Le Sezioni Unite sulla competenza a liquidare l’istanza per il compenso del custode presentata in procedimento archiviato

Il Supremo Collegio torna ad occuparsi di una tematica apparentemente collaterale”, che sottende la corretta comprensione di un parametro procedurale davvero pervasivo. Lo fa, nell’ambito di un conflitto tra Magistrati di diversa funzione, speculare al contrasto già in essere tra le Sezioni Semplici, che impone la trasmissione del fascicolo al massimo consesso interpretativo.

Così La Corte di Cassazione con sentenza n. 56333/18, depositata il 14 dicembre. Il caso. Il sindacato di legittimità si radica per la contrapposizione insorta, in Toscana, tra l’Ufficio locale del PM ed il GIP, che aveva disposto il non luogo a provvedere, declinando ogni titolo a conoscere la questione, davanti alla domanda di definizione delle proprie spettanze presentatagli, dopo l’emissione del decreto di archiviazione, da chi custodiva un veicolo posto sotto sequestro mesi prima. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, lamentando, con unico motivo, vizio di legge, inerente, da un lato, l’erronea interpretazione dell’art. 168 del Testo Unico 30 maggio 2002, n. 115, che attribuisce la liquidazione della remunerazione degli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia al magistrato che procede”, ossia, per il deducente, a chi abbia la materiale disponibilità degli atti, e, dall’altro, l’abnormità del contenuto dell’ordinanza, che lo obbligherebbe a redigere un atto irrituale e nullo, eccedente i propri compiti funzionali. L’ordinanza. La Corte – su parere difforme del Procuratore generale, che aveva chiesto l’accoglimento dell’impugnazione, con annullamento senza rinvio del provvedimento – rimette il ricorso alle Sezioni Unite. L’iter motivo, pur esaustivo nel riepilogare le diverse tesi in discussione, presenta una ricostruzione a tratti frammentaria, che, a prima lettura, non consente di cogliere appieno i contrapposti filoni di pensiero, consolidatisi entrambi in senso alla IV Sezione, abitualmente deputata a trattare giudizi inerenti la materia del contendere. Nei primi passaggi, il Collegio chiarisce che, secondo autorevole giurisprudenza, il rifiuto di provvedere dei due Magistrati protagonisti della vicenda processuale non può essere considerato un vero e proprio conflitto negativo di competenza ex art. 28, comma secondo, c.p.p. vd. Cass., SS. UU. Pen., 28.11.2013, n. 9605, Seghaier . Propendere per l’una o per l’altra posizione, d’altronde, non è scelta di poco momento se si ritenesse competente il Giudice, invero, l’ordinanza impugnata risulterebbe abnorme, giacché idonea a provocare una stasi procedurale superabile unicamente da un atto illegittimo dell’Inquirente nell’eventualità in cui prevalesse il Procuratore, invece, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile, poiché proposto avverso provvedimento inoppugnabile. Tuttavia, ciò che è chiaro sin dall’inizio – come correttamente rimarcato dallo stesso Estensore – è il fondamento del dilemma interpretativo la corretta rappresentazione della locuzione magistrato che procede”. È proprio in relazione a questo aspetto che si esprimono due differenti punti di vista, basati su argomenti sistematici e normativi. L’indirizzo a favore della competenza del G.I.P Nel primo caso, si ritiene che la decisione spetti al Giudice per le Indagini Preliminari, poiché in primo luogo, il reale significato dell’enunciato linguistico normativo chiama in campo l’Autorità Giurisdizionale che, di volta in volta, ha la disponibilità funzionale e non materiale del fascicolo, in ossequio alla strutturale suddivisione per fasi del procedimento secondariamente, deve ascriversi una valenza puramente compilativa, coerentemente con la nostra tradizione legislativa, all’attività di ricognizione e riordino delle disposizioni esistenti realizzata dal Testo Unico in materia di spese di giustizia vd. Cass., SS. UU. Pen., 25.2.2004, n. 19289, Lustri e Cass., SS. UU. Pen., 14.7.2004, n. 36168, Pangallo . L’art. 263 del codice di rito, peraltro, di fatto riprendeva il precetto dell’abrogato art. 695, statuendo che la titolarità a provvedere del Pubblico Ministero deve trovare un limite invalicabile nella conclusione delle indagini preliminari cfr. Cass., Sez. IV Pen., 10.7.2018, n. 43885 . L’orientamento a sostegno della competenza del P.M Militano per opzione contraria altre decisioni, secondo le quali deve attribuirsi capacità non già puramente ordinatoria ma innovativa al d.P.R. n. 115/2002, che con l’abolizione dell’art. 695 c.p.p. aveva scardinato l’impianto normativo che presiedeva la competenza a liquidare le spese nei diversi gradi, restituendo piena operatività al parametro della disponibilità fisica del fascicolo, indispensabile supporto per valutare adeguatamente la congruità della quantificazione operata dall’istante. È giusto precisare, inoltre, che questa ipotesi era stata accreditata, prima dell’entrata in vigore del Testo Unico, dalle stesse Sezioni Unite, che avevano promosso un criterio di riparto per il quale la predetta competenza risulterebbe ascrivibile durante le indagini, al P.M. in fase di cognizione, al giudice che abbia la disponibilità del processo dopo l’irrevocabilità della sentenza, al giudice dell’esecuzione cfr. sin da Cass., SS. UU. Pen., 24.4.2002, n. 25161, Fabrizi . Il precedente, però, non contemplava il caso di specie, omettendo di pronunciarsi su quanto accada in caso di archiviazione. Conclusioni. Al termine del percorso argomentativo appena descritto, gli Ermellini riassumono così il quesito rivolto alla Massima Composizione Se, in caso di istanza presentata successivamente alla pronuncia del provvedimento di archiviazione, la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 168 d.P.R. n. 115/2002 appartenga al GIP o al PM Fattispecie relativa a istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati presentata al giudice per le indagini preliminari dopo l’archiviazione del procedimento ”. È facile pronosticare che la soluzione di questo interrogativo, correttamente coniugato dalla Sezione rimettente nel contesto del giudizio di provenienza, avrà, in realtà, una portata più ampia pur non potendo vincolare per via nomofilattica l’esegesi di referenti normativi non pertinenti, infatti, sarà certamente una coordinata utile per il giurista pratico, quando debba stabilire quale sia l’Autorità procedente cui rivolgere istanze di varia natura, qualora gli atti siano già fisicamente migrati, a dispetto del criterio funzionale, verso altri Uffici.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 – 14 dicembre 2018, numero 56333 Presidente Izzo – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha proposto ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe, pronunciata in data 20/07/2018 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che si è dichiarato incompetente a norma dell’articolo 168 d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 a provvedere sulla richiesta di liquidazione dei compensi per l’attività di custodia del veicolo Suzuki Jimmy tg. nell’ambito del proc. numero 2169/18 R.G.N.R. mod.44 definito con decreto di archiviazione del 21 febbraio 2001. 2. Il Procuratore ricorrente censura il provvedimento impugnato deducendo vizio di erronea interpretazione dell’articolo 168 d.P.R. numero 115/2002, a mente del quale la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è effettuata dal magistrato che procede, da intendersi come il magistrato che ha la materiale disponibilità degli atti, ed abnormità del. provvedimento, in quanto idoneo a determinare la stasi del procedimento e l’impossibilità di proseguirlo, imponendo al pubblico ministero un adempimento che si concretizzerebbe in un atto nullo in quanto emesso da organo privo di competenza funzionale. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il Collegio ritiene, a fronte di un ricorso tempestivamente proposto, di dover rimettere la decisione alle Sezioni Unite di questa Corte, in riferimento a quanto previsto dall’articolo 618 cod. proc. penumero , essendo sorto tra le Sezioni semplici un contrasto interpretativo in merito al significato da ascrivere alla locuzione magistrato che procede , in caso di istanza di liquidazione dei compensi al custode dei beni sequestrati presentata dopo il provvedimento di archiviazione ai sensi dell’articolo 168 d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115. Dalla composizione del contrasto dipende il possibile diverso esito della presente decisione. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha, infatti, ritenuto di escludere la sua competenza a provvedere in ragione del fatto che, nel momento in cui è stata presentata l’istanza di liquidazione, il provvedimento di archiviazione fosse stato già pronunciato e gli atti erano stati materialmente restituiti al pubblico ministero ai sensi dell’articolo 409, comma 1, cod.proc.penumero . 1.1. Qualora la risposta al quesito propendesse per la competenza del giudice per le indagini preliminari, il provvedimento declinatorio della competenza a decidere sulla richiesta di liquidazione dei compensi per l’attività di custodia del veicolo già oggetto di sequestro sarebbe abnorme, come sostenuto dal Procuratore della Repubblica di Firenze, perché idoneo a determinare una stasi del procedimento il pubblico ministero potrebbe, infatti, superare lo stallo dell’iter processuale soltanto compiendo un atto che esorbita dalla propria competenza, dunque illegittimo. 1.2. Qualora, invece, la competenza si radicasse nell’ufficio del pubblico ministero, il provvedimento sarebbe legittimo ed il ricorso sarebbe, conseguentemente, inammissibile in quanto proposto nei confronti di un provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero che, per il principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione di cui all’articolo 568 cod. proc. penumero , sarebbe inoppugnabile. 2. Va considerato che, prima dell’emanazione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 , con una pronuncia a Sezioni Unite della Corte del 2002 era stato affermato il criterio interpretativo secondo il quale compete al magistrato che procede e che, quindi, ha la disponibilità del fascicolo, provvedere alla liquidazione delle spese in favore del custode delle cose sequestrate Sez. U, numero 25161 del 24/04/2002, Fabrizi, Rv. 22166001 . Il regolamento della materia, da intendersi uniforme, in quanto concernente vicende, per così dire, esterne ed accessorie al processo, venne rinvenuto nell’articolo 263 cod. proc. penumero il quale, in correlazione all’articolo 695 cod. proc. penumero , stabiliva, in definitiva, il criterio attributivo di cui si è detto, per tutte le fasi anche quelle delle indagini preliminari ed esecutiva ed i gradi del giudizio. 2.1. L’articolo 168 d.P.R. numero 115/2002, ha confermato tale principio, affermando al primo comma che La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, dal magistrato che procede trattasi, all’evidenza, d’intervento normativo che non poteva avere alcuna incidenza sulla descritta posizione ermeneutica. Secondo quanto già affermato in altra pronuncia di questa Sezione Sez. 4, numero 7468 del 11/12/2012, dep. 2013, Rv. 25451601 , è difficile negare che l’articolo 168 in commento, oltre all’ordinaria funzione ordinatoria - compilativa tipica di tutti i Testi Unici , esprimesse anche un contenuto innovativo, avente valore d’interpretazione autentica. Il T.U. numero 115 risulta emanato in virtù della delega conferita con l. 8 marzo 1999, numero 50, siccome modificata dalla l. 24 novembre 2000, numero 340. Disponeva, in particolare, l’articolo 7, comma 2, lett. d che il Governo, oltre agli altri, dovesse attenersi al seguente principio direttivo coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo . Quindi, correttamente interpretando il mandato parlamentare, doveva reputarsi consentito, ed anzi doveroso, che il Governo, in esecuzione di esso, potesse, pur nei limiti indicati, procedere a vere e proprie innovazioni, così dando vita a corpi normativi a valore misto, ormai assai diffusi nella pratica legislativa, i quali, seppure largamente compilativi, assumono anche valenza innovativa. Ma l’intervento codificatorio, sul punto, si è limitato, attraverso un’opera d’interpretazione autentica, ad assicurare coerenza logica e sistematica , chiarendo un principio normativo già ricavabile dal sistema. 2.2. Con una successiva pronuncia a Sezioni Unite Sez. U, numero 9605 del 28/11/2013, dep. 2014, Seghaier, Rv. 25798901 la Corte di Cassazione, nel dirimere il contrasto sorto tra diverse Sezioni semplici in merito all’individuazione dell’autorità competente a provvedere alla liquidazione dei compensi al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero ha, in primo luogo, negato che il concorrente rifiuto del pubblico ministero e del giudice di pronunciarsi sulla richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal consulente tecnico del pubblico ministero integrasse una situazione di conflitto negativo di competenza, sub specie del caso analogo di cui all’articolo 28, comma 2, cod. proc. penumero , richiamando un precedente in cui si era chiarito che i provvedimenti del pubblico ministero, in quanto atti di parte, non hanno natura giurisdizionale e, come tali, non sono qualificabili come abnormi caratteristica esclusiva degli atti di giurisdizione , né impugnabili, quantunque illegittimi Sez. U, numero 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 21959801 . Il Supremo Collegio si è, poi, espresso nel senso della abnormità, sotto il profilo della idoneità a determinare la stasi del procedimento e l’impossibilità di proseguirlo, del provvedimento di restituzione al pubblico ministero da parte del giudice dinanzi al quale pende il processo della richiesta di liquidazione del compenso del consulente tecnico tra le altre, Sez. 4, numero 21319 del 11/12/2012, dep.2013, Pinetti, Rv. 25528101 Sez. 4, numero 2820 del 30/11/2012, dep. 2013, Drigo, Rv. 25496301 Sez. 4, numero 10744 del 06/12/2011, dep. 2012, Favoni, Rv. 25265701 . La pronuncia delle Sezioni Unite in esame, pur individuando nell’articolo 73 disp. att. cod. proc. penumero un diverso criterio di lettura, che pone l’accento sul legame fiduciario che caratterizza il conferimento dell’incarico, e privilegia, quindi, ai fini della competenza per la liquidazione dei compensi, l’organo che vi presiede, proprio in tema di liquidazione del compenso al consulente del pubblico ministero, ha però chiarito che per i compensi del custode e degli altri ausiliari deve farsi salva la norma generale dell’articolo 168 d.P.R. numero 115/2002, come riferibile al magistrato che ha la disponibilità degli atti al momento della richiesta di liquidazione. 2.3. In quella sede, la Corte ha anche precisato che l’intervento legislativo di riordino e armonizzazione della materia delle spese di giustizia, di cui al d.P.R. 115 del 2002, in assenza di specifica delega sul punto, non poteva modificare le regole processuali di riparto della competenza, sia pure ai fini di procedimenti incidentali, quale quello che qui interessa richiamando in motivazione, sulla natura c.d. compilativa del T.U. sulle spese di giustizia, Sez. U, numero 19289 del 25/02/2004, Lustri, in motivazione e Sez. U, numero 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 22866701 . 3. È opportuno ora richiamare, in sintesi, i termini del contrasto sorto tra le Sezioni semplici in merito all’interpretazione della disposizione di cui all’articolo 168 d.P.R. numero 115/2002, con specifico riferimento al criterio da seguire per individuare il magistrato che procede in quanto ha la disponibilità degli atti nel momento in cui viene presentata la richiesta di liquidazione dopo l’archiviazione del procedimento. 3.1. In alcune pronunce la competenza è stata attribuita al magistrato che dispone materialmente degli atti al momento in cui sorge la necessità di provvedere, segnatamente al momento della richiesta di liquidazione, cosicché la competenza spetterebbe al pubblico ministero qualora la richiesta sia presentata allorché il giudice per le indagini preliminari non disponga materialmente del fascicolo per essere stato il procedimento archiviato con restituzione degli atti al pubblico ministero Sez.4, numero 54227 del 14/09/2018, numero m. Sez. 4, numero 2212 del 01/10/2014, dep. 2015, ignoti, Rv. 26176501 in tema di spese relative ad intercettazioni telefoniche Sez.4 numero 7468 dell’11/12/2012, dep. 2013, Rv.25451601 Sez. 4, numero 26993 del 05/05/2004, Demo, Rv. 22966101 . 3.2. In altre pronunce si è affermato l’opposto principio secondo cui, anche in caso di archiviazione già disposta, la competenza a decidere appartiene al giudice per le indagini preliminari quale autorità procedente Sez. 4, numero 834 del 13/09/2017, dep. 2018, ignoti, 27174801 Sez. 4, numero 24967 del 10/02/2017, Ignoti, numero m. Sez. 5, numero 2924 del 12/11/2013, dep. 2014, ignoti, Rv. 257939 Sez. 5, numero 7710 del 09/12/2008, dep. 2009, Gabellone, Rv. 24294701 Sez. 5, numero 9222 del 10/02/2006, ignoti, Rv. 23377001 Sez. 4 ordinanza numero 11195 del 26/01/2005, Paolucci, Rv. 23119601 . Circa poi il significato della locuzione che procede , tale orientamento si è sviluppato nel senso che disporre degli atti al momento in cui sorge la necessità di provvedere non è sinonimo di disporre fisicamente degli atti . Con particolare riferimento al tema delle spese di custodia di beni sottoposti a sequestro, in relazione a procedimento conclusosi con l’archiviazione, per magistrato che procede si è, infatti, inteso non l’ufficio dove gli atti sono materialmente archiviati ma il magistrato che comunque disponga del procedimento, con la conseguenza che una volta che il giudice abbia accolto la richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero deve disporre anche della sorte delle cose sequestrate Sez.4, numero 834 del 13/09/2017, ignoti, cit. Sez. 4, numero 34335 del 4/05/2011, Pronestì, numero m. Sez. 5, numero 9222 del 10/02/2006, ignoti, Rv. 23377001 Sez. 4, numero 27915 del 13/04/2005, Ditta Truch Cars, Rv. 23181101 . 4. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite era in passato già intervenuta, con la citata sentenza Fabrizi Sez. U, numero 25161/2002 , antecedente l’entrata in vigore dell’articolo 168 d.P.R. numero 115/2002, fornendo un criterio di riparto in base al quale detta competenza deve ritenersi attribuita al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, al giudice dell’esecuzione dopo la sentenza irrevocabile e al giudice che ha la disponibilità del procedimento nel corso del giudizio di cognizione, senza tuttavia contemplare la specifica ipotesi del procedimento conclusosi con l’archiviazione. 4.1. In una recente pronuncia di questa Sezione, facendo leva sul richiamo al magistrato che ha la disponibilità degli atti rinvenibile nella pronuncia Seghaier, si è ritenuto di trovare una conferma del primo indirizzo nella disposizione di cui all’articolo 409 cod. proc. penumero , secondo la quale, quando viene accolta la richiesta di archiviazione, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero Sez. 4 numero 6657 del 19/01/2017, P.M. in proc. G.i.p. Trib. Napoli, Rv. 26903701, in materia di spese relative all’acquisizione di tabulati telefonici . A tale pronuncia si è allineata la sentenza numero 54227 del 14/09/2018 di questa stessa Sezione, non ancora massimata, afferente proprio allo specifico tema delle spese di custodia dei beni sequestrati. 4.2. Ma, ancora, in una altrettanto recente pronuncia Sez. 4, numero 43885 del 10/07/2018, numero m. , si afferma che il magistrato che procede è il giudice dell’esecuzione, rilevando, ai fini della competenza, non già la collocazione fisica del fascicolo archiviato, eventualmente presso altro ufficio, ma la materiale disponibilità del medesimo in ragione della funzione esercitata. Secondo tale pronuncia, se il Testo Unico numero 115/2002 non ha carattere innovativo rispetto alla previgente disciplina sulle spese di giustizia ed alle norme contenute, per quanto qui interessa, nel codice di rito penale, va condivisa quella giurisprudenza secondo la quale, dopo l’emissione del decreto di archiviazione, l’adozione di tutti i provvedimenti connessi alla sorte delle cose sequestrate nel caso in cui il pubblico ministero non vi abbia provveduto nella fase delle indagini preliminari ed alla liquidazione dei compensi al custode spetta al giudice, sia per il principio stabilito dall’articolo 263 cod.proc.penumero , che prevede una competenza limitata del pubblico ministero alla sola fase delle indagini preliminari comma quarto , e riserva invece al giudice tale competenza, attribuendola espressamente al giudice dell’esecuzione dopo la sentenza non più soggetta ad impugnazione comma sesto , sia per quanto previsto dal menzionato articolo 168 T.U. numero 115/2002, che attribuisce la liquidazione delle indennità di custodia al magistrato che procede . 5. Il rilevato contrasto interpretativo rende applicabile la previsione di legge di cui all’articolo 618 cod.proc.penumero , con rimessione della trattazione alle Sezioni Unite di questa Corte e formulazione del seguente quesito Se, in caso di istanza presentata successivamente alla pronuncia del provvedimento di archiviazione, la competenza a provvedere ai sensi dell’articolo 168 d. P. R. 30 maggio 2002, numero 115 appartenga al giudice per le indagini preliminari o al pubblico ministero Fattispecie relativa a istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati presentata al giudice per le indagini preliminari dopo l’archiviazione del procedimento . P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.