Un caso di nullità assoluta e insanabile della notifica a mani del difensore

La notificazione dell’atto di citazione diretta a giudizio può dar luogo ad un error in procedendo quando, la sua realizzazione, comprometta le garanzie funzionali alla celebrazione di un giusto processo tale da impedire all’imputato di conoscere il contenuto degli atti a lui volti.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 51379/18, depositata il 13 novembre. Una notifica viziata. Un’automobilista guidava in stato di ebrezza e per questo viene condannata per il reato ex art. 186, comma 2, lett. b , c.d.s., decisione sancita anche dalla Corte d’Appello in seguito adita. La Corte del riesame riconosceva la sussistenza di un vizio della notificazione del decreto di citazione a giudizio questa, non era stata recapitata presso il domicilio indicato dall’imputata, ma era stata effettuata a mani del difensore d’ufficio che aveva provveduto a redigere personalmente l’appello. Tuttavia la Corte d’Appello, riconoscendo la nullità di ordine generale e a regime intermedio, ha ritenuto il vizio sanato data la sua mancata e tempestiva deduzione nel giudizio di primo grado. L’imputata ricorre in Cassazione lamentando la nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio poiché, essendo stata recapitata a un indirizzo differente dal domicilio indicato, non aveva permesso alla destinataria di venire a conoscenza di detto atto. Omessa vocatio in ius. È necessario stabilire di quale tipo di nullità si tratta. Gli Ermellini ribadiscono che la nullità generale e di regime intermedio, della notificazione recapitata presso un erroneo” domicilio, può essere sanata nel caso in cui la stessa sia recapitata presso il difensore di fiducia presupponendo altresì un rapporto fiduciario tra quest’ultimo e il rispettivo cliente. Differentemente, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato . Nel caso di specie, la notifica all’imputata è stata radicalmente omessa essendo irrilevante che il recapito sia stato effettuato presso il difensore di fiducia, giacché quest’ultimo non ha provveduto a far conoscere l’atto al proprio cliente. La nullità in questione dunque, è da qualificare come assoluta e insanabile dato che ha inciso direttamente sulla vocatio in iudicium , e quindi sulla regolare instaurazione del contradditorio tale da impedire al destinatario di venire a conoscenza del contenuto e di apprestare la propria difesa. La Suprema Corte, rilevando che l’omessa citazione diretta a giudizio dell’imputata è frutto di una vera e propria radicale omissione della vocatio in ius, annulla la sentenza impugnata e rinvia gli atti al Tribunale territoriale così da rinnovare l’atto nullo e procedere a nuovo giudizio nella corretta instaurazione del contradditorio.

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 23 agosto– 13 novembre 2018, n. 51379 Presidente Piccialli – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1.La sig.ra S.E. ricorre per l’annullamento della sentenza del 02/10/2017 della Corte di appello di Napoli che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di due mesi di arresto e 600 Euro di ammenda irrogata dal Tribunale di Napoli con sentenza del 18/09/2015 per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. b , cod. str., commesso in omissis . 1.1.Con due motivi, comuni per l’oggetto, eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. c ed e , cod. proc. pen., la nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio effettuata presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione mancante e/o insufficiente in ordine alle ragioni per le quali è stata disattesa l’eccezione difensiva. Considerato in diritto 2.Il ricorso è fondato. 3.Dall’esame del fascicolo trasmesso dalla Corte di appello cui la Corte di cassazione può accedere in caso di eccepita violazione di norme processuali sanzionate con la nullità , risulta che con verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio del 20/09/2013, la S. aveva dichiarato il domicilio, ai fini delle notificazioni, presso la propria residenza di omissis . La dichiarazione era stata preceduta dalle avvertenze di cui all’art. 161, comma 1, cod. proc. pen 3.1.L’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. era stato notificato in omissis . Il decreto di citazione diretta a giudizio, invece, era stato recapitato in omissis del medesimo Comune, luogo nel quale l’ufficiale giudiziario non aveva trovato la destinataria perché sconosciuta al civico . Il decreto di citazione a giudizio in appello, invece, era stato regolarmente notificato presso l’indirizzo di omissis . Non v’è dubbio, pertanto, che la notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio effettuata a mani del difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., fosse nulla perché effettuata presso un indirizzo diverso da quello validamente dichiarato dall’imputata. 3.2.Si tratta di stabilire di quale tipo di nullità si tratta. 3.3.La Corte di appello ha respinto l’eccezione di nullità assoluta e insanabile della notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio osservando che non si è trattato di una notificazione completamente omessa, sicché, trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio, il vizio era sanato dalla sua mancata, tempestiva deduzione in primo grado. 3.4.La tesi della Corte territoriale si alimenta del principio reiteratamente affermato da questa Corte di cassazione secondo il quale la nullità conseguente alla notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505 Sez. 6, n. 29677 del 24/06/2014, Mammone, Rv. 259819 Sez. 6, n. 1742 del 22/10/2013, Mbengue, Rv. 258131 . Tale principio è stato autorevolmente ribadito e precisato da Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771, secondo cui la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato. La sentenza ha ulteriormente affermato che il giudice può impiegare il parametro dell’esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo, come la proposizione personale dell’atto di impugnazione da parte dell’imputato o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare l’atto di introduzione alla fase di giudizio in riferimento al quale si deduce l’omessa citazione al domicilio dichiarato o eletto. 3.5.Orbene, la sanabilità del vizio presuppone necessariamente che la notificazione dell’atto non recapitato al domicilio eletto sia stata comunque effettuata presso il difensore di fiducia. La sanabilità del vizio, dunque, si giustifica con e presuppone il rapporto fiduciario con il difensore. Anche la conoscenza effettiva dell’atto erroneamente notificato al difensore d’ufficio determina la sanabilità del vizio Sez. 2, n. 32855 del 04/07/2007, Ardizzone, Rv. 237698 . 3.6.Nel caso in esame, il decreto di citazione a giudizio è stato notificato al difensore d’ufficio il quale ha provveduto a redigere personalmente l’appello, con conseguente non automatica trasponibilità del principio affermato ed applicato da questa Corte in contesti radicalmente diversi. L’irregolarità della notifica presuppone comunque che dell’atto l’imputato sia venuto a conoscenza, come nel caso, per esempio, di notifica eseguita presso la propria residenza piuttosto che presso il difensore è questo il caso esaminato da Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539, secondo cui la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. . Nel caso di specie, invece, la notifica è stata radicalmente omessa, non potendosi risolvere a danno dell’imputata il meccanismo processuale di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che tende a sanzionare comportamenti colpevoli dell’imputato mancanza, insufficienza o inidoneità dell’elezione o dichiarazione di domicilio, mutamento del domicilio validamente dichiarato o eletto . La notifica presso il difensore d’ufficio è stata effettuata in conseguenza di un evidente errore ascrivibile a chi nel decreto di citazione diretta a giudizio aveva indicato un indirizzo diverso da quello dichiarato dall’imputata ai fini delle notificazioni. 3.7.Si tratta, dunque, di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio che ha inciso direttamente sulla vocatio in iudicium , e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, che deve essere equiparata all’omessa citazione dell’imputato, in quanto impedisce e ha impedito a quest’ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221402, secondo cui non tutte le nullità concernenti la notifica rientrano nella categoria delle nullità più gravi e, come tali, insanabili per tutta la durata del processo, ma solamente quelle che, in funzione appunto della loro gravità, possono essere equiparate all’omissione della citazione, perché non pongono il destinatario dell’atto nella condizione di conoscerne il contenuto e di apprestare, conseguentemente, la propria difesa il principio è stato ripreso e ribadito da Sez. U. n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2917, Amato, secondo cui è consolidata la giurisprudenza di legittimità che riconduce la omissione della notifica della citazione alla omessa citazione che, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., determina una nullità assoluta ed insanabile, ciò in quanto il procedimento di notificazione è strumentale alla conoscenza della citazione stessa si veda, nello stesso senso, Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539 . 3.8.Non è inutile riportare quanto, in motivazione, affermato da Sez. U. Amato, cit. Invero, in tempi recenti, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno elaborato una linea di tendenza volta ad utilizzare, nella decisione delle questioni di invalidità degli atti procedimentali, quello che è stato definito un criterio di pregiudizio effettivo . Per valutare se un error in procedendo si sia effettivamente consumato, si ricorre all’applicazione del principio di offensività processuale, secondo il quale perché sussista la nullità non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l’ipotesi di invalidità era destinata a presidiare. Tale strada è stata seguita della giurisprudenza di legittimità che nel tempo ha elaborato orientamenti interpretativi i quali - pur rispettosi del principio di tassatività laddove la sanzione di nullità è direttamente collegata dalla norma, anche in funzione dissuasiva , alla inosservanza di determinate forme - rapportano, in una prospettiva meno formalistica, l’invalidità alla presenza di un effettivo danno per la parte processuale quando la sanzione è collegata al risultato o scopo della prescrizione violata. In tale solco si inseriscono - la sentenza Sez. U, n. 119 del 2005, Palumbo, cit., secondo la quale in tema di notificazione della citazione all’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notificazione, non incidente sulla effettiva conoscenza, e non equiparabile perciò, quanto ad effetti, alla omessa citazione, conseguendo in tal caso l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. - la sentenza Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697, secondo la quale se è pur vero che, in base al vigente sistema di rito, rimane privo di rilievo, di fronte ad un atto nullo, il ricorrere di un concreto pregiudizio all’interesse protetto, considerato che tale pregiudizio deve considerarsi, come sostenuto da autorevole dottrina, immanente nella circostanza pura e semplice che lo schema legale non si sia realizzato, è anche vero che lo stesso sistema legittima una lettura non rigorosamente formalistica degli effetti connessi ad un atto processuale nullo, che in concreto non ha dato luogo ad un danno misurabile e non ha aggredito il nucleo della garanzia oggetto di tutela, ove si considerino la prevista categoria concettuale della sanatoria per conseguimento dello scopo , il richiesto interesse - concreto ed attuale - a fare valere la nullità e gli effetti diffusivi o no di questa. Una regola che si è tradotta nell’affermazione di principio secondo cui se le forme processuali sono un valore, lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi - la sentenza Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396, per la quale la nullità della notifica all’imputato eseguita a norma dell’art. 157, comma 7-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, anziché al domicilio dichiarato o eletto, è una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen. - la sentenza Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, dep. 2012, Rv. 251497, in cui si è affermato che il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma 1, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad una reale esigenza difensiva e l’effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell’imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione è stato pertanto ritenuto, nel caso esaminato, che il reiterato avvicendamento di difensori, costituiva una strategia non giustificata da esigenza difensive, ma integrava un vero abuso delle facoltà processuali, inidoneo a legittimare ex post la proposizione di eccezioni di nullità . 3.9.Di rilievo il fatto che, tanto nel caso scrutinato da Sez. U, Conti, che in quello scrutinato da Sez. U, Amato, è stata affermata la nullità assoluta e insanabile della notificazione dell’atto introduttivo in giudizio a persona diversa dall’imputato che era rimasto all’oscuro dell’instaurazione del processo a suo carico. 3.10.L’omessa citazione diretta a giudizio dell’imputata, in conclusione, non è frutto di una mera irregolarità della notificazione dell’atto, bensì di una vera e propria radicale omissione della vocatio in ius che le ha impedito di prendere conoscenza dell’atto stesso e del processo a suo carico. 3.11.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata e, con essa, quella di primo grado. Gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Napoli competente a rinnovare l’atto nullo e a procedere a nuovo giudizio nel contraddittorio effettivo con la ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.