L’automobilista in stato di ebbrezza può invocare la non punibilità per particolare tenuità del fatto

La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è applicabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo in astratto incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la presenza di soglie di punibilità previste dalla fattispecie tipica in rapporto al valore del tasso alcolemico accertato.

Così la sentenza n. 54018/18, depositata il 3 dicembre con la Corte di Cassazione ha annullato in parte la sentenza con cui la Corte d’Appello de L’Aquila confermava la condanna di prime cure per il reato di guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno. L’imputato, con il ricorso in Cassazione, aveva dedotto, per quanto d’interesse, vizio di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 131- bis c.p Applicabilità dell’art. 131-bis c.p Il Collegio ha in primo luogo ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza, l’art. 186, comma 2, c.d.s. ricomprende tali contravvenzione nella categoria dei reati di pericolo presunto nei quali il legislatore ha individuato comportamenti tipicamente idonei ad aggredire il bene giuridico della vita e dell’integrità personale. Ne discende che, accertata la situazione pericolosa tipica, resta sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato e al solo fine della ponderazione in ordine alla gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inserisce e, di conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole . Ai fini dell’applicazione dell’art. 131- bis dunque occorre accertare che l’illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso per i beni tutelati. Si tratta di una valutazione complessa in ordine alle modalità della condotta e all’entità del danno o del pericolo sulla base di tutte le peculiarità del caso concreto. Nel caso di specie, il giudice di merito ha fornito una motivazione non conferme ai criteri summenzionati, avendo contraddetto il principio SS.UU. n. 13681/16 secondo cui la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo in astratto incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la presenza di soglie di punibilità previste dalla fattispecie tipica in rapporto al valore del tasso alcolemico accertato. Su questo punto, la sentenza impugnata viene dunque annullata con rinvio al Corte d’Appello di Perugia.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 9 novembre – 3 dicembre 2018, numero 54018 Presidente Ciampi – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 22/01/2016 dal Tribunale di Pescara nei confronti di C.G. in relazione al reato di cui all’articolo 186, comma 2, lett.c d. lgs. 30 aprile 1992, numero 285 commesso in omissis con l’aggravante di aver commesso il fatto in ora notturna. 2. Questa, in sintesi, la vicenda come ricostruita nelle fasi di merito il giorno omissis alle ore 2.34 agenti della Questura di Pescara avevano fermato per un controllo l’autovettura Ford Fiesta condotta dall’imputato che, sottoposto ad alcoltest, era risultato in Stato di ebbrezza pari a 1,51 g/l alla prima prova ed a 1,63 g/l alla seconda. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, formulando un primo motivo, con il quale ha dedotto vizio della motivazione in relazione all’onere della difesa di fornire adeguata prova contraria in merito al corretto utilizzo dell’etilometro ed alla sussistenza di vizi del medesimo e sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe fornito replica alle puntuali deduzioni difensive concernenti il fondato dubbio che l’etilometro non funzionasse correttamente. Con un secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione all’articolo 131 bis cod. penumero , posto che l’affermata applicabilità dell’istituto alla più grave fattispecie di cui all’articolo 186, comma, 2 lett.c cod. strada avrebbe imposto di considerare anche le modalità della condotta e l’entità del pericolo o del danno cagionato, essendo i valori riscontrati di poco superiori alla soglia prevista dalla norma. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che seguono. 2. La Corte di Appello ha rigettato la doglianza inerente alla responsabilità dell’imputato replicando puntualmente alle censure difensive ed evidenziando che l’accertamento mediante etilometro aveva fornito riscontro al diretto accertamento sintomatico riferito dagli agenti all’udienza del 22 gennaio 2016. Deve rammentarsi che è ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo il quale nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un’esplicita analisi di tutte le deduzioni delle parti né a fornire espressa spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive ancorché non apertamente confutate. In altre parole, non rappresenta vizio censurabile l’omesso esame critico di ogni questione sottoposta all’attenzione del giudice di merito qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice Sez.1, numero 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 27122701 Sez.2, numero 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv.25498801 Sez.6, numero 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.25410701 Sez.4, numero 34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv.25351201 Sez.4, numero 45126 del 6/11/2008, Ghisellini, Rv.24190701 . 3. Il secondo motivo di ricorso è fondatamente proposto. 3.1. Come già chiarito in altra pronuncia di questa Sezione Sez.4, numero 12233 del 1/02/2018, Satriano, numero m. , l’articolo 186, comma 2, cod. strada delinea l’appartenenza di tali contravvenzioni alla categoria dei reati di pericolo presunto, in cui la pericolosità della condotta è tratteggiata in guisa categoriale nel senso che il legislatore individua i comportamenti contrassegnati - alla stregua di informazioni scientifiche o di comune esperienza - dall’attitudine ad aggredire il bene giuridico che si trova sullo sfondo, da individuare nella vita e nell’integrità personale. Una volta accertata la situazione pericolosa tipica e l’offesa ad essa sottesa, resta sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato e al solo fine della ponderazione in ordine alla gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inserisce e, di conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole. 3.2. Ne consegue che, ai fini dell’apprezzamento circa l’applicabilità dell’articolo 131 bis cod. penumero , occorre accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, dunque, una valutazione complessa in relazione alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo e richiede una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto. 3.3. Considerato che la Corte territoriale ha motivato il diniego circa la sussumibilità del fatto nell’ipotesi prevista dall’articolo 131 bis cod. penumero perché il valore del tasso alcolemico riscontrato è molto al di sopra dei valori soglia minimi tanto da integrare la fattispecie di cui alla lett.c dell’articolo 186 codice della strada , il Collegio ritiene tale motivazione non conforme ai criteri che devono assistere il relativo giudizio in rapporto al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, tanto più ove si osservi che nella stessa pronuncia i giudici di merito hanno ritenuto di irrogare la pena in misura pari al minimo edittale. 3.4. La pronuncia, parametrando i valori del tasso alcolemico ai minimi assoluti anziché al valore minimo dell’autonoma ipotesi contravvenzionale contestata, pari a 1,50 g/l, ha inoltre erroneamente applicato il principio, pure riportato nella motivazione, espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite Sez. U, numero 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26658901 secondo il quale la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131 bis cod. penumero , in quanto configurabile, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma, in relazione ad ogni fattispecie criminosa, è applicabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati. 4. Si impone, pertanto, l’annullamento della decisione impugnata limitatamente al diniego di cui all’articolo 131 bis cod. penumero con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per un nuovo giudizio sul punto. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della causa di non punibilità di cui all’articolo 131 bis cod. penumero e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d’Appello di Perugia. Rigetta il ricorso nel resto.