Gratuito patrocinio per le vittime di maltrattamenti in famiglia: applicabilità ratione temporis

L’art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115/2002 introduce una novità consente alla persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di reddito e ove l’interessato abbia maturato medio tempore il diritto a suddetto beneficio, tale disposizione deve ritenersi estesa a tutti i momenti processuali successivi alla sua entrata in vigore a prescindere quindi dai limiti reddituali…

… limiti che generalmente costituiscono una condizione di ammissibilità della richiesta e una mutevole condizione per il mantenimento o revoca del benefico. Così ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 52822/18, depositata il 23 novembre. La revoca al gratuito patrocinio. Una moglie, a seguito dei maltrattamenti inflitti dal marito, veniva previamente ammessa al gratuito patrocinio in qualità di persona offesa nel procedimento penale a carico del marito. Beneficio revocato a seguito degli accertamenti tributari svolti prima della definizione del giudizio era emerso che ella aveva percepito redditi in misura superiore al tetto previsto per l’ammissione al beneficio e inoltre non aveva adempiuto il dovere di comunicare le variazioni reddituali intercorse nell’anno precedente, inosservanza degli oneri di cui all’art. 79, comma 1, lett. d , d.P.R. n. 115/2002 Testo unico in materia di spese di giustizia . La difesa della moglie ricorre in Cassazione deducendo la violazione all’art. 76, comma 4- ter , d.P.R. n. 115/2002, normativa entrata in vigore durante l’ iter processuale. Secondo la difesa della ricorrente detta disciplina - seppur entrata in vigore in momento successivo alla richiesta del beneficio - avrebbe dovuto assumere rilevanza nel caso di specie giacché riconosce che l’ammissione al gratuito patrocinio sia concessa ai soggetti che, riversando in particolari situazioni di disagio e sudditanza, avrebbero potuto omettere la denunzia di violenze subite. L’ammissione al beneficio, l’efficacia della normativa sopraggiunta. Gli Ermellini sottolineano che la previsione di cui all’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, produce i suoi effetti anche in relazione alle richieste di gratuito patrocinio accolte sulla base della disciplina originaria in relazione a procedimenti penali che non siano eseguiti, laddove l’ammissione al patrocinio risulta valida per ogni stato e per ogni fase del processo ai sensi dell’art. 75 dello stesso testo . La norma sopravvenuta, avete rilievo processuale, deve pertanto essere estesa a tutti i momenti processuali successivi alla sua entrata in vigore, ove l’interessato abbia maturato medio tempore il diritto a beneficiarne a prescindere da limiti reddituali . Risultando ininfluente sia l’inosservanza dell’onerata di comunicare le variazioni reddituali rilevanti, che l’accertamento dell’ufficio finanziario competente per la rilevazione delle condizioni reddituali per l’ammissione del gratuito patrocinio, la Suprema Corte rileva l’erroneo ragionamento sostenuto dal Giudice di merito la ricorrente aveva maturato il diritto a conservare il beneficio in questione a prescindere da qualsiasi limite reddituale grazie all’efficacia dell’intervenuta normativa sopraggiunta in pendenza del procedimento penale.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 ottobre – 23 novembre 2018, numero 52822 Presidente Izzo – Relatore Bellini Ritenuto in fatto 1. Il Presidente del Tribunale di Bologna con la ordinanza impugnata respingeva la opposizione ai sensi dell’articolo 99 Dpr 115/2002 proposta da A.T. avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Bologna aveva disposto la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in qualità di persona offesa nel procedimento penale a carico del marito P.A. per reati di maltrattamenti ai suoi danni e ai danni della figlia minore. 2. Assumeva che correttamente il giudice aveva disposto la revoca dell’ammissione essendo emerso prima della definizione del giudizio, a seguito di accertamenti di natura tributaria, che erano intervenute modifiche nella condizione reddituale della persona ammessa, risultando che in relazione all’anno 2016 la ricorrente A. aveva percepito redditi in misura superiore al tetto previsto quale condizione di ammissione al beneficio, di talché legittimo doveva ritenersi il provvedimento di revoca ai sensi dell’articolo 112 DPR 115/2002. Osservava poi che nessun rilievo poteva rivestire la modifica dell’articolo 76 comma 4 ter del Dpr 115/2002 che aveva inserito nel novero dei reati per cui risultava irrilevante un limite reddituale del nucleo familiare anche il delitto di maltrattamenti, atteso che la modifica era intervenuta con atto normativo D.L. 14.10.2013 numero 93 successivo al perfezionamento della procedura di ammissione, concretizzatasi con il decreto in data 6 Agosto 2013. 3. Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per cassazione la difesa della A. il quale denunciava violazione di legge in relazione all’articolo 76 comma 4 ter DPR 30.5.2002 numero 115 rilevando che la nuova disciplina era rivolta a riconoscere un beneficio e un incentivo a favore di soggetti che, in condizione di particolare disagio e sudditanza, avrebbero potuto essere indotte a non denunciare il verificarsi di episodi di violenza, soprattutto in ambito familiare e che era dovere del giudice del processo provvedere in conformità alla norma, anche in presenza di un testo normativo che facoltizzava e non vincolava la decisione del giudice nel senso richiesto. Considerato in diritto 1.Il ricorso appare fondato e merita accoglimento. Invero tanto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato, riconosciuto alla A. quale persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia, quanto il provvedimento impugnato di rigetto dell’opposizione da questa avanzata, sono basati sulla circostanza che alla data in cui la ricorrente veniva ammessa al patrocinio a spese dello Stato non era ancora entrata in vigore la norma introdotta con d.l. 14.10.2013 numero 93 che estendeva al reato di maltrattamenti in famiglia le ipotesi in cui le persone offese erano ammesse in deroga a specifici livelli reddituali, in ragione di una esigenza di tutela di fasce deboli che, altrimenti sarebbero state poco propense a denunciare le violenze e gli atti intimidatori subiti soprattutto in ambito familiare. 2. Sebbene nel provvedimento impugnato non sia stato compiutamente argomentato, la ragione della revoca dell’ammissione risiede nel fatto che l’iter del procedimento di ammissione si sarebbe perfezionato in epoca anteriore rispetto alla introduzione della norma che estendeva al reato di maltrattamenti in famiglia la irrilevanza dei profili reddituali del richiedente, escludendo pertanto, seppure implicitamente, la applicabilità della nuova disposizione alla data in cui veniva disposta la revoca 30 Ottobre 2017 , ad oltre quattro anni e mezzo dalla ammissione intervenuta in data 6 Agosto 2013 , giustificata dal superamento di soglia reddituale relativamente all’ano di imposta 2016. 3. L’argomento utilizzato dal Presidente del Tribunale di Bologna, al pari di quello impiegato dal giudice di merito che aveva proceduto alla revoca dell’ammissione è manifestamente illogico e contrastante con il dato normativo. 3.1 Se è vero che alla data di ammissione non era stata introdotta la disposizione articolo 76 comma IV ter DPR 30.5.2002 numero 115 che consente alla persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di reddito, è anche vero che nessun superamento dei limiti reddituali risulta accertato nel periodo di riferimento anno precedente rispetto a quello in corso alla data di presentazione della richiesta di ammissione e comunque nessun rilievo risulta essere stato svolto dagli uffici delle Agenzie dell’Entrate in relazione all’anno in cui è stata disposta l’ammissione 2013 e a quelli successivi fino all’anno 2016. 3.1 Prevede l’articolo 79 comma I lett. d stesso testo normativo che la richiesta contiene l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatisi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione della istanza o dalla eventuale precedente comunicazione di variazione. In sostanza la A. avrebbe dovuto comunicare entro il termine sopra indicato che, in relazione all’anno 2016 si era realizzato un mutamento delle condizioni reddituali che avrebbe giustificato la esclusione dell’ammissione limitatamente al suddetto anno di imposta. La conseguenza di una tale inosservanza, una volta rilevato dall’Agenzia delle Entrate il superamento dei limiti reddituali in relazione all’anno 2016, avrebbe comportato la revoca del beneficio ai sensi dell’articolo 112 lett. D con efficacia retroattiva ai sensi sul successivo articolo 114 comma II DPR 115/2002 sez. IV, Ord. 15.11.2005, Sarr e altro, Rv.233908 sez. U, 14.7.2004, Pangallo, Rv.228666 . 4. L’errore logico in cui sono incorsi i giudici di merito, che ha comportato la violazione dell’articolo 76 comma IV ter DPR 115/2002, è di avere utilizzato la segnalazione dell’ufficio finanziario in ordine al superamento della soglia reddituale in relazione all’anno 2016 per revocare l’ammissione con efficacia ex tunc senza considerare che, medio tempore, era subentrata la suddetta disposizione normativa che svincolava il beneficio da limiti reddituali della ricorrente. Orbene la suddetta previsione se da un lato risulta applicabile alle nuove richieste di ammissione al gratuito patrocinio, nondimeno produce i suoi effetti anche in relazione alle richieste di gratuito patrocinio accolte sulla base della disciplina originaria in relazione a procedimenti penali che non siano esauriti, laddove l’ammissione al patrocinio risulta valida per ogni grado e per ogni fase del processo ai sensi dell’articolo 75 stesso testo e la norma che esonera determinati soggetti dalla certificazione di determinati limiti reddituali non può che applicarsi a tutti i procedimenti in corso nel cui ambito sia già intervenuto un provvedimento di ammissione, sebbene con efficacia ex nunc in relazione agli anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della disposizione. In assenza di una disciplina transitoria la naturale efficacia della norma sopravvenuta, avente rilievo processuale, e i cui effetti non sono diretti a regolare una specifica fase del procedimento di ammissione, ma a garantire una difesa tecnica, a spese dello stato, in ogni fase del procedimento in base al richiamato articolo 75 , non può essere confinata alle nuove ammissioni ma deve ritenersi estesa a tutti i momenti processuali, successivi alla sua entrata in vigore, ove l’interessato abbia maturato medio tempore il diritto a beneficiarne a prescindere da limiti reddituali i quali, come evidenziato dal combinato delle norme richiamate, costituiscono non solo condizione di ammissibilità della richiesta, ma altresì mutevole condizione per il mantenimento pena la revoca del beneficio. 4.1 Ne consegue che la A. doveva ritenersi esonerata, fin dall’anno successivo a quello di ammissione proprio in ragione della sopravvenuta modifica normativa dall’obbligo della comunicazione all’autorità giudiziaria procedente degli eventuali superamenti di soglie reddituali, in quanto la norma medio tempore intervenuta, di immediata applicazione ai rapporti in corso, sganciava l’ammissione al gratuito patrocinio e conseguentemente anche il suo mantenimento, a determinate soglie reddituali. 4.2 Ne consegue ancora che del tutto erroneamente e con ragionamento illogico il giudice del merito ha revocato l’ammissione del beneficio all’A. sul presupposto dell’accertato superamento di soglia reddituale in relazione all’anno di imposta 2016 atteso che, in relazione a detto anno d’imposta, e alla data in cui l’ammissione veniva revocata 30 Ottobre 2017 , la ricorrente aveva maturato il diritto a conservare l’ufficio del gratuito patrocinio a prescindere da qualsiasi limite reddituale, con l’ulteriore effetto che doveva ritenersi del tutto ininfluente tanto l’accertamento dell’inosservanza dell’onerata all’impegno di comunicare variazioni reddituali rilevanti , laddove le stesse rilevanti non sarebbero comunque risultate quali ragione di revoca di cui all’articolo 112 lett.a , quanto l’accertamento dell’ufficio finanziario competente sulla sopravvenuta mancanza delle condizioni di reddito di cui agli articolo 76 e 92 DPR 115/2002, per analoghe ragioni di sopravvenuta irrilevanza della sussistenza di una soglia reddituale. 5. In conclusione va annullato senza rinvio sia il provvedimento impugnato, sia il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato della ricorrente A. , nella sua qualità di persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia, emesso dal Tribunale di Bologna in data 30 Ottobre 2017 numero 622/15 . In ragione della natura del reato deve essere altresì disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in quanto imposto dalla legge ai sensi dell’articolo 52 D.Lgs. 196/03. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato emesso dal Tribunale di Bologna in data 30 Ottobre 2017 numero 622/15 relativamente ad A.T. , in qualità di persona offesa. Dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna. Oscuramento dati.