Musica troppo alta nel locale, le lamentele di una madre di famiglia bastano per una condanna

Sanzione definitiva per la proprietaria di un risto-pub dovrà pagare 400 euro di ammenda. Nessun dubbio sul fastidio arrecato alla signora che coi due figli vive nell’appartamento sopra il locale.

Feste scatenate e musica ad altissimo volume. Per la proprietaria di un risto-pub gli affari vanno a gonfie vele, ma il susseguirsi di serate col pienone non può rendere felice la signora che, assieme ai due figli, vive nell’appartamento situato proprio sopra al locale. Inevitabile lo scontro, che si trascina anche in ambito giudiziario, e che si chiude ora sul fronte penale con la condanna dell’imprenditrice, ritenuta colpevole di disturbo della quiete pubblica e punita con un’ammenda di 400 euro. Per lei, ovviamente, anche l’obbligo di limitare il volume della musica diffusa nel locale Corte di Cassazione, sentenza n. 51009/18, depositata il 9 novembre . Limite . A dare il ‘la’ alla vicenda giudiziaria sono state le ripetute lamentele della signora che coi due figli vive nell’appartamento posizionato sopra il risto-pub. A suo dire la musica proveniente dal locale è costantemente tenuta ad un volume altissimo e non tollerabile. A conferma di questa situazione di disagio, peraltro, la signora racconta anche di essere stata costretta in alcune occasioni a lasciare la propria casa per andare a dormire altrove coi propri figli . A dare forza alle parole della madre di famiglia sono però anche i racconti di altre persone che abitano a poca distanza dal locale e, soprattutto, alcuni accertamenti ad hoc. Questi ultimi, in particolare, hanno permesso di accertare il superamento di circa diciassette volte dei limiti di tollerabilità della musica proveniente dagli impianti del risto-pub. Tutti gli elementi probatori raccolti sono ritenuti sufficienti anche in Cassazione, come già in Tribunale, per la condanna della titolare del locale. In particolare, i Giudici del ‘Palazzaccio’ ribadiscono che non è necessaria la prova del disturbo di più persone, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato , anche se poi, come in questo caso, a lamentarsi concretamente è stato un solo soggetto.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 giugno – 9 novembre 2018, n. 51009 Presidente Cavallo – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 7/1/2016, il Tribunale di Treviso dichiarava Lo. Ol. colpevole della contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv., 659 cod. pen. e la condannava alla pena di 400,00 Euro di ammenda alla stessa, quale gestore di un locale pubblico, era contestato di aver disturbato il riposo di Ma. Ma., in più occasioni, nei termini di cui alla rubrica. 2. Propone appello - poi convertito in ricorso per cassazione - la Ol., chiedendo l'assoluzione. Il Tribunale avrebbe condannato l'imputata in forza delle sole dichiarazioni della Ma., che non avrebbero ricevuto alcuna conferma in sede istruttoria, ma, anzi, sarebbero state smentite dagli ulteriori testi escussi inoltre, il Giudice avrebbe dovuto valutare l'entità delle emissioni rispetto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui il fenomeno si era verificato, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte. Nessun rilievo, poi, avrebbero dovuto avere, al riguardo, le dichiarazioni del militare Lo. e del consulente Ca., i quali avrebbero svolto i propri accertamenti a distanza di tempo anche oltre un anno rispetto all'epoca indicata in rubrica e fermo restando, peraltro, che nessun rilievo potrebbero avere sul punto le dichiarazioni rese dall'appellante in occasione delle verifiche medesime. Da ultimo, si contesta la mancata concessione - senza argomenti - della sospensione condizionale della pena, sebbene richiesta in via subordinata. Considerato in diritto 3. Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., sono inappellabili le sentenze di condanna con le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie ne consegue che - qualora tale impugnazione sia invece proposta - deve verificarsi l'effettiva possibilità di convertire l'atto di appello in ricorso per cassazione, analizzando il concreto contenuto dello stesso e la natura delle doglianze ivi sollevate. In particolare, la Corte di appello - prescindendo da qualsiasi analisi valutativa in ordine alla indicazione di parte, se frutto cioè di errore ostativo o di scelta deliberata - deve limitarsi a prendere atto della voluntas impugnationis elemento minimo che dà esistenza giuridica all'atto proposto e trasmettere gli atti al Giudice competente in tal senso, Sez. U, n. 45371 del 31/10/2011, Bonaventura, Rv. 220221 tra le altre, successivamente, Sez. 5, n. 7403 del 26/9/2013, Bergantini, Rv. 259532 Sez. 1, n. 33782 dell'8/4/2013, Arena, Rv. 257117 questa Corte di legittimità, di seguito, deve invece verificare se le doglianze proposte con il gravame siano comunque inquadrabili nella cornice di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., avendo riguardo - al di là dell'apparente nomen iuris - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseguenza che, ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello deve essere dichiarato inammissibile Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, n. Nexhi, Rv. 209336 Sez. 2, n. 47051 del 25/9/2013, Ercolano, Rv. 257481 Sez. 5, n. 35442 del 3/7/2009, Mazzola, Rv. 245150 . 4. Tanto premesso, ritiene la Corte che proprio in questi ultimi termini si debba concludere nel caso di specie, atteso che l'impugnazione proposta - in punto di responsabilità - concerne espressamente una diversa valutazione delle prove orali assunte in dibattimento a più riprese richiamate , delle quali si chiede a questa Corte una lettura alternativa quel che, però, non è consentito, dovendosi confermare il costante principio in forza del quale il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247 . 5. A ciò si aggiunga, peraltro, che il Tribunale di Treviso ha affermato la colpevolezza dell'imputata in ragione di un congruo percorso argomentativo, fondato su oggettive emergenze istruttorie e privo di qualsivoglia illogicità manifesta come tale, dunque, non censurabile. In particolare, la sentenza ha richiamato a la deposizione della persona offesa Ma., che aveva riferito dell'alto volume della musica proveniente dal locale gestito dalla Ol., nelle sere di cui alla rubrica, precisando addirittura di esser dovuta andare a dormire altrove con i propri figli b l'attendibilità della deposizione in esame, non animata da inimicizia verso l'imputata tanto che, a fronte dell'impegno inizialmente assunto, da parte della ricorrente, di risolvere la situazione , l'altra aveva rimesso la querela, salvo poi ripresentarla al verificarsi di nuovi episodi analoghi c la festa di compleanno - con musica - effettivamente tenuta nel locale il 18/6/2011, data compresa nella contestazione. Ad integrazione, come elemento meramente indiziario, il Tribunale ha poi richiamato la consulenza svolta nel corso di un procedimento civile, allorquando si era accertato il superamento di circa 17 volte dei limiti di tollerabilità della musica proveniente dagli impianti in esame sul punto, la sentenza ha congruamente affermato che, sebbene tale accertamento fosse stato svolto in epoca successiva a quella di cui alla rubrica, aveva però avuto ad oggetto i medesimi impianti, come confermato dalla stessa imputata peraltro, presente alla verifica, si da poter controllare la corretta riproduzione delle condizioni ambientali rispetto alle serate di musica . Nei medesimi termini, da ultimo sul punto, la pronuncia ha concluso quanto ai controlli effettuati dai Carabinieri. Ancora con adeguato argomento, poi, il Tribunale ha esaminato le deposizioni degli altri testimoni, che pur avevano negato di aver mai patito disturbo, sottolineando che questa circostanza peraltro probabilmente riferibile alla maggior distanza delle proprie abitazioni dal locale, rispetto a quella della Ma. non poteva in sé privare di decisiva efficacia probatoria gli elementi appena sopra riportati. 6. Una motivazione del tutto adeguata, quindi, con la quale il Giudice del merito ha fatto buon governo del principio, di costante applicazione, in forza del quale l'affermazione di responsabilità per la fattispecie de qua non implica, attesa la natura di reato di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato per tutte, Sez. 3, n. 8351 del 24/6/2014, Calvarese, Rv. 262510 ancora, l'ulteriore principio, del pari consolidato, per cui l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, di tal che il Giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, si che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità per tutte, Sez. 3, n. 11031 del 5/2/2015, Montoli, Rv. 263433 . La censura in punto di responsabilità, pertanto, risulta manifestamente infondata. 7. Con riguardo, invece, alla successiva doglianza, relativa alla sospensione condizionale della pena, osserva la Corte che questa - pur richiesta in sede di conclusioni - non è stata invero concessa, né è stato speso alcun argomento al riguardo. Ne consegue la fondatezza del motivo, che giustificherebbe l'annullamento della pronuncia con rinvio tuttavia, l'intervenuta prescrizione del reato contestato all'11-18/6/2011 , nelle more maturata pur considerandone le sospensioni , impone che la stessa sentenza sia annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.