Imputato contumace: gli effetti della mancata notifica dell’avviso di deposito della sentenza

L’omessa notificazione all’imputato contumace dell’avviso di deposito della sentenza comporta la mancata decorrenza nei suoi riguardi del termine per la presentazione dell’impugnazione.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 53010/18, depositata il 26 novembre. Il caso. La Corte d’Appello, riformando la pronuncia di primo grado, mitigava la pena inflitta all’imputato ma riconosceva la sua responsabilità con riferimento alla falsa denuncia di smarrimento di un libretto di assegni, incolpando il beneficiario di due titoli staccati dal libretto stesso. L’imputato stesso ricorre in Cassazione denunciando l’omessa notifica dell’avviso di deposito della sentenza di condanna, essendo stato dichiarato contumace all’udienza. La notifica dell’estratto contumaciale. Tale notifica ha lo scopo di informare l’imputato dell’esistenza della sentenza emessa nei suoi confronti cosicché egli possa acquisirne la conoscenza ed esercitare il diritto di impugnazione. Al riguardo, la Suprema Corte ricorda che, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione della sentenza contumaciale, la notifica all’imputato dell’avviso di deposito dell’estratto di sentenza non può essere sostituita da alcun altro atto. Pertanto, è invalida la notifica del decreto che prevede il rinvio a giudizio qualora manchi la relata della notificazione che ha la natura di atto pubblico e non ammette equipollenti. E, nel caso in esame, l’omessa notifica all’imputato contumace dell’avviso di deposito della sentenza comporta la mancata decorrenza nei suoi riguardi del termine per la presentazione dell’impugnazione, la nullità del decreto di citazione relativo al giudizio di appello ed infine l’annullamento senza rinvio della decisione emessa successivamente.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 8 – 26 novembre 2018, n. 53010 Presidente Paoloni – Relatore Scalia Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della sentenza pronunciata all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Napoli, ha mitigato la pena inflitta all’imputato, M.C.P. , nel resto confermando il giudizio di penale responsabilità dal primo giudice formulato per il reato di cui all’art. 368 cod. pen., per avere l’imputato, denunciando falsamente lo smarrimento un libretto di assegni, incolpato di ricettazione, sapendolo innocente, il beneficiario di due dei titoli staccati del carnet. 2. Ricorre in cassazione nell’interesse dell’imputato il difensore di fiducia e con un unico motivo di annullamento denuncia la violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c cod. proc. pen La Corte territoriale avrebbe disatteso l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa per omessa notifica all’imputato, dichiarato contumace all’udienza del 10 giugno 2013, dell’avviso di deposito, con l’estratto, della sentenza di condanna art. 548 cod. proc. pen., ante riforma . Deduce il ricorrente l’insufficienza degli esiti della verifica avviata dalla Corte di merito presso l’ufficio notifiche della Corte di appello di Napoli che aveva attestato che dalle annotazioni presenti nei registro cronologico delle notificazioni dell’Unep risultava l’intervenuto adempimento e tanto nella esclusiva fidefacenza della relata di notifica dell’ufficiale giudiziario, non sostituita dalla certificazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. A seguito della sentenza della Corte cost. 317 del 2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., pro tempore vigente, nella parte in cui non consentiva la restituzione dell’imputato che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, quando analoga impugnazione fosse stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso, nell’intervenuto abbandono del principio dell’unicità dell’impugnazione, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è giunta alla conclusione che in tali casi il decreto di citazione per il giudizio di appello sia affetto da nullità generale a norma dell’art. 178, comma 1, lett. c cod. proc. pen La notifica dell’estratto contumaciale ha infatti lo scopo di informare l’imputato dell’esistenza della sentenza emessa nei suoi riguardi affinché egli possa acquisirne completa conoscenza per esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione che non si esaurisce con la semplice presentazione dell’impugnazione da parte del difensore Sez. 5, n. 11651 del 23/01/2012, Marcello, Rv. 252957 . La nullità travolge anche la sentenza di secondo grado e da essa segue la mancata decorrenza nei riguardi del prevenuto dei termini per la proposizione dell’impugnazione Sez. F n. 40252 del 23/08/2018, Di Grigoli Sez. 4, n. 29298 del 22/03/2018, Rallo, Rv. 272977 Sez. 5, n. 50980 del 05/11/2014, Stevanato, Rv. 261763 Sez. 2, n. 49408 del 14/12/2012, Porcino, Rv. 253917 . 2. Fermi gli indicati principi, si è altresì affermato, per consolidato indirizzo di legittimità, che ai fini della decorrenza del termine di impugnazione della sentenza contumaciale, la notificazione all’imputato dell’avviso di deposito con l’estratto di sentenza non può essere sostituita da alcun altro atto, pur se quest’ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali Sez. U, n. 35402 del 09/07/2003, Mainente, Rv. 225362 , nella non equipollenza della contestuale notifica uno actu dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza all’imputato contumace, con altri atti aventi diversa finalità e dai quali sarebbe stato possibile, a posteriori, ricostruire l’intervenuta attività. Si è in tal modo ritenuto che è invalida la notifica del decreto che dispone il rinvio a giudizio ancorché vi sia annotazione dell’incombente nel registro cronologico delle notificazioni qualora manchi la relata della notificazione che ha natura di atto pubblico fidefacente e non ammette equipollenti Sez. 5, n. 24902 del 21/04/2011, Chiarolinì, Rv. 250926 . 3. Non risultando in atti che l’imputato abbia altrimenti avuto conoscenza dell’esistenza del provvedimento da impugnare conferendo all’esito specifico mandato al difensore per esercitare in sua vece il diritto dì impugnazione Sez. 5, n. 41066 del 11/07/2014, Chiavacci, Rv. 260775 , all’omessa notifica all’imputato contumace dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado, consegue la mancata decorrenza nei suoi riguardi del termine per la proposizione dell’impugnazione nonché, essendosi ciò nonostante proceduto al giudizio di appello, la nullità del decreto di citazione relativo a questo grado e l’annullamento senza rinvio della decisione successivamente emessa. 4. Gli atti vanno pertanto restituiti alla Corte di appello di Napoli perché, previa effettuazione dell’adempimento omesso ad opera della cancelleria del giudice di primo grado, sia ritualmente celebrato il giudizio di secondo grado che avrà ad oggetto l’appello già proposto dal difensore dell’imputato e quello che quest’ultimo dovesse, a seguito della notifica eseguita, autonomamente proporre. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.