Imputato non rintracciabile: quando le ricerche si fermano al domicilio eletto

L’art. 157, comma 1 c.p.p. detta le regole da seguire durante la fase di ricerca del luogo in cui l’imputato sia reperibile. Tuttavia, tale previsione non può essere applicata nella diversa ipotesi in cui non sia necessario ricercare l’imputato avendo lo stesso indicato il luogo in cui ricevere le notifiche con l'elezione di domicilio.

Sul tema i Giudici di legittimità si sono pronunciati attraverso la sentenza n. 55956/18, depositata il 13 dicembre, a fronte del ricorso presentato dall’imputato ritenuto responsabile, sia in primo che in secondo grado, del delitto di tentata truffa. Elezione del domicilio. L’imputato come unico motivo di ricorso lamentava l’omessa notifica a sé del decreto di citazione in appello secondo il ricorrente, a seguito del mancato ritrovamento presso il domicilio eletto, l’ufficiale giudizio prima di provvedere al deposito dell’atto nella casa comunale, avrebbe dovuto tentare la notifica presso il luogo di abituale esercizio dell’attività lavorativa , luogo in cui lo stesso imputato era reperibile. Gli Ermellini osservano che la necessità reclamata dal ricorrente, di effettuare le ricerche in via cumulativa e non alternativa, sia presso la casa di abitazione che presso il luogo di abituale esercizio dell’attività lavorativa, è prevista dall’art. 157, comma 1 c.p.p. Prima notificazione all'imputato non detenuto . Tale previsione normativa, osserva la S.C., detta le regole da seguire nella fase di ricerca del luogo in cui reperire l’imputato e non può valere per la diversa ipotesi in cui non si pone un problema di ricerca, avendo lo stesso imputato scelto, così individuandolo, il luogo in cui ricevere le notifiche . Per tali motivi, la S.C. rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 10 settembre – 13 dicembre 2018, n. 55956 Presidente Cammino – Relatore Pacilli Ritenuto in fatto Con sentenza del 1 luglio 2016 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 31 ottobre 2013 dal Tribunale della stessa città, con cui M.S. , in atti generalizzato, è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per una tentata truffa ai danni del Comune di Napoli. Avverso la sentenza d’appello l’imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza delle norme di legge con riferimento all’omessa notifica a sé del decreto di citazione in appello. In particolare, secondo il ricorrente, a seguito del suo mancato rinvenimento presso il domicilio eletto, si sarebbe dovuto tentare la notifica presso il luogo di abituale esercizio dell’attività lavorativa, prima ancora di provvedere al deposito nella casa comunale. Peraltro, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto perfezionata la notifica, nonostante la mancanza dell’avviso di ritorno della raccomandata. All’odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo, in parte, manifestamente infondato e, in parte, non consentito. 1.1 Deve rilevarsi che l’art. 163 c.p.p., da applicare nel caso in esame, venendo in rilievo l’elezione di domicilio effettuata dall’imputato, dispone che, per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli artt. 161 e 162 c.p.p., le disposizioni di cui all’art. 157 c.p.p. si applicano in quanto compatibili. La necessità, invocata dal ricorrente, di ricercare l’imputato, in via cumulativa e non alternativa, sia presso la casa di abitazione che presso il luogo di abituale esercizio dell’attività lavorativa, prima di effettuare il deposito dell’atto nella casa comunale, è prevista dal primo comma dell’art. 157 c.p.p. ma tale disposizione non può ritenersi compatibile con la disciplina dettata per le notificazioni al domicilio indicato o eletto. Essa, infatti, detta le regole da seguire nella fase di ricerca del luogo in cui reperire l’imputato e non può valere per la diversa ipotesi in cui non si pone un problema di ricerca, avendo lo stesso imputato scelto, così individuandolo, il luogo in cui ricevere le notifiche. Sotto tale aspetto, la doglianza del ricorrente, che fa leva sulla necessità di un incombente non previsto dalla disciplina normativa, si appalesa manifestamente infondata. 1.2 Deve, poi, osservarsi - con riguardo all’altro profilo censurato dal ricorrente - che, se è condivisibile il rilievo secondo cui la ricezione della lettera raccomandata spedita dall’ufficiale giudiziario, perfeziona la notifica effettuata ai sensi dell’art. 157, comma 8, c.p.p. v. Sez. 2, n. 21984 del 4.5.2017, Rv 270095 , non può revocarsi in dubbio, tuttavia, che il vizio conseguente alla mancata spedizione della raccomandata o alla mancata prova della ricezione della raccomandata configura una nullità di ordine generale a regime intermedio, priva di effetti se non dedotta tempestivamente nei termini di cui all’art. 182 c.p.p E ciò è quanto accaduto nel caso in esame, non avendo il ricorrente eccepito alcunché al riguardo dinanzi al giudice dell’appello, con la conseguenza che la censura de qua non può essere dedotta in questa sede. 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186 - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.