La mancata notifica della revoca del gratuito patrocinio non rende il ricorso improcedibile

In caso di rigetto o revoca dell’ammissione al patrocinio dello Stato, quando l’opposizione dell’interessato avverso il provvedimento impugnato sia stata tempestivamente depositata presso il giudice ma non sia stata notificata alla Direzione Generale delle Entrate, a cura dell’istante, non si configura l’inammissibilità del gravame.

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 54228/18, depositata il 5 dicembre. Mancata notifica del ricorso alla parte resistente. Un imputato deduceva che il giudice a quo avesse erroneamente dichiarato improcedibile i ricorso a causa della mancata notifica alla parte resistente del ricorso contro il provvedimento con cui era stato revocato d’ufficio il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello stato nei suoi confronti, nonché del decreto di fissazione dell’udienza. Rilevava inoltre il ricorrente che l’improcedibilità del ricorso non potesse derivare dalla mancata comparizione dell’opponente all’udienza, essendo il deposito del ricorso sufficiente ad attivare il giudizio. Niente improcedibilità ma solo fissazione di nuova udienza. La Corte ritiene fondata la doglianza del ricorrente poiché l’art. 99, co. 2, d.P.R. n. 115/2002 prevede che il ricorso sia notificato all’ufficio finanziario, senza che tuttavia vi siano conseguenze per l’omessa notifica e senza che sia prevista l’improcedibilità del ricorso non notificato all’ufficio finanziario. I Giudici ricordano che in giurisprudenza è stato chiarito che in tema di rigetto o revoca dell’ammissione al patrocinio dello Stato, quando l’opposizione dell’interessato avverso il provvedimento impugnato sia stata tempestivamente depositata presso il giudice ma non sia stata notificata alla Direzione Generale delle Entrate, a cura dell’istante, come nel caso di specie, non si configura – in difetto di una espressa previsione di legge – l’inammissibilità del gravame. Nel caso in esame, invece, il giudice ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso perché il ricorrente non è comparso e non ha depositato in cancelleria la prova dell’avvenuta notifica. In realtà il giudice avrebbe dovuto soltanto rinviare l’udienza, fissando un termine perentorio entro cui il ricorrente avrebbe dovuto notificare. Solo se il ricorrente si fosse reso ancora inadempiente allora il giudice avrebbe potuto dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Alla luce delle considerazioni svolte, la Cassazione annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, ordinanza 18 settembre – 5 dicembre 2018, n. 54228 Presidente Fumu – Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. S.M. impugna il provvedimento indicato, con cui è stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il provvedimento con cui era stato revocato d’ufficio il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nei suoi confronti. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché erroneamente il giudice a quo ha ritenuto che la mancata notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza comporti l’improcedibilità del ricorso mentre essa determina soltanto l’obbligo, per il giudice, di fissare una nuova udienza e un termine perentorio entro il quale l’opponente deve procedere alla notifica. Né l’improcedibilità del ricorso può derivare dalla mancata comparizione dell’opponente all’udienza, poiché il deposito del ricorso è adempimento di per sé idoneo e sufficiente ad attivare il giudizio e dunque il giudice è tenuto a rinviare l’udienza ad altra data. 3. Con requisitoria depositata il 28 maggio 2018, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. La doglianza formulata dal ricorrente è fondata. L’art. 99, comma 2, d. P. R. 30-5-2002, n. 115 prevede, infatti, che il ricorso sia notificato all’ufficio finanziario, che è parte nel relativo processo. Ma la legge non prevede le conseguenze dell’omessa notifica né, tanto meno, prevede l’improcedibilità del ricorso che non sia stato notificato all’ufficio finanziario. Di talché, in giurisprudenza, si è chiarito che, in tema di rigetto o di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando l’opposizione dell’interessato avverso il provvedimento impugnato sia stata tempestivamente depositata presso il giudice ad quem ma non sia stata notificata alla Direzione Regionale delle Entrate, a cura dell’istante, come nel caso di specie, non si configura - in difetto di una espressa previsione di legge in tal senso - l’inammissibilità del gravame. Va, dunque, disposta la rituale notifica del ricorso all’Amministrazione finanziaria, che deve essere eseguita a cura del ricorrente, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio Cass., Sez. 4, n. 18806 del 07/12/2015, Rv. 266699 n. 4378 del 2001, Rv. 218398 n. 5068 del 2001, Rv. 220788 n. 44916 del 2010, Rv. 249066 . Nel caso in esame, invece, il giudice a quo ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso non perché il ricorrente non fosse comparso all’udienza fissata ma perché, non essendo egli comparso né avendo depositato in cancelleria la prova dell’avvenuta notifica, il ricorso non risultava notificato. Ma ciò non abilitava il giudice a dichiarare l’improcedibilità del ricorso ma soltanto a rinviare l’udienza, fissando un termine perentorio entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto procedere alla notifica. Soltanto ove il ricorrente si fosse reso nuovamente inadempiente, il giudice, onde evitare un indefinito protrarsi della sequenza procedimentale, avrebbe potuto dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo e ciò determina la necessità di un pronunciamento rescindente. Né a diversa conclusione può pervenirsi sulla base del dictum di Sezioni unite n. 20604 del 2008, citata dal ricorrente, trattandosi di pronuncia emessa in relazione ad una materia completamente diversa, come quella dell’opposizione a decreto ingiuntivo, la cui eterogeneità determina l’impossibilità di ogni estensione analogica dei principi ad essa inerenti. 2. Il provvedimento impugnato va dunque annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, per l’ulteriore corso.