Se la tardività dell’impugnazione è dovuta all’errore dell’avvocato…

L’istanza di restituzione in termini non può essere accolta laddove la tardiva impugnazione sia frutto di un errore del difensore nell’individuazione del relativo termine anche se determinato da un’errata indicazione della cancelleria che ben avrebbe potuto essere evitata se l’avvocato avesse adottato le più semplici iniziative dettate dai canoni di ordinaria diligenza .

Così la Suprema Corte con la sentenza n. 53790/18 depositata il 30 novembre. Il fatto. La Corte d’Appello di Torino dichiarava inammissibile la richiesta di rimessione in termini formulata nell’interesse di alcuni imputati avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cuneo già divenuta irrevocabile. Il provvedimento viene impugnato con ricorso in Cassazione deducendo, per quanto d’interesse, vizio di motivazione in ordine all’errore in cui era incorsa la Cancelleria del Tribunale nel comunicare il termine di deposito della sentenza a fronte della richiesta del difensore di ottenerne copia. La diligenza dell’avvocato. Ricostruendo la dinamica della vicenda risulta che l’avvocato si era recato in cancelleria per chiedere copia della sentenza nell’erronea convinzione che, nel dispositivo letto in udienza, non fosse stato indicato alcun termine e che quindi la sentenza sarebbe stata depositata nell’ordinario termine di 15 giorni. La Cancelleria rispondeva dunque che la sentenza non era ancora disponibile per le copie perché appena depositata, precisando in tal sede ed erroneamente che il giudice aveva fissato un termine di 30 giorni, tempistica su cui poi si era basata la successiva attività difensiva dell’avvocato. Sul punto risulta dirimente il principio giurisprudenziale secondo cui non costituisce caso fortuito o forza maggiore, in virtù della restituzione nel termine per impugnare, l’errore del difensore anche se determinato dal concorso della cancelleria, se evitabile con l’impiego della media diligenza. Ed infatti, a fronte dell’errore della cancelleria, il difensore avrebbe ben potuto rispondere con l’ordinaria diligenza chiedendo copia del dispositivo letto in udienza o anche solo la visione dello stesso per superare ogni incertezza. Come precisa il Collegio, il difensore ha invece scelto di acquietarsi” alla indicazione informale ricevuta, venendo indiscutibilmente meno ai propri doveri professionali . La Corte non può dunque che dichiarare inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 26 ottobre – 30 novembre 2018, n. 53790 Presidente Diotallevi – Relatore Pazienza Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21/06/2018, la Corte d’Appello di Torino dichiarava inammissibile e comunque infondata l’istanza di rimessione in termini, formulata nell’interesse di B.A. , B.R. e U.E.M. , per proporre appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo in data 06/04/2018 e divenuta irrevocabile per i predetti imputati in data 22/05/2018. 2. Propongono ricorso per cassazione B.A. , B.R. e U.E.M. , a mezzo del proprio difensore, deducendo 2.1. Violazione dell’art. 175 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta inammissibilità dell’istanza per tardività. Si deduce che la richiesta di copia della sentenza era stata inviata al Tribunale di Cuneo via mail in data 01/06/2018, e che l’Ufficio non avrebbe potuto rispondere nei due giorni festivi seguenti sicché anche nell’ipotesi in cui il difensore dei ricorrenti avesse ricevuto la sentenza il giorno 04/06/2018, anziché il giorno 05/06/02018 come dedotto nell’istanza, quest’ultima sarebbe stata comunque tempestiva, perché depositata nei dieci giorni di cui all’art. 175 cod. proc. pen 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione di quanto dedotto nell’istanza rigettata, in ordine al fatto che la Cancelleria del Tribunale non si era limitata a riconoscere di aver erroneamente comunicato che il giudice aveva indicato, in sentenza, un termine per il deposito diverso da quello di legge 30 giorni anziché 15 in realtà, come chiarito nell’istanza, il difensore si era recato in data 04/05/2018 in Cancelleria per chiedere copia della sentenza risultandogli che il giudice non avesse fissato un termine per il deposito , ma gli fu risposto che la sentenza non era ancora disponibile perché appena depositata e solo allora egli chiese chiarimenti in ordine al termine per il deposito. Al riguardo, a sostegno della propria convinzione dell’inesistenza di un termine maggiore di quello previsto dalla legge, il difensore allega copia delle missive per i clienti e dichiarazione della collega di studio in cui si faceva riferimento alla scadenza del termine per impugnare, determinata considerando il termine ordinario. Si deduce altresì che l’equivoco non sarebbe stato evitato dalla richiesta di una copia del dispositivo, avendo la Cancelleria comunque attestato il deposito fuori termine della motivazione né il difensore ricorrente disponeva di strumenti di controllo per verificare l’esattezza delle informazioni . 3. Con requisitoria depositata il 27/09/2018, il P.G. sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando da un lato che la produzione difensiva non era idonea a supportare conclusioni di tempestività dell’istanza in quanto il difensore non aveva provato di aver ricevuto in data 05/06/2018 via mail la sentenza, che ben avrebbe potuto essere stata inviata dalla Cancelleria lo stesso 01/07/2018. D’altro lato, il P.G. rileva comunque l’infondatezza del ricorso in quanto, anche ammettendo tutto quanto dedotto, il difensore era stato presente alla lettura del dispositivo, ed era dunque a conoscenza del fatto che non era stato indicato un termine per il deposito diverso da quello ordinario, mentre ogni dubbio anche originato dalla Cancelleria poteva essere risolto ottenendo immediatamente una copia del dispositivo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 2. Assume infatti dirimente rilievo il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui non integra il caso fortuito o la forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine per proporre impugnazione, l’errore del difensore anche se determinatosi con il concorso della cancelleria, se evitabile con l’impiego della media diligenza Sez. 1, n. 40282 del 06/06/2013, Sirignano, Rv. 257819, relativa ad una fattispecie in cui, dopo il deposito della sentenza nel termine indicato nel dispositivo letto in udienza alla presenza delle parti, la cancelleria aveva provveduto alla notificazione non dovuta dell’avviso di deposito del provvedimento privo della precisata prescrizione cronologica. Nello stesso senso, con riferimento ad un errore del difensore determinato dalla falsa attestazione da parte della cancelleria della data di passaggio in giudicato della sentenza, cfr. Sez. 4, n. 10218 del 10/02/2016, Cimino, Rv. 266187, la quale ha posto in evidenza l’evitabilità di tale errore con l’impiego dell’ordinaria diligenza propria del difensore tecnico . 3. Tale condivisibile ottica ricostruttiva deve trovare applicazione nella fattispecie in esame, come del resto è stato fatto nell’ordinanza impugnata. Stando alla stessa prospettazione dei ricorrenti, infatti, il difensore - presente alla lettura del dispositivo - si sarebbe recato in Cancelleria in data 04/05/2018 per richiedere copia della sentenza, nella convinzione che, nel dispositivo letto all’udienza del 06/04/2018, non fosse stato indicato alcun termine, e che quindi la sentenza fosse stata già depositata nel termine ordinario di quindici giorni. Essendogli stato risposto, in quel momento, che la sentenza non era ancora disponibile per le copie perché appena depositata, il difensore avrebbe chiesto chiarimenti sull’esistenza di un termine per il deposito, ricevendo l’erronea indicazione di un termine di 30 giorni la tempistica della successiva attività defensionale preparazione delle impugnazioni, contatti con i clienti, ecc. si sarebbe basata proprio su tale duplice fuorviante presupposto informativo, come dimostrato dalla documentazione allegata al ricorso. Il ricorrente ha censurato il percorso motivazionale adottato dalla Corte d’Appello di Torino per aver preso in considerazione solo uno dei due errori informativi commessi dalla Cancelleria l’indicazione di un termine di 30 giorni per il deposito, in realtà inesistente , trascurando l’altro l’indisponibilità per le copie della sentenza perché appena depositata, mentre in realtà il deposito era avvenuto nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo . Al riguardo, deve osservarsi che - prescindendo dal fatto che la Cancelleria, con nota del 14/06/2018, ha attestato solo di aver erroneamente riferito, per un disguido, di un termine di 30 giorni, senza alcun riferimento ad ulteriori comunicazioni - la questione sollevata appare del tutto irrilevante. Come sottolineato anche dal P.G. nella requisitoria, ammettendo che i fatti si siano verificati esattamente come prospettato in ricorso, il difensore - in occasione del suo accesso in Cancelleria in data 04/05/2018 - avrebbe informalmente ricevuto indicazioni dissonanti quanto al termine per il deposito, rispetto a quanto da egli stesso percepito alla lettura del dispositivo all’udienza del 06/04/2018. A tale anomala situazione di incertezza, il difensore avrebbe potuto porre un agevole quanto definitivo rimedio, improntando il proprio comportamento ad ordinaria diligenza sarebbe stato infatti sufficiente chiedere copia del dispositivo letto in udienza, o anche solo chiedere in visione il fascicolo, per superare ogni residua incertezza. Il difensore ha invece scelto di acquietarsi alla indicazione informale ricevuta, venendo indiscutibilmente meno ai propri doveri professionali né potrebbe pervenirsi a diverse conclusioni per il fatto - che peraltro non trova alcuna conferma nella richiamata attestazione di Cancelleria del 14/06/2018 - che il difensore avrebbe ricevuto, nel richiamato accesso in Tribunale, anche l’ulteriore informazione, altrettanto informale ed altrettanto erronea, secondo cui la sentenza sarebbe stata appena depositata. È infatti evidente che il difensore avrebbe ugualmente dovuto accertarsi in via formale ed ufficiale circa l’esistenza o meno, in dispositivo, di un termine diverso da quello ordinario di quindici giorni e ciò anche per comprendere - circostanza non irrilevante, com’è noto, in tema di termini per impugnare - se la sentenza fosse stata o meno depositata tempestivamente. In definitiva, il provvedimento della Corte d’Appello di Torino risulta immune da censure, ed anzi del tutto in linea con le indicazioni interpretative fornite da questa Suprema Corte si è in presenza di un errore del difensore nella individuazione del termine per impugnare che trova origine in una errata indicazione di Cancelleria, ma che sarebbe stato certamente evitato se, dinanzi a quella erronea ma del tutto informale notizia, il professionista avesse adottato le più semplici iniziative dettate da canoni di ordinaria diligenza. Deve conseguentemente escludersi, alla luce dei precedenti giurisprudenziali in precedenza richiamati, la sussistenza di una forza maggiore legittimante l’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.