L’esito positivo della messa alla prova impedisce al giudice la sospensione della patente

Laddove manchi una pronuncia di condanna o di proscioglimento nel merito, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano a far parte dell’ambito di competenza dell’amministrazione pubblica.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 52125/18, depositata il 20 novembre. Il caso. Il Tribunale di Firenze dichiarava non doversi procedere nei confronti di un imputato per omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale perché estinto per positivo esito della massa alla prova. Veniva disposta la sospensione della patente di guida per 1 anno e 6 mesi. A mezzo del difensore di fiducia, ricorre l’imputato in Cassazione deducendo violazione di legge in ordine alla sospensione della patente in quanto potestà riservata all’autorità amministrativa ex art. 224, comma 3, c.d.s Sanzioni amministrative accessorie. Il Collegio richiama il principio secondo cui, in caso di esito positivo della messa alla prova e conseguente pronuncia di estinzione del reato, la competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida deve essere individuata in capo al prefetto ex art. 224, comma 3, c.d.s L’istituto della messa alla prova prescinde infatti dall’accertamento penale della responsabilità avendo come finalità quella di pervenire ad una composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale. La struttura e la funzione dell’istituto impongono dunque l’affermazione summenzionata, ormai consolidata dalla giurisprudenza. Risulta così rispetta il principio secondo cui, laddove manchi una pronuncia di condanna o di proscioglimento nel merito, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano a far parte dell’ambito di competenza dell’amministrazione pubblica. Concludendo, il giudice, dichiarando l’intervenuta estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria che verrà successivamente disposta dal prefetto a seguito della trasmissione degli atti dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Il ricorso trova dunque accoglimento e la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio limitatamente alla sospensione della patente di guida.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16 ottobre – 20 novembre 2018, n. 52125 Presidente Fumu – Relatore Tornesi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 dicembre 2017 il Tribunale di Firenze dichiarava non doversi procedere nei confronti di Y.L.H. in relazione al reato di cui all’art. 189, comma 7, cod. strad. a lui ascritto perché estinto per intervenuto esito positivo della messa alla prova. Disponeva altresì la sospensione della patente di guida per la durata di anni 1 e mesi 6. 2. Y.L.H. , a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione elevando, quale unico motivo, il vizio di violazione di legge in ordine alla disposta sospensione della patente di guida rappresentando che il giudice di merito, nel caso in esame, ha esercitato una potestà riservata dalla legge all’autorità amministrativa. Il ricorrente sostiene infatti che tale sanzione amministrativa avrebbe dovuto essere applicata dal Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada. 2.1 Conclude chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione inerente alla sospensione della patente di guida. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Ritiene il Collegio che deve essere data continuità al principio di diritto espresso da questa Corte Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Rv. 270348, Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, Rv. 267880 Sez. 4 n. 40069 del 17/09/2015, Rv. 264819 secondo il quale, all’esito della positiva messa alla prova e della conseguente pronuncia di estinzione del reato, la competenza alla irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, va individuata, ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada in capo al Prefetto. Tale conclusione si fonda sul coordinamento tra la struttura e la funzione dell’istituto della messa alla prova che prescinde dell’accertamento di penale responsabilità ed ha come finalità quella di pervenire ad una composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale e le competenze in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. La predetta soluzione si armonizza, del resto, con le conclusioni cui era pervenuta la giurisprudenza di legittimità in relazione all’estinzione del reato per intervenuta oblazione Sez. 4, n. 41818 del 10/07/2009, Rv. 245455 e con le affermazioni contenute nella pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 secondo cui quando manca una pronuncia di condanna o di proscioglimento - come per l’appunto si verifica nel caso di specie - le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell’amministrazione pubblica. 2.1. In definitiva, il giudice di merito il quale, come nella fattispecie in esame, pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato ai sensi dell’art. 168 ter, comma 2, cod. pen. per positivo esito della messa alla prova, non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria che verrà poi applicata dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti da parte del cancelliere, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione accerta e dichiara ex art. 224, comma 3, cod. strada . 2.2. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla pronuncia della sospensione della patente di guida, con eliminazione della relativa statuizione. Si dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Firenze. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, statuizione che elimina. Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Firenze.