Condannato per porto ingiustificato di armi per la mazza da baseball in auto

Confermata la colpevolezza dell’imputato. Fatale un controllo stradale notturno. Non dimostrata la tesi difensiva, secondo cui l’oggetto era collegabile allo sport o al turismo.

Sorpreso in giro in auto, portandosi dietro una mazza da baseball. Il dato emerso in occasione di un controllo stradale è sufficiente per una condanna. Respinte, poiché teoriche e assolutamente generiche, le obiezioni difensive, secondo cui l’oggetto incriminato non era catalogabile come arma, bensì come cimelio sportivo Corte di Cassazione, sentenza n. 55037/18, depositata oggi . Scelta. A inchiodare l’automobilista è, come detto, un controllo stradale notturno. Poco prima delle 4, difatti, una pattuglia ferma una vettura, e una rapida osservazione permette di notare la presenza di una mazza di legno, lunga 60 centimetri, che richiama quelle di solito utilizzate nel gioco del baseball. Inevitabile il processo, che si conclude con una condanna per porto ingiustificato di arma . La valutazione compiuta in Tribunale è condivisa dai Giudici della Cassazione, che respingono le obiezioni proposte dal legale dell’imputato. Innanzitutto, viene esclusa l’ipotesi che la mazza fosse testimonianza della passione sportiva coltivata dall’imputato. Su questo fronte viene evidenziato che non è dimostrato che egli sia stato praticante o appassionato del gioco del baseball , né che sia tifoso di una squadra di calcio – pur avendo spiegato la difesa che l’oggetto era marchiato col nome della squadra –, né infine abbia conservato la mazza quale souvenir turistico. In sostanza, non è stata fornita alcuna spiegazione plausibile alla scelta – quantomeno discutibile – di portar con sé in piena notte una mazza da baseball, catalogabile, senza dubbio, come strumento atto ad offendere .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 6 novembre – 10 dicembre 2018, n. 55037 Presidente Bonito – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 13 ottobre 2017 il Tribunale di Trento, previo riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al comma 3 dell'art. 4 L. n. 110/75, condannava alla pena di giustizia l'imputato Ya. Gu., in quanto ritenuto responsabile del reato di porto ingiustificato di strumento atto ad offendere per essere stato trovato in possesso di una mazza in legno, tipo quelle in uso nel gioco del baseball, lunga cm. 60, fatto commesso in Trento il 29 dicembre 2016. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che ha dedotto a inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, e motivazione contraddittoria ed illogica, se non assente. Secondo il ricorrente, il Tribunale non ha considerato che nel caso specifico difettano gli elementi costitutivi del reato poiché la mazza rinvenuta in possesso del ricorrente non costituisce oggetto atto ad offendere, essendo di contenute dimensioni ed inoffensiva, oltre che utilizzata in ambito sportivo quale oggetto di libera vendita. Si era dedotto come possibile che l'imputato fosse appassionato dello sport del baseball o avesse conservato l'oggetto quale souvenir, senza che di tali argomenti si fosse tenuto conto. Inoltre, il Tribunale non ha verificato l'assenza di giustificato motivo per il possesso della piccola mazza di legno, sicché il relativo dubbio non può che condurre all'assoluzione dell'imputato. Inoltre, non vi è prova di un utilizzo di tale oggetto in termini illeciti. b Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 4, comma 2, legge n. 110/75. La mazza in sequestro non può considerarsi un'arma, ma soltanto un oggetto decorativo o con finalità pubblicitaria, recante la denominazione della squadra calcistica di cui l'imputato è tifoso. In un caso similare la Corte di cassazione sentenza n. 21782 del 5/5/2017 ha mandato assolto l'imputato anche nel presente la mazza era realizzata in legno dolce e non in legno massiccio o in alluminio ed era lunga appena 60 cm. mentre quelle regolamentari misurano 78-88 cm Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. 1. Non ha fondamento il primo motivo di ricorso. Va premesso che, per quanto riportato in sentenza, il possesso dell'oggetto indicato nell'imputazione era stato accertato nei confronti del ricorrente nel corso di un controllo stradale e rinvenuto all'interno della sua autovettura poggiato sul sedile del passeggero, il che ha correttamente indotto il giudice di merito a riferirne alla sua persona la disponibilità. L'assunto difensivo che pretende essere compito del giudice verificare se il porto nelle circostanze concrete fosse stato o meno giustificato, seppur in astratto corretto, in quanto la natura ingiustificata della condotta costituisce elemento costitutivo della fattispecie tipica, ciò nonostante non tiene conto del fatto che l'indagine giudiziale può essere compiuta alla stregua delle indicazioni fornite dalla parte interessata e direttamente a conoscenza dell'utilizzo effettuato o programmato di quell'oggetto. Nel caso di specie la difesa, senza rappresentare le giustificazioni fornite dall'imputato nell'immediatezza del controllo, oppure nel corso del processo, ha prospettato in via astratta ed ipotetica che la mazza fosse stata detenuta per la passione sportiva per il gioco del baseball o quale gadget della squadra calcistica del Cagiari, ovvero ancora perché mero ricordo di viaggio, in ogni caso per scopi leciti. 1.1 Osserva il Collegio che, a fronte della mancata deduzione da parte del ricorrente delle specifiche ragioni per la conduzione al di fuori dell'abitazione di siffatto oggetto, la prospettazione difensiva è espressa in termini ipotetici ed al tempo stesso, quanto ai possibili utilizzi, antitetici, senza individuare un'unica, precisa e verificabile giustificazione. In altri termini, il ricorso illustra delle circostanze legittimanti la presenza della mazza all'interno della vettura dell'imputato, ma richiama evenienze teoriche e possibili in natura, senza offrirne una sola, positivamente riscontrata o riscontrabile, rapportata al caso concreto. Non è, infatti, dimostrato, né che il ricorrente sia stato praticante o appassionato del gioco del baseball, che sia stato tifoso della squadra calcistica del Cagliari, né che abbia conservato la mazza quale souvenir, acquistato in un luogo indicato in modo da rendere plausibile la sua funzione di ricordo di un momento piacevole 1.2Si ricorda che la giurisprudenza di legittimità nelle sue espressioni, richiamate anche in ricorso, detta i criteri per ricostruire la fattispecie contestata, nel senso che il giustificato motivo del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma 2, L. 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione del bene Cass. sez. 1, n. 9662 del 03/10/2013, dep. 27/02/2014, Dibra, rv. 259787 sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008, Genepro, Rv. 238946 sez. 1, n. 41098 del 23/9/2004, Caruso, rv. 230630 sez. 1, n. 580 del 5/12/1995, Paterni, rv. 203466 . Si è anche affermato che Il giustificato motivo rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, rv. 256007 sez. 1, n. 4696 in data 14/01/1999, Zagaria, rv. 213023 . Tali indicatori non sono stati nemmeno presi in considerazione nell'impugnazione, che, per la sua astrattezza e la trattazione dei relativi temi in termini generali e soltanto possibilistici, risulta inammissibile, perché non consente di ravvisare i vizi della sentenza impugnata denunciati, sentenza che, seppur per implicito, ha escluso che la condotta avesse trovato una plausibile ragione lecita. 2. Il secondo motivo investe, invece, il giudizio di responsabilità sotto il profilo della considerazione quale arma dell'oggetto portato in luogo pubblico. Questa Corte con indirizzo qui condiviso ha già affermato che, al fine di qualificare l'oggetto sequestrato, non assumono rilievo le circostanze di luogo e di tempo al momento del sequestro stesso, quanto le sue caratteristiche oggettive, considerate in relazione alle dimensioni ed alla consistenza, che lo rendano idoneo ad offendere, come si rende evidente dal testo del comma secondo della L. n. 110 del 1975, art. 4, prima parte. Peraltro, va verificata la potenzialità dell'uso offensivo, al di là delle contingenze del singolo momento. 2.1 Ebbene, nel caso specifico, è dato comprendere dall'imputazione e dalla sentenza impugnata, che ha richiamato il processo verbale di sequestro, che il bastone di legno aveva dimensioni di 60 cm. di lunghezza ed era di foggia analoga alle mazze impiegate nel gioco del baseball. 2.2 L'accesso agli atti - reso necessario dalla natura della deduzione difensiva sulla natura e consistenza dell'oggetto - rivela che il bastone in contestazione, come già ritenuto dal Tribunale, era di foggia analoga ad una mazza impiegata nella pratica sportiva del gioco del baseball ed era stato condotto dall'imputato all'interno del suo veicolo alle ore 03.45 in piena notte, appoggiato al sedile anteriore destro e quindi in condizioni di immediata disponibilità. Ciò posto, la questione sollevata dalla difesa con il secondo motivo non risulta essere stata dedotta nel corso del giudizio di primo grado, sebbene la prova sul rinvenimento e sulla consistenza dell'oggetto fosse stata acquisita mediante l'esame del verbalizzante e la produzione del citato verbale di sequestro senza che rispetto alle relative risultanze fosse stata opposta nessuna obiezione, né fosse stato sollecitato al giudice un approfondimento sulle caratteristiche del materiale nel quale era stato realizzato l'oggetto e sul suo peso. In definitiva, non ignora il Collegio che pronunce della propria sezione hanno escluso la configurabilità del reato ascritto al ricorrente in fattispecie concrete nelle quali l'oggetto portato era risultato essere un mero giocattolo, perché riproducente la forma e le caratteristiche esteriori di una mazza da baseball senza però possederne l'idoneità a ledere la persona perché di scarso peso e composta da materiale leggero. Nel caso in esame, siffatto presupposto accertamento non è stato richiesto dalla difesa, che ha speso gli argomenti confutativi sopra riassunti soltanto col ricorso per cassazione, incorrendo nella sanzione dell'inammissibilità sul punto per il difetto di prova al riguardo e l'impossibilità di una verifica da condurre direttamente nel giudizio di legittimità. Se ne deve trarre la conclusione dell'infondatezza dei motivi di ricorso, cui segue di diritto la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.