Contratto di leasing: l’automobile preventivamente sequestrata deve essere restituita al proprietario

L’automobile, posseduta tramite il contratto di leasing e sottoposta a sequestro preventivo, successivamente non convalidato, deve essere restituita al soggetto che ne ha conseguito la proprietà.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 50073/18, depositata il 6 novembre. Sequestro preventivo del veicolo. Un individuo possiede un’automobile tramite un contratto di leasing, ma una volta riconosciutogli il reato ex art. 12- quinques Ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati d.l. n. 306/1992 il GIP disponeva il sequestro prevenivo dell’autovettura. Misura tuttavia non convalidata nel primo grado, nel quale veniva disposta la restituzione del bene ma non all’imputato bensì alla società di leasing. La difesa ricorre così in Cassazione deducendo una falsa applicazione dell’art. 1478 Vendita di cosa altrui c.c. dato che, avendo pagato tutte le rate a suo carico, l’automobile era da considerare di proprietà dell’imputato. Il reale proprietario dell’automobile. Gli Ermellini sottolineano che è necessario dare importanza al fatto che durante l’ iter giudiziario, la società automobilistica aveva dichiarato che non sussisteva alcuna controversia pendente in ordine al contratto di leasing le obbligazioni erano state complessivamente adempiute dall’imputato, nonostante il conseguente acquisto dell’automobile non era stato trascritto negli appositi registri pubblici. Nel caso concreto rileva il principio secondo cui il perfezionamento dei contratti di compravendita di autoveicoli non necessita di alcuna forma particolare. Infatti detti contratti possono essere validamente conclusi anche mediante semplici manifestazioni verbali di consenso cosicché l’effetto traslativo ha luogo dall’incontro del consensus in idem placitum legittimamente manifestato dalle parti. Orbene, la Corte di Cassazione accoglie in ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 27 settembre – 6 novembre 2018, n. 50073 Presidente Gallo – Relatore Cainfrocca Fatto e diritto 1. Con ordinanza del 30-31.5.2018 il Tribunale di Macerata ha deciso sull’appello proposto nell’interesse di L.W. contro il provvedimento con che in data 3.5.2018, aveva respinto la richiesta di dissequestro e restituzione, in favore dell’odierno ricorrente, dell’autovettura Porsche tg. in particolare, i giudici del riesame, a fronte della ricostruzione dei fatti operata dalla difesa del L. , sia pure mediante un percorso motivazionale diverso, aveva ribadito quanto stabilito dal Tribunale Collegiale in data 12.4.2018 che aveva ritenuto di non poter disporre la restituzione del bene in favore del L. atteso che, comèera risultato anche dalle visure del PRA, l’autovettura risultava ancora intestata alla Imm. Gest. Srl e non già al predetto istante 2. ricorre per Cassazione, tramite il difensore, L.W. che lamenta 2.1 difetto o illogicità della motivazione in relazione alle doglianze specificamente dedotte dalla difesa nell’atto di appello introducendo tale motivo, la difesa del L. opera una ricostruzione delle varie fasi e dei diversi provvedimenti nei quali la vicenda si è sviluppata a partire dal decreto del GIP dell’1.10.2012 con cui era stato disposto il sequestro preventivo dell’autovettura tg. nell’ambito del procedimento iscritto tra gli altri a carico di E.P. e M. per il reato di cui all’art. 12 quinques del DL 306 del 1992 il provvedimento unitamente ad altri due era stato impugnato dagli indagati con istanza di riesame di fronte al Tribunale di Macerata che, con ordinanza del 2.11.2012, aveva annullato parzialmente il sequestro e, in particolare, con specifico riferimento all’autovettura di cui si discute e della quale era stata disposta la restituzione in favore dell’avente diritto individuato, nell’occasione, nella società di leasing ancora proprietaria del bene con un ulteriore provvedimento il Tribunale del Riesame aveva inoltre annullato tutti gli altri sequestri ma l’ordinanza era stata impugnata dal PM che aveva proposto ricorso in Cassazione e la S.C., con sentenza del 12.6.2013, aveva a sua volta annullato il provvedimento gravato con rinvio al Tribunale per nuovo esame con provvedimento del 21.10.2013, quindi, il Tribunale aveva annullato il sequestro preventivo del 18.10.2012 limitatamente agli assegni bancari confermandolo nel resto ma, nel contempo, dichiarando precluso il giudizio quanto al decreto di sequestro preventivo dell’1-10.10.2012 per intervenuta formazione del giudicato cautelare anche tale ordinanza veniva annullata dalla S.C. che, con sentenza n. 34.565 del 2014, aveva rinviato per nuovo esame al Tribunale sicché con ordinanza del 31.10-4.11.2014, il Tribunale, decidendo in sede di rinvio, aveva tuttavia ribadito che si era formato il giudicato cautelare con specifico riferimento all’annullamento del sequestro preventivo relativo all’autovettura in parola, di proprietà della Italeasing spa segnala, dunque, l’errore in cui è incorso il Tribunale nel provvedimento in questa sede gravato in quanto la sentenza della S.C. aveva disposto solo in ordine all’ordinanza del 5.11.2012 mentre gli effetti della precedente ordinanza del 2.11.2012 erano ormai divenuti intangibili, con la conseguenza per cui la cessione dell’autovettura da parte di Imm. Gest. Srl con un contratto inquadrabile nella fattispecie negoziale della vendita di cosa altrui doveva ritenersi perfettamente legittima ed efficace, con conseguente diritto dell’acquirente ad ottenerne la restituzione e la materiale disponibilità 2.2 inosservanza della legge penale con riferimento agli artt. 321, 322, 322bis cod. proc. pen., illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attualità dell’efficacia del provvedimento di sequestro preventivo dell’autovettura Porsche tg. ed omessa valutazione dei presupposti per la restituzione del bene rileva, infatti, che il provvedimento in verifica non ha considerato quanto già disposto dallo stesso organo giudiziale con provvedimento del 2.11.2012 e richiamato in quello del 31.10.2014 laddove si era chiarito che sull’annullamento del sequestro preventivo dell’autovettura, motivato sulla impossibilità di sottoporre a cautela preordinata alla confisca i bene detenuti in leasing, si era ormai formato il giudicato cautelare 2.3 inosservanza della legge penale con riferimento agli artt. 321, 322, 322bis cod. proc. pen., illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza del giudicato cautelare relativamente all’annullamento del sequestro preventivo dell’1.10.2012 ribadisce la portata della decisione soprarichiamata e l’ambito di operatività del c.d. giudicato cautelare che, in mancanza di fatti sopravvenuti, avrebbe imposto al Tribunale di prendere atto della precedente decisione 2.4 difetto di motivazione in ordine alla omessa valutazione della intervenuta compravendita di cosa altrui relativamente alla autovettura Porsche tg ed alla opponibilità di tale contratto segnala che il Tribunale si è soffermato sul secondo motivo di ricorso concernente la persistente efficacia del sequestro relativo al veicolo giungendo, peraltro, a conclusioni non corrette, ma che, nel contempo, ha giudicato preclusive dell’esame del primo motivo di doglianza incentrato sulla natura della vendita del bene al L. da parte della Imm. Gest. Srl con un contratto che andava correttamente ricondotto alla figura della vendita di cosa altrui richiama, dunque, i termini della scrittura intercorsa tra le parti in data 26.1.2012 produttiva, ai sensi dell’art. 1478 cod. civ., di effetti meramente obbligatori e di effetti reali differiti alla acquisizione della proprietà del bene in capo al venditore aggiunge che, pertanto, nel momento in cui Imm. Gest. Srl aveva acquistato la proprietà del bene il diritto dominicale si era trasferito immediatamente in capo al compratore, ovvero all’odierno ricorrente L.W. né, ribadisce, l’effetto traslativo in capo al L. poteva essere impedito dalla persistenza del sequestro sul bene. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Il Tribunale, nel provvedimento impugnato in questa sede, ha in primo luogo riepilogato i termini dell’appello proposto dal L. osservando che in data 26.1.2012 la Imm. Gest. Srl e l’odierno ricorrente avevano perfezionato e sottoscritto una scrittura con la quale la società aveva ceduto al L. il contratto di leasing con contestuale consegna e vendita dell’autovettura sopra indicata e trasferimento, in capo al medesimo L. , dell’obbligazione assunta dall’utilizzatore nei confronti della società locatrice del bene. Il contratto prevedeva la definitiva intestazione del veicolo al L. una volta completati i pagamenti ovvero, in definitiva, contestualmente alla acquisizione della proprietà da parte di essa Imm. Gest. srl secondo uno schema sostanzialmente simile e riconducibile a quello della vendita di cosa ancora altrui. Il provvedimento in verifica, nel ripercorrere i termini della impugnazione, ha peraltro dato per acquisita e pacifica la circostanza di fatto secondo cui il L. avesse eseguito tutti i pagamenti concordati avendo tuttavia, nel frattempo, la Imm. Gest. srl subito il sequestro di tutti i beni ivi compresa anche la vettura. In definitiva, dunque, si è in presenza di un terzo , ovvero il L. , che vanta sul bene un diritto dominicale e che ritiene, in sostanza, che esso non sia più soggetto ad alcun vincolo cautelare sicché sarebbe giocoforza disporne la restituzione in suo favore in quanto - per effetto dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali intercorse con la Imm. Gest. srl - egli avrebbe acquisito la proprietà del mezzo che avrebbe pertanto diritto a vedersi materialmente restituito. Il Tribunale del Riesame ha respinto l’appello del L. sul rilievo della persistente efficacia del sequestro preventivo sul veicolo in questione, che ha considerato preclusivo della questione concernente la formale intestazione dello stesso che, di conseguenza, non ha esaminato. 2. Ecco, allora, che, al fine di inquadrare la questione sottoposta al vaglio della Corte, è necessario ripercorrere, sia pure in estrema sintesi, le varie tappe nelle quali si era articolata la vicenda così come risultanti dai provvedimenti giudiziari succedutisi nel tempo. Risulta, infatti cfr., i provvedimenti allegati al ricorso , che, con provvedimento del 2.11.2012, il Tribunale del Riesame, decidendo sui provvedimenti cautelari reali adottati dal GIP in data 1.10.2010 e 10.10.2010, aveva annullato il decreto con cui era stato disposto il sequestro di taluni beni e, segnatamente, tra questi, la Porche Cayenne tg. , di cui si discute in questa sede, poiché, essendo tale autovettura ancora nella proprietà della società locataria, non poteva essere oggetto della confisca in vista della quale il provvedimento cautelare era stato adottato. La S.C., con sentenza n. 37.177 del 2013, aveva quindi annullato il provvedimento del Tribunale reso, tuttavia, in data 5.11.2012, distinto e diverso da quello del 2.11.2012 che aveva dissequestrato il veicolo e che, ad onta del succedersi di una serie di provvedimenti successivi, non è mai stato più messo in discussione. Ed infatti, si era infine pervenuti all’ordinanza del 31.10-4.11.2014 con cui il medesimo Tribunale, decidendo in sede di rinvio, aveva tuttavia ribadito che, con specifico riferimento all’annullamento del sequestro preventivo relativo all’autovettura in parola, di proprietà della Italeasing spa, si era ormai formato il giudicato cautelare. In definitiva, dall’esame dei provvedimenti depositati in atti risulta in maniera chiara che il sequestro era venuto meno con effetto definitivo in quanto il provvedimento che aveva disposto in tal senso non era mai stato impugnato da alcuno. 3. Di qui, pertanto, la legittimazione dell’odierno ricorrente, che si proclama proprietario del bene a sollecitare, anche in sede incidentale e non già soltanto in sede esecutiva la sua restituzione cfr., il principio affermato da Cass. SS.UU., 20.7.2017 n. 48.126, Muscari . L’ordinanza del Tribunale del Riesame del 2.11.2012, come si è accennato, aveva disposto la restituzione dell’autovettura in favore dell’avente diritto che, a quella data, era stato identificato nella società di leasing con l’atto di appello si era dedotto che la restituzione avrebbe dovuto avvenire in favore del L. in quanto, a quella data, egli aveva già adempiuto alle sue obbligazioni così determinando il trasferimento del bene in virtù di una doppia fase di passaggio . In effetti, sia il provvedimento del GIP del 12.4.2018 che quello del 3.5.2018, poi appellato, avevano insistito sulla circostanza secondo cui il veicolo non poteva essere restituito al L. perché risultava ancora formalmente intestato alla Imm. Gest. srl dandosi atto, però, nel provvedimento del 3.5.2018, che la stessa Imm. Gest. aveva dichiarato che non vi era alcuna controversia sul bene in quanto le obbligazioni del L. erano state tutte integralmente adempiute. Con riferimento alle risultanze del PRA cui ha fatto riferimento il Tribunale in sede collegiale per respingere l’istanza di restituzione va allora ribadito che i contratti di compravendita di autoveicoli non necessitano, per il loro perfezionamento, della adozione di forme particolari, potendo essere validamente conclusi anche mediante semplici manifestazioni verbali di consenso, con la conseguenza che l’effetto traslativo, al pari di tutte le altre ipotesi di compravendita di cosa mobile determinata, ha luogo all’atto dell’incontro del consensus in idem placitum legittimamente manifestato dai contraenti, a nulla rilevando, ai fini della validità ed efficacia del trasferimento, la mancata trascrizione presso gli appositi registri, la quale, come tutte le forme di pubblicità previste dal nostro ordinamento, ha natura e funzione meramente dichiarativa, finalizzata esclusivamente a dirimere eventuali, futuri conflitti tra più acquirenti dal medesimo dante causa cfr., Cass. Civ., 3, 12.6.1997 n. 5.270 . 4. Il provvedimento impugnato va dunque annullato senza rinvio. P.Q.M. annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.