La restituzione in termini non può essere concessa a fronte della negligenza dell’avvocato

L’istituto della restituzione nel termine tutela la mancata conoscenza del provvedimento ove involontaria e non laddove sia dovuta a negligenza professionale del difensore.

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 55136/18, depositata il 10 dicembre. Appello inammissibile per tardività. La Corte d’Appello rigettava l’istanza di restituzione in termini per appellare la sentenza emessa dal Tribunale territoriale. In particolare, la Corte del riesame affermava che, in presenza di un precedente appello dichiarato inammissibile per tardività, risultava evidente che la mancata impugnazione da parte dell’imputato fosse conseguenza della negligenza del difensore fattispecie non configurabile nel caso fortuito o forza maggiore. L’imputato ricorre in Cassazione deducendo come fosse del tutto imprevedibile la negligenza del difensore che, con un giorno di ritardo, ha presentato tardivamente l’appello, non potendosi altresì esigere un controllo personale e puntuale dell’avvocato. La rilevanza dell’allegazione. Sul tema della restituzione nel termine per impugnare un provvedimento contumaciale notificato a mani dal difensore di fiducia presso cui l’imputato ha eletto domicilio, gli Ermellini ricordato che ai fini della concessione del rimedio di cui all’art. 175 c.p.p. è necessaria, quantomeno, l’allegazione delle ragioni in grado di vincere la presunzione per cui, in forza del dovere deontologico del difensore di far prevenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, la ritualità della notifica comporta l’effettiva conoscenza del provvedimento notificato da parte dell’interessato . L’art. 175 c.p.p. è volto a tutelare la mancata involontaria conoscenza del provvedimento e non la mancata conoscenza dovuta ad incuria, negligenza o disinteresse, ipotesi che incorrono nel caso di specie e portano dunque la S.C. a rigettare il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 28 giugno – 10 dicembre 2018, n. 55136 Presidente Gallo – Relatore Tutinelli Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, la Corte di appello di Genova ha rigettato l’istanza 6 febbraio 2017 di restituzione in termini per appellare la sentenza 2 luglio 2017 del Tribunale di Genova. In particolare, la Corte di appello ha affermato che, in presenza di un precedente appello dichiarato inammissibile per tardività, risulta palese che la mancata impugnazione da parte dell’imputato fosse conseguenza di negligenza del difensore e quindi di fattispecie non riconducibile a caso fortuito o forza maggiore o comunque a causa non imputabile. 2. L’istante propone due distinti ricorsi per cassazione, a mezzo del difensore e personalmente, articolando i seguenti motivi. 2.1. violazione e falsa applicazione di legge e segnatamente dell’art. 175 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità, contraddittorietà e comunque carenza della motivazione. Il ricorrente si richiama al disposto della Sentenza di questa Corte numero 11572-2012 numero 35149-2009 che equiparerebbe il comportamento imprevedibile del difensore a caso fortuito quando tale comportamento sia connesso o ignoranza di legge processuale. In particolare, nel ricorso personale segnala come del tutto imprevedibile fosse per l’imputato la negligenza del difensore che ha presentato tardivamente l’appello non potendosi esigere dalla parte un controllo puntuale del difensore. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Deve rilevarsi infatti come i precedenti richiamati non riguardino casi sovrapponibili a quello oggetto del presente giudizio tanto da non potersi estendere il principio di diritto da tali pronunce espresso al presente caso. Infatti, la sentenza 35149-2009 riguardava una vicenda in cui l’imputato aveva proposto autonomamente appello riservando l’articolazione dei motivi al difensore che, travisando la situazione di fatto, riteneva dover essere destinatario della notifica dell’avviso di deposito. La sentenza 11572-2012 riguarda vicenda riguardante l’omessa percezione da parte del difensore dell’aver ricevuto l’avviso di deposito della sentenza. Nel caso di specie, invece, si verte nell’ambito di un puro e semplice ritardo tra l’altro di un solo giorno da parte del difensore domiciliatario che non ha tempestivamente proposto appello nei confronti di una sentenza depositata nei termini dopo che il termine per impugnare era stato sottoposto alla sospensione feriale dei termini processuali. Deve allora ricordarsi che, ai fini della restituzione nel termine per impugnare un provvedimento contumaciale notificato a mani del difensore di fiducia presso cui l’imputato ha volontariamente eletto domicilio, è necessaria, quantomeno, l’allegazione delle ragioni in grado di vincere la presunzione per cui, in forza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, la ritualità della notifica comporta l’effettiva conoscenza del provvedimento notificato da parte dell’interessato. Ne consegue che le allegazioni del ricorrente non consentono la rimessione in termini Sez. 2, Sentenza n. 52131 del 25/11/2014 Rv. 261965 . Infatti, la suddetta normativa tende a tutelare la mancata involontaria conoscenza del provvedimento e non certo la mancata conoscenza dovuta ad incuria, negligenza o disinteresse, ipotesi che, a pieno titolo, possono essere individuate nel caso di specie. 3. Le sopra esposte considerazioni portano al rigetto del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.