Consegna del plico al familiare del destinatario: da quando decorrono i termini per l'opposizione?

La decorrenza dei termini per la presentazione dell’opposizione al decreto penale di condanna va calcolata in base alla data di spedizione della raccomandata poiché la funzione cui risponde la raccomandata stessa è prevista a tutela del destinatario tutte le volte in cui questi non abbia ricevuto personalmente l’atto.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 52430/18, depositata il 21 novembre. Il caso. Il Tribunale di Pescara dichiarava inammissibile l’opposizione al decreto penale di condanna proposta dall’imputato perché svolte oltre il termine di 15 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento, perfezionatasi a mezzo posta, con la consegna del plico ad un familiare convivente del destinatario e con successiva ordinanza rigettava la richiesta di restituzione nel termine proposta da quest’ultimo. Avverso tali provvedimenti, l’imputato ricorre in Cassazione. La notifica a mezzo posta e la decorrenza dei termini. Il Supremo Collegio si trova ad affrontare, nel caso in esame, la questione sull’accertamento del momento in cui deve ritenersi perfezionata la notifica degli atti giudiziari eseguita a mezzo di servizio postale nel caso in cui non sia ricevuta personalmente dal destinatario. Ebbene, la decorrenza dei termini per la presentazione dell’opposizione va calcolata, nella fattispecie concreta, in base alla data di spedizione della raccomandata, come ha correttamente ritenuto il giudice del merito, poiché la funzione della raccomandata stessa è prevista a tutela del destinatario tutte le volte in cui questi non abbia ricevuto personalmente l’atto. Alla stregua di quanto sopra detto, dovendosi considerare perfezionata la notifica del decreto penale nella data in cui era stata spedita al destinatario, l’opposizione proposta dall’imputato non può essere considerata tempestiva, né può trovare conseguentemente accoglimento la richiesta di restituzione in termini, vista l’assenza dei presupposti di cui all’art. 175 c.p.p Dunque, il ricorso deve essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 luglio – 21 novembre 2018, numero 52430 Presidente Cavallo – Relatore Galterio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 14.9.2017 il Tribunale di Pescara ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione al decreto penale di condanna proposta da F.M. in quanto svolta oltre il termine di 15 giorni decorrente dalla notifica del provvedimento, perfezionatasi a mezzo posta con la consegna del plico ad un familiare convivente del destinatario e con successiva ordinanza del 29.9.2017 ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine proposta da quest’ultimo. 2. Avverso entrambi i suddetti provvedimenti l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 157, 167 e 170 cod. proc. penumero e 7, 6 comma L.31/2008, che la notifica per il tramite del servizio postale deve ritenersi perfezionata, dopo l’entrata in vigore della L.31/2008, solo a seguito della ricezione da parte del destinatario, ove l’atto non gli venga consegnato in mani proprie, della raccomandata che lo avvisa dell’avvenuto recapito del plico ad un terzo, sia pur compreso tra i soggetti legittimati alla presa in consegna. Eccepisce che una diversa interpretazione che agganci il perfezionamento della notifica alla sola spedizione della raccomandata verrebbe ad elidere il termine di 15 giorni lasciato al destinatario per proporre opposizione al decreto penale di condanna nei suoi confronti. Considerato in diritto Muovendo dalla specifica problematica afferente alla tempestività dell’opposizione proposta dall’odierno ricorrente avverso il decreto penale di condanna pronunciato nei suoi confronti dal GIP presso il Tribunale di Pescara, la questione che si pone all’esame di questo Collegio concerne l’accertamento del momento in cui deve ritenersi perfezionata la notifica di atti giudiziari eseguita a mezzo del servizio postale ove non ricevuta personalmente dal destinatario. Dispone al riguardo l’articolo 7 della legge 20 novembre 1982, numero 890, nella formulazione attualmente vigente così come modificata dalla L. 28 febbraio 2008 numero 31, che la consegna del plico, quando non avvenga direttamente nelle mani del destinatario, debba essere effettuata da parte dell’agente postale nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia con costui convivente anche temporaneamente, ovvero addetta alla casa, ovvero al suo servizio, purché non manifestamente affetta da malattia mentale o di età inferiore a quattordici anni, ed in mancanza delle persone suindicate, al portiere dello stabile, ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. In tutti questi casi l’agente postale, previa sottoscrizione dell’avviso di ricevimento e del registro di consegna dalla persona che riceve il piego con la specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo, dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. La suddetta formulazione ha dato adito a due interpretazioni divergenti in seno a questa stessa Corte, essendosi ritenuto da talune pronunce che la notifica debba considerarsi perfezionata, dopo l’entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, numero 31, con l’adempimento della mera spedizione allo stesso destinatario della lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo Sez. 3, numero 36598 del 02/02/2017 - dep. 24/07/2017, Pittalis, Rv. 270729 Sez. 6, numero 3827 del 17/11/2010 - dep.2011, Parolini, Rv. 249370 , cui si contrappongono arresti che affermano, invece, che non possa ritenersi sufficiente la sola spedizione della seconda raccomandata, essendo necessaria la prova certa anche della ricezione della stessa da parte del destinatario, sul rilievo che ogni adempimento finalizzato alla corretta instaurazione del contraddittorio deve essere portato a buon fine, e di ciò deve esistere prova certa in atti, poiché, in caso contrario, averlo disposto senza portarlo a compimento equivarrebbe a non averlo disposto Sez. 2, numero 13900 del 5/2/2016, Firenze, Rv. 266718 . Ritiene questo Collegio di dover disattendere tale secondo indirizzo non potendosi confondere le cautele predisposte al fine di offrire maggiori garanzie di effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario dell’atto comunque recapitato al suo indirizzo di residenza o domicilio, cui risponde l’inoltro dell’ulteriore avviso di ricevimento, con il perfezionamento della notifica, momento dal quale decorrono termini specifici di decadenza, che secondo la littera legis si compie con la consegna del piego ad uno dei soggetti indicati dalla disposizione e con la spedizione da parte dell’agente postale della raccomandata, nulla essendo contemplato in ordine alla sua ricezione. La funzione cui risponde l’invio della raccomandata è infatti prevista a tutela del destinatario tutte le volte in cui questi non abbia ricevuto personalmente l’atto, come del resto dispone, a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 346 del 1998 e delle successive modifiche apportate dalla L. 14 marzo 2005, numero 35, anche il successivo articolo 8, comma 2, della stessa legge secondo cui, in caso di temporanea assenza del destinatario e degli altri soggetti indicati dall’articolo 7, l’agente postale provvede al deposito del piego lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza, dandone notizia al destinatario, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. Se dunque, deve ritenersi che l’assenza, nell’articolo 7, di specifiche indicazioni vada letto nel senso prospettato dalla sentenza 3827/2010, nel caso in esame la decorrenza dei termini per la presentazione dell’opposizione andava calcolata, come ha correttamente fatto il giudice di merito, in base alla data di spedizione della raccomandata. Alla stregua di tanto, dovendosi la notifica del decreto penale considerare perfezionata, nel caso di specie, nella data in cui era stata spedita al destinatario, l’opposizione proposta dal F. non poteva essere considerata tempestiva come correttamente ritenuto dal giudice di merito, né poteva conseguentemente trovare accoglimento la richiesta di rimessione in termini in assenza dei presupposti di cui all’articolo 175 cod. proc. penumero . Il ricorso deve essere pertanto rigettato, seguendo a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento, a norma dell’articolo 616 cod. proc. penumero , delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.