L’iscrizione a ruolo della pena pecuniaria è sufficiente per evitare la prescrizione

Una volta che il credito erariale per pena pecuniaria venga iscritto a ruolo, è soggetto alla sola disciplina relativa alla prescrizione decennale dei crediti erariali, giacché il tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui per il ricorrente è scaduto il termine fissato dalla legge per l’inizio dell’esecuzione spontanea della pena.

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 53156/18, depositata il 27 novembre. Il caso. Il Tribunale di Brindisi, in qualità di Giudice dell’esecuzione, rigettava la domanda avanzata da un soggetto insolvente nel pagamento di una multa precedentemente inflitta con sentenza divenuta irrevocabile e volta alla declaratoria di estinzione per effetto della prescrizione. La motivazione emessa dal Tribunale è chiara al condannato veniva notificata la cartella esattoriale relativa al credito erariale in questione per cui il termine decennale di prescrizione era stato interrotto prima della sua scadenza con conseguente esclusione delle disposizione di cui all’art. 172 c.p. Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo . Lamentando un’errata applicazione dell’art. 172 c.p., il difensore del soggetto insolvente ricorre in cassazione, sostenendo che la disciplina legale dell’estinzione della pena per decorso del tempo non contiene, a differenza di quella relativa al reato, alcuna regola dispositiva dell’interruzione del termine indicato nell’art. 172 c.p. , con la conseguenza che il termine di prescrizione della multa decorre dal giorno in cui la sentenza di condanna divenne irrevocabile e non dal giorno in cui veniva notificata la cartella esattoriale. L’esecuzione della pena. In funzione dell’estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva quale fatto impeditivo solo il momento dell’inizio dell’esecuzione dal quale risultano irrilevanti le concrete modalità e tempistiche dell’esecuzione della pena stessa. In tema, gli Ermellini sottolineato che l’inizio dell’esecuzione è sufficiente ad evitare l’estinzione della pena e nessuna rilevanza – in mancanza di una previsione legislativa in tal senso – assume la circostanza se tale inizio sia avvenuto coattivamente o con la collaborazione del condannato . L’esecuzione della pena pecuniaria quindi, ribadiscono i Giudici di legittimità, non si verifica al momento del passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna, bensì al momento, successivo, in cui il debito erariale viene iscritto a ruolo dopo che sono decorsi i termini per il pagamento dello stesso e per il deposito della relativa prova al condannato reperibile assegnati con l’invito al pagamento . Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata escludeva che la pena inflitta al ricorrente fosse estina poiché si riscontrava che l’esecuzione coattiva delle medesima era iniziata dopo la scadenza del termine di adempimento spontaneo da parte del ricorrente. Per tali ragioni, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 settembre – 27 novembre 2018, n. 53156 Presidente Di Tomassi – Relatore Vannucci Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa il 22 luglio 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettò la domanda di C.P. per la declaratoria di estinzione, per effetto di prescrizione, della pena di Euro 2.500.000 di multa ad esso inflitta con sentenza, irrevocabile, dallo stesso giudice emessa il 16 maggio 2002. La motivazione di tale decisione è nel senso che la sentenza di condanna divenne irrevocabile il 7 aprile 2005 la cancelleria della Corte di appello di Lecce aveva comunicato che il 17 settembre 2008 al condannato era stata notificata la cartella esattoriale relativa al credito erariale in discorso il termine decennale di prescrizione era stato dunque interrotto prima della sua scadenza, con conseguente non sussistenza dei presupposti di applicazione della norma contenuta nell’art. 172 cod. pen 2. Per la cassazione di tale ordinanza C. ha proposto ricorso atto sottoscritto dal difensore, avvocato Mario Pavone deducendo che il provvedimento è caratterizzato da erronea applicazione dell’art. 172 cod. pen., in quanto la disciplina legale dell’estinzione della pena per decorso del tempo non contiene, a differenza di quella relativa al reato, alcuna regola dispositiva dell’interruzione del termine indicato nell’art. 172 cod. pen. come dei resto espressamente evidenziato da Cass. Sez. 1, n. 22787 del 13 maggio 2009, Milieri, nonché dalla giurisprudenza contabile nel ricorso specificamente indicata la conseguenza è che il termine di prescrizione della multa decorre dal 7 aprile 2005, giorno in cui la sentenza di condanna divenne irrevocabile, e non dal 17 settembre 2008, giorno in cui venne notificata la cartella esattoriale per il pagamento del credito erariale. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria con cui ha dedotto la manifesta infondatezza in diritto del ricorso sul rilievo secondo cui, alla luce delle disposizioni recate dall’art. 235 del d.P.R. n. 115 del 2002 recante testo unico in materia di spese di giustizia , una volta iscritto il credito pecuniario a ruolo questo è soggetto alla sola disciplina relativa alla prescrizione decennale dei crediti erariali prevista dal codice civile, con conseguente interruzione del relativo termine per effetto della notificazione della cartella esattoriale. Del resto, le cause di annullamento del titolo esecutivo per irreperibilità del condannato ovvero per sua insolvenza refluiscono sul procedimento di conversione della pena pecuniaria art. 660 cod. proc. pen. che rende inapplicabile, in ragione della mutata natura del credito dello Stato verso il condannato, la disciplina relativa alla causa estintiva della pena pecuniaria prevista dall’art. 172 cod. pen Considerato in diritto Può convenirsi con il ricorrente che la disciplina relativa alla estinzione della pena artt. 172 e 173 cod. pen. per il decorso del tempo non reca disposizioni in tema di interruzione del termine di prescrizione del tipo di quelle previste per l’estinzione del reato dagli artt. 159 e 160 cod. pen. in questo senso, cfr., in motivazione Cass. Sez. 3, n. 17228 del 3 novembre 2016, dep. 2017, Ghidini, Rv. 269981 Cass. Sez. 1, n. 22787 del 13 maggio 2009, Milieri, n. m. . L’ordinanza impugnata, però, non afferma che il termine di estinzione della pena pecuniaria al ricorrente inflitta con sentenza divenuta irrevocabile il 7 aprile 2005 sia stato interrotto per effetto della notificazione, eseguita il 17 settembre 2008, bensì che da tale ultimo momento iniziò a decorrere il termine in questione, essendosi il ricorrente sottratto volontariamente all’esecuzione della pena già iniziata. In funzione dell’estinzione della pena per decorso dei tempo, rileva, dunque, quale fatto impeditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, a partire dal quale le concrete modalità e le concrete tempistiche dell’esecuzione stessa risultano irrilevanti. In altri termini, l’inizio dell’esecuzione è sufficiente ad evitare l’estinzione della pena e nessuna rilevanza - in mancanza di una previsione legislativa in tal senso - assume la circostanza se tale inizio sia avvenuto coattivamente o con la collaborazione del condannato in questo senso, cfr. Cass. Sez. 3, n. 17228 del 3 novembre 2016, dep. 2017, Ghidini, cit. . L’art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede infatti che, divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo di pagamento, l’ufficio notifica al debitore invito a pagare l’importo in danaro dovuto entro un mese dalla notificazione dell’invito ed a depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall’avvenuto pagamento, con avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo nel caso di mancato pagamento entro tale termine. Il successivo art. 213 dello stesso decreto prevede che l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo una volta scaduto il termine per l’adempimento e decorsi dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento di quanto dovuto. Infine, l’art. 235 dello stesso d.P.R. prevede, per quanto qui interessa, che, dopo l’annullamento del credito per irreperibilità del debitore art. 219 del decreto , nel caso di invito al pagamento riferito a pene pecuniarie l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile. Alla luce di tale disciplina, l’esecuzione di pena pecuniaria non si verifica dunque al momento del passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna, bensì al momento, successivo, in cui il debito erariale viene iscritto a ruolo dopo che sono decorsi i termini per il pagamento dello stesso e per il deposito della relativa prova al condannato reperibile assegnati con l’invito al pagamento. Il contenuto di tale specifica disciplina consente pertanto di affermare che l’esecuzione di pena pecuniaria che si ha con l’iscrizione a ruolo del corrispondente debito erariale è subordinata alla scadenza dei termini, per il pagamento e per il deposito della relativa prova, previsti dall’art. 212 del citato decreto del 2002, senza che il condannato abbia adempiuto con conseguente applicabilità del precetto contenuto nell’art. 172, quinto comma, cod. pen., secondo cui il tempo necessario per l’estinzione della pena nella specie, pecuniaria decorre dal giorno in cui il ricorrente è scaduto il termine fissato dalla legge per l’inizio dell’esecuzione della pena. L’inizio dell’esecuzione è pertanto sufficiente ad evitare l’estinzione della pena in questo senso, cfr. Cass. Sez. 6, n. 5625 del 27 gennaio 2006, Di Gaetano, n. m. Cass. Sez. 3, n. 17228 del 3 novembre 2016, dep. 2017, Ghidini, cit. . È per tale ragione che parte della giurisprudenza di legittimità utilizza impropriamente, in riferimento alla notificazione della cartella esattoriale fondata sull’iscrizione a ruolo della pena pecuniaria non pagato, il termine interruzione della prescrizione della pena pecuniaria dalla notificazione derivante in questo senso, cfr. Cass. Sez. 1, n. 18702 del 17 gennaio 2017, Morabito, Rv. 270115 Cass. Sez. 1, n. 19336 del 24 aprile 2008, Lupo Faro, Rv. 240310 . Correttamente, pertanto, l’ordinanza impugnata ha escluso che la pena inflitta al ricorrente fosse estinta, avendo riscontrato che l’esecuzione coattiva della stessa era iniziata dopo la scadenza del termine di adempimento da parte del ricorrente medesimo. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.