La rilevanza del reddito del nucleo familiare per l'ammissione al gratuito patrocinio

È ammesso al gratuito patrocinio il soggetto che presenta determinate caratteristiche reddituali. Tuttavia è necessario un costante controllo sulla permanenza delle condizioni di ammissione al suddetto beneficio. Ragioni per cui il beneficiario deve impegnarsi a comunicare, fino a che il processo non sia definito, tramite la presentazione di una dichiarazione sostitutiva nell’atto di notorietà posta a corredo dell’istanza, le rilevanti variazioni reddituali riferite al nucleo familiare convivente verificate nell’anno precedente.

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 54004/18, depositata il 3 dicembre. Una variazione reddituale. Sia in primo che in secondo grado l’imputata è stata ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 95 l. n. 115/2002 per aver falsamente dichiarato, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la sussistenza delle condizioni reddituali per la concessione del beneficio condizioni che facevano riferimento al nucleo familiare con cui ella conviveva al momento della presentazione dell’istanza. La Corte d’Appello rilevava che a seguito della presentazione dell’istanza, l’imputata aveva successivamente iniziato a convivere con il figlio quale ulteriore fonte reddituale non comunicata. Per tale ragione, la Corte del riesame riteneva che il delitto di cui all’art. 95 l. n. 115/2002 è integrato indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio assumendo che l’obbligo di indicare il reddito dei componenti del nucleo familiare convivente non può limitarsi al nucleo con cui l’istante conviveva al momento della prestazione dell’istanza stessa. Insomma, secondo la Corte d’Appello, l’imputata doveva comunicare le variazioni della composizione del nucleo familiare tramite la presentazione di una dichiarazione sostitutiva nell’atto di notorietà posta a corredo dell’istanza. L’imputata ricorre in Cassazione. Il periodo da prendere in considerazione. L’art. 95 l. n. 115/2002 prendendo in considerazione la famiglia, quale nucleo reddituale, impone all’interessato intento a godere del gratuito patrocinio, di comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni reddituali che si sono verificate nell’anno solare precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o dell’eventuale precedente comunicazione di variazione. Dunque, l’attualità della convivenza presa in considerazione dal medesimo articolo, riguarda il nucleo familiare con cui l’istante conviveva nell’intero periodo considerato per definire il reddito familiare complessivo. Per tali ragioni, è da escludersi che le condizioni di reddituali volte alla concessione del beneficio, facciano unicamente riferimento al nucleo familiare convivente con l’imputata al momento della presentazione dell’istanza. In conclusione, la Suprema Corte rigetta il ricorso poiché il reddito del figlio dell’imputata integrava il reddito complessivo della famiglia convivente e quindi era una variazione da comunicare.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 ottobre – 3 dicembre 2018, numero 54004 Presidente Montagni – Relatore Nardin Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27 giugno 2017 la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Pescara con cui A.I. è stata ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 95 della L. 115/2002, per avere falsamente dichiarato nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Staro proposta in data 12 novembre 2011 la sussistenza delle condizioni di reddito per la concessione del benefici, facendo riferimento al nucleo familiare composto dal coniuge B.G. e dalla madre di questi, C.R. , unica percettrice di reddito, comunque inferiore ai limiti di legge per la concessione del beneficio, omettendo di indicare che nel periodo 1 gennaio-31 luglio 2011, ella aveva convissuto con il figlio, B.M. , presso altro indirizzo, trasferendosi successivamente nell’abitazione condivisa con marito e suocera. 2. La sentenza della Corte di Appello, ritenuto che le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, integrino di per sé il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. numero 115 del 2002 indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, ha rilevato che l’obbligo di indicare il reddito dei componenti del nucleo familiare convivente non può ritenersi limitato al nucleo con cui l’istante convive al momento di presentazione dell’istanza, posto che l’art. 76, secondo comma d.P.R. 115/2002 fa riferimento ai redditi conseguiti nel medesimo periodo, e che l’art. 79 d.P.R. cit. impone di comunicare le variazioni dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente. Sicché le variazioni della composizione del nucleo familiare convivente nel periodo di interesse debbono essere indicate nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà posta a corredo dell’istanza. Né può considerarsi errore sulla legge extrapenale l’errata interpretazione del disposto normativo dell’art. 76 cit., posto che esso, a mezzo del richiamo dell’art. 95, d.P.R. 115/2002, integra la fattispecie incriminatrice. 3.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione A.I. , a mezzo del suo difensore, formulando due motivi. 4. Con il primo lamenta la violazione di legge in relazione all’art. 76 d.P.R. 115/2002 ed il vizio di motivazione. Rileva che la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 76 cit. a mezzo dell’utilizzo del verbo convive coniugato al presente indicativo, fa riferimento esclusivo al nucleo con cui l’istante convive al momento della presentazione dell’istanza. Osserva che laddove il legislatore avesse voluto riferire la previsione anche al nucleo familiare con il quale il richiedente ha vissuto nell’anno solare in corso l’avrebbe diversamente precisato. Assume che siffatta interpretazione appare l’unica conforme al principio limita l’intervento dello Stato, non essendo possibile estendere il principio di solidarietà familiare a coloro che non convivano più con l’istante, solo perché appartenenti in passato al medesimo nucleo. Sostiene che, in ogni caso, il reddito, anche laddove esteso al nucleo familiare di precedente appartenenza, non superava il limite di ammissione al patrocinio a spese dello stato, essendo errato il calcolo formulato dalla guardia di finanza con cui non si era tenuto conto del momento in cui era intervenuto il mutamento dell’indirizzo di residenza e della composizione del nucleo. Insiste per l’annullamento della sentenza impugnata anche per difetto dell’elemento soggettivo, posto l’errore sulla norma extrapenale nel quale è incorsa l’imputata. 5. Con il secondo motivo si duole della violazione di legge in relazione all’art. 133 secondo comma cod. penumero , rilevando l’eccessività della pena in relazione ai parametri previsti dalla norma, risultando la sanzione penale non rispettosa del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Prima di affrontare le censure proposte va ricordato che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, il reato di falsità nelle dichiarazioni sulle condizioni reddituali di cui all’art 95 del d.p.r. 30 maggio 2002 numero 115 è integrato da falsità od omissioni nelle dichiarazioni o comunicazioni relative alla sussistenza delle condizioni di reddito necessarie per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato o al mantenimento del beneficio, anche se il reddito accertato non dovesse superare la soglia minima prevista per legge cfr. Integrano il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. numero 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio. . Sez. U, numero 6591 del 27/11/2008 dep. 16/02/2009, Infanti, Rv. 24215201 . E ciò in quanto il bene giuridico tutelato non è l’interesse patrimoniale dello Stato, ma l’attività del giudice preposto alla verifica del diritto a beneficio cfr. Sez. 4, Sentenza numero 7192 del 11/01/2018 -dep. 14/02/2018- Sez. 4, Sentenza numero 40943 del 18/09/2015 -dep. 12/10/2015- . 3. Escluso che nell’ipotesi in cui venga indicato un reddito non corrispondente a quello da determinare a norma dell’art. 76 d.P.R. numero 115/2002, l’inidoneità dei redditi non dichiarati a comportare il superamento della soglia prevista dalla norma trasformi la condotta in un falso innocuo, è stato, tuttavia precisato dalla giurisprudenza di questa Corte che l’inidoneità del dato alterato a fare da discrimine tra ammissione ed esclusione del beneficio, pur essendo irrilevante sul piano dell’oggettiva sussistenza della falsità, può invece assumere rilievo con riguardo al versante soggettivo dell’illecito cfr. Sez. 4, Sez. 4, Sentenza numero 4623 del 15/12/2017 Ud. dep. 31/01/2018 . 4. I rilievi oggetto della censura involgono due distinti aspetti. 5. Il primo riguarda la stessa antigiuridicità della condotta, in relazione all’interpretazione dell’art. 76 cit Si sostiene, infatti, che l’avere indicato quale nucleo di riferimento solo il nucleo familiare con cui l’istante conviveva al momento della presentazione della domanda non si pone in contrasto con gli obblighi dichiarativi di reddito di cui al secondo comma della disposizione, avuto riguardo al testo della norma che stabilisce che se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante?. La lettera della disposizione, laddove utilizza il verbo convivere al presente indicativo dimostrerebbe, infatti, che l’intento del legislatore è quello di subordinare la concessione del beneficio alla situazione patrimoniale del nucleo dell’interessato al momento della domanda. 6. Si tratta di un’impostazione disattesa dalla sentenza impugnata che esaminando il tenore della disposizione, anche in relazione alle previsioni di cui all’art. 79 d.P.R. cit ha spiegato come l’espressione nel medesimo periodo contenuta nel testo dell’art. 76 cit. indichi non un momento preciso, quello della presentazione della domanda, ma un periodo appunto, tanto che l’art. 79 impone la comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti. Che la ricostruzione della Corte territoriale sia corretta emerge dalla semplice lettura dell’integrale testo dell’art. 76 cit Ed invero, posto che può essere ammesso al patrocinio colui che sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, non superiore al limite previsto dalla disposizione, come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, è chiaro che essendo la dichiarazione reddituale riferita all’anno precedente, il periodo cui va riferita la dichiarazione dei redditi percepiti dai conviventi dell’istante non può che riguardare medesimo riferimento temporale, preso in considerazione dal primo comma che determina la soglia di ammissione. L’estensione al nucleo familiare della valutazione di insufficienza delle condizioni reddituali che dà diritto all’accesso al beneficio costituisce, infatti, il limite dell’intervento solidaristico dello Stato, che si sostituisce a quello della famiglia, solo a condizione che quest’ultima non superi le soglie reddituali previste, individuate nel periodo di imposta, che per le dichiarazioni delle persone fisiche è quello di cui alla dichiarazione dei redditi ai fini dell’imposta personale sul reddito anno solare . Ed è, infatti, proprio rispetto a siffatta situazione reddituale, da indicare nell’autodichiarazione da presentare con l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, che l’interessato deve impegnarsi, ai sensi dell’art. 79, comma 1 lett. d , d.P.R. 115/2002, a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione , in modo che possa mantenersi costante il controllo sulla permanenza delle condizioni di ammissione al beneficio. Il riferimento contenuto nel secondo comma dell’art. 76 cit., relativo all’attualità della convivenza dell’istante con altri soggetti, non riguarda quindi il nucleo con cui egli convive almomento della presentazione dell’istanza, ma quello con cui conviveva nel periodo da prendere in considerazione per definire il reddito del nucleo familiare. 7. Il secondo aspetto preso in esame dalla censura, riguarda la sussistenza dell’elemento soggettivo. Si assume, infatti, che l’errata indicazione del nucleo familiare di riferimento sia stata frutto di un errore sulla norma extrapenale, ai sensi dell’art. 47 cod. penumero , come tale esimente, essendo il testo dell’art. 76 d.P.R. 115/2002 formulato in modo tale da consentire l’interpretazione fatta propria dall’imputata. 8. La medesima questione è stata già affrontata da questa sezione con una pronuncia -dalla quale non vi è ragione di discostarsi che ha ribadito come debba essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per legge diversa dalla legge penale ai sensi dell’art. 47 cod. penumero quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente. Sez. 4, numero 14011 del 12/02/2015 dep. 02/04/2015, Bucca, Rv. 26301301 , sicché l’art. 76 D.Lgs. numero 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all’art. 95 stesso D.Lgs., non può considerarsi legge extrapenale. 9. L’ulteriore doglianza relativa alla misura della pena in concreto irrogata è inammissibile ed appare sinanco pretestuosa essendo stata applicata una pena base commisurata al minimo edittale, con concessione delle attenuanti generiche prevalenti, nella massima misura. 10. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.