. La mancata restituzione in seguito alla perdita di efficacia del sequestro preventivo, ovvero probatorio, non sarebbe quindi giustificata dalla successiva, ineludi-bile, confisca obbligatoria, dovendosi piuttosto attendere l’esito finale del processo, recte la condanna dell’imputato così anche Sez. 1, n. 3952 del 06/12/2007 - dep. 24/01/2008, Rinaldi, Rv. 238378 . Diversamente, qualora manchi la suddetta subordinazione, per la dottrina nulla sembra ostare all’estensione del divieto ex articolo 327, comma settimo, cod. proc. pen., ritenendosi che opera in assoluto il divieto di rimessa in circolazione delle cose delle quali è obbligatoria la confisca, sia che debba conseguire a norma dell’articolo 240 c.p., sia per effetto di leggi speciali . Sul punto secondo alcuni autori, seguendo la posizione espressa in alcune sentenze Sez. 3, n. 41200 del 10/10/2008 - dep. 05/11/2008, Tringali, Rv. 241531 , una tale interpretazione si porrebbe tuttavia in contrasto con l’articolo 14 disp. prel. cod. civ. il divieto di restituzione configurerebbe cioè un’eccezione alla regola generale secondo la quale, venuto meno il provvedimento di sequestro, i beni sequestrati rientrano nella disponibilità dell’avente diritto. 12. Il ricorso deve, pertanto, essere rimesso alle Sezioni Unite, dipendendone l’esito dalla soluzione delle seguenti questioni giuridiche controverse a se il divieto di restituzione previsto dall’articolo 324, comma 7, cod. proc. pen. trovi applicazione solo in caso di revoca del sequestro preventivo ovvero anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio b se il sequestro probatorio non possa essere revocato, ai sensi dell’articolo 324, comma, 7, cod. proc. pen., anche quando insista su cose che, pur essendo diverse da quelle indicate nell’articolo 240, comma secondo, cod. pen., sono tuttavia oggetto di ipotesi speciali di confisca obbligatoria . P.Q.M. La Corte rimette il ricorso alle Sezioni Unite.