Omesso avviso dell’udienza… ma se l’avvocato si presenta, la nullità è sanabile

Il carattere assoluto ed insanabile della nullità per omesso avviso della data di fissazione del giudizio in appello è riscontrabile solo nel caso della mancata partecipazione del difensore di fiducia al processo. Qualora, nonostante l’omissione, il difensore risulti comunque presente all’udienza, la nullità è di carattere generale ex art. 180 c.p.p

Lo ribadisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 55382/18 depositata l’11 dicembre. Il caso. Nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 213, comma 1, 223 r.d. n. 267/1942 legge fallimentare , gli imputati ricorrono per cassazione lamentando l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio per l’appello al difensore di fiducia e, dunque, la violazione di norme processuali previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza ai sensi dell’art. 606, lett. c c.p.p., in riferimento agli artt. 178, lett. c , 179 c.p.p. Nullità a regime intermedio. Ritenendo il motivo fondato e, dunque, meritevole di accoglimento, la Cassazione ribadisce quanto affermato dalle Sezioni Unite circa l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato. In particolare, con sentenza n. 24630/15 , gli Ermellini hanno sancito che tale omissione integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c e 179, comma 1, c.p.p. , quando la presenza dell’avvocato è obbligatoria, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. . La medesima omissione, in relazione alla data di fissazione per la celebrazione del giudizio d’appello, determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d’ufficio, ex. art. 97, comma 4, c.p.p., del difensore non avvisato . Tuttavia, prosegue la Corte, qualora l’avvocato abbia partecipato all’udienza, si integra una nullità a regime intermedio che, non essendosi verificata durante il giudizio, deve essere dedotta o rilevata a pena di decadenza entro la pronuncia della sentenza d’appello . Pertanto, concludono gli Ermellini, il carattere assoluto ed insanabile della nullità è riscontrabile solo nel caso della mancata partecipazione del difensore di fiducia al processo, qualora invece, nonostante l’omissione, egli risulti comunque presente, anche al solo fine di eccepire la nullità, la stessa è di ordine generale ex art. 180 c.p.p Sulla scorta di tali principi, la Suprema Corte annulla la sentenza e trasmette gli atti alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 ottobre – 11 dicembre 2018, n. 55382 Presidente Sabeone – Relatore Catena Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno in data 17/10/2013, con cui E.G. , P.A. e P.M. erano stati condannati a pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 110, 216, comma 1, n. 1, 223 legge fallimentare, perché, in concorso tra loro, E.G. quale amministratore unico dal 04/11/2008, P.A. quale liquidatore, P.M. quale socio ed amministratore unico fino al 30/12/2008 e poi amministratore di fatto della Scarl. omissis , dichiarata fallita in data 28/09/2009, distraevano l’azienda di proprietà della società fallita con atto di cessione del 30/01/2009 in favore della omissis s.r.l., al prezzo di Euro 7.000,00 da imputare all’avviamento P.A. e M. , inoltre, B del reato p. e p. dagli artt. 110 cod. pen., 216, comma primo e secondo, n. 2, 223 legge fallimentare, perché, in concorso tra loro, distraevano l’autovettura targata , concessa dalla Gecapital Sevizi Finanziari e, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare un pregiudizio ai creditori, non tenevano i libri e le altre scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari con l’aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta fallimento dichiarato in Salerno, il 28/09/2009. 2. Con ricorso depositato in data 04/07/2017 gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Rodolofo Viserta, ricorrono per 2.1. violazione di norme processuali previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, ai sensi dell’art. 606, lett. c , cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 178 lett. c , 179 cod. proc. pen., non essendo mai stato notificato il decreto di citazione a giudizio per l’appello al difensore di fiducia Avv.to Tortora, come da certificazione del funzionario della Corte di Appello di Salerno, che attesta l’erronea allegazione alla pec del difensore di decreto di citazione inerente altro procedimento penale 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b ed e , cod. proc. pen., in riferimento alla bancarotta distrattiva contestata, atteso che la somma di Euro 7.000,00 risulta effettivamente pagata all’esito della cessione dell’azienda, non essendosi verificato alcun pregiudizio per i creditori inoltre, la cessione avrebbe potuto essere sottoposta ad azione revocatoria, come poi avvenuto, argomenti su cui la Corte di merito ha omesso di offrire qualsivoglia motivazione, così come non è stato motivato il profilo concernente l’elemento soggettivo 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b ed e , cod. proc. pen., in riferimento alla misura delle pene accessorie, la cui durata deve essere fissata prescindendo da qualsivoglia automatismo. Considerato in diritto Il ricorso è fondato quanto al primo motivo. Senza alcun dubbio, come affermato dalle Sezioni Unite L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. Sez. U, sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 . In applicazione del citato principio è stato, poi, ribadito che l’omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d’ufficio, ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., del difensore non avvisato Sez. 6, sentenza n. 37532 del 07/07/2016, Senatore, Rv. 268154 , specificandosi che, tuttavia, se il difensore dell’imputato abbia partecipato alla relativa udienza, è integrata una nullità a regime intermedio, la quale, non essendosi verificata nel corso del giudizio, deve essere dedotta o rilevata a pena di decadenza entro la pronuncia della sentenza d’appello Sez. 3, sentenza n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199 Sez. 2, sentenza n. 3945 del 12/01/2017, Clemente ed altri, Rv. 26905 . In sostanza, quindi, il carattere assoluto ed insanabile della nullità è riscontrabile solo nel caso della mancata partecipazione al processo del difensore di fiducia, mentre se, nonostante l’omissione, il difensore di fiducia sia comunque presente, anche al solo fine di eccepire la nullità, detta nullità è di ordine generale, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen Nel caso in esame, a fronte della verificata omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello - come risulta dagli atti, compulsabili da questa Corte alla luce della natura processuale dell’eccezione -, va rilevato che il predetto difensore di fiducia degli imputati, nominato per il grado di appello, Avv.to Tortora, non risultava presente all’udienza celebrata innanzi alla Corte territoriale, con conseguente verificazione della dedotta nullità assoluta. L’accoglimento del primo motivo preclude l’esame delle ulteriori doglianze. La sentenza impugnata va, quindi, annullata, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per la celebrazione del giudizio di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per il giudizio di secondo grado alla Corte di Appello di Napoli.