Omessa assistenza familiare e onere della prova delle difficoltà economiche

Affinché la condotta possa dirsi scriminata per la difficoltà economica dell’imputato, non è sufficiente la generica allegazione della suddetta difficoltà né la semplice indicazione dello stato di disoccupazione.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 50085/18, depositata il 6 novembre. Il fatto. La Corte d’Appello di Firenze confermava la condanna di un imputato per violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p., nonché per violazioni del regime di affidamento condiviso dei figli art. 3, l. n. 54/2006 e dell’art. 12- sexies l. n. 898/1970. L’imputato ricorre in Cassazione chiedendo l’annullamento della decisione per vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo e alla sua pretesa capacità economica. Sussistenza del reato. Il Collegio dichiara infondato il ricorso essendo la sentenza impugnata immune da vizi argomentativi. La giurisprudenza di legittimità infatti afferma costantemente che, affinché la condotta possa dirsi scriminata per la difficoltà economica dell’imputato, non è sufficiente la generica allegazione della suddetta difficoltà né la semplice indicazione dello stato di disoccupazione. L’imputato deve invece fornire una dimostrazione rigorosa di una vera e propria impossibilità assoluta di far fronte alle proprie obbligazioni. In altre parole, ai fini dell’operatività della scriminante è necessario che l’incapacità economica dell’obbligato sia assoluta ed integri una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti . In tema di dolo, la Corte precisa poi che la violazione degli obblighi di assistenza familiare è reato a dolo generico che presuppone la mera coscienza e volontà di non versare le somme dovute, non essendo invece necessario che la condotta omissiva venga posta in essere con l’intenzione di far mancare alla persona offesa i mezzi di sussistenza. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 luglio – 6 novembre 2018, n. 50085 Presidente Mogini – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del 4 novembre 2013, con cui il Tribunale di Firenze ha dichiarato B.R.S. colpevole del delitto di cui agli artt. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54, 12-sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898, e 570, comma secondo n. 2, e 81, comma secondo, cod. pen., condannandolo alla pena di legge, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile L.S. . 2. B.R.S. ricorre avverso il provvedimento con atto a firma del difensore e ne chiede l’annullamento per i motivi di seguito sintetizzati. 2.1 Erronea applicazione degli agli artt. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54, e 12-sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo e alla pretesa capacità economica dell’imputato violazione di legge processuale con riferimento all’articolo 192 cod. proc. pen. circa la valutazione delle prove in corso di dibattimento violazione di legge penale in relazione all’articolo 51 cod. pen., sussistendo i presupposti per la causa scriminante. 2.2 Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche ex articolo 62-bis cod. pen. e violazione di legge in relazione all’articolo 133 cod. pen. per eccessività della pena. Considerato in diritto 1. È infondato il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della ritenuta integrazione del reato, eccependo l’insussistenza dei relativi elemento oggettivo e soggettivo. 1.1. Ed invero, il discorso giustificativo svolto a fondamento della ricostruzione storico fattuale della vicenda e, quindi, della ritenuta penale responsabilità del B. - quale risulta dalla valutazione unitaria delle sentenze di primo e di secondo grado - è immune da vizi, là dove i giudici di merito hanno argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell’incartamento processuale e scevre da illogicità, le ragioni per le quali non sussistano nella specie i presupposti dell’invocata scriminante dell’impossibilità economica ad adempiere v. pagine 5 e seguenti della sentenza in verifica . 1.2. Le conclusioni dei decidenti di merito si appalesano, del resto, conformi alla costante giurisprudenza di questo giudice di legittimità, in ossequio alla quale, affinché la condotta possa ritenersi scriminata, non vale la generica allegazione di difficoltà economiche o la semplice indicazione dello stato di disoccupazione, ma è necessario fornire una dimostrazione rigorosa di una vera e propria impossibilità assoluta di fare fronte alle obbligazioni Sez. 6, n. 8063 del 8/2/2012, G., Rv. 252427 Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, L., Rv 242853 . Ai fini della operatività della scriminante è inoltre necessario che l’incapacità economica dell’obbligato sia assoluta ed integri una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti Sez. 6, n. 41362 del 21/10/2010, M., Rv. 248955 . 1.3. D’altronde, nei motivi di appello, il ricorrente ha dato di essere venuto a conoscenza dei provvedimenti fondanti l’obbligo nel giugno 2008, tramite la moglie nel corso del procedimento per il divorzio innanzi alla Corte americana, e della decisione della Cassazione sul provvedimento di rigetto della propria istanza in merito alla collocazione del figlio, nel gennaio 2009. Il che - come correttamente rilevato nella sentenza in verifica - esclude l’ignoranza incolpevole del prevenuto in merito all’obbligo di mantenimento nei confronti del minore e giustifica la ritenuta integrazione del dolo. D’altronde, secondo la consolidata lezione ermeneutica di questa Corte, la violazione degli obblighi di assistenza familiare è reato a dolo generico, presupponendo la sola coscienza e volontà di non versare le somme dovute, non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con l’intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa Sez. 6, n. 24644 del 08/05/2014 - dep. 11/06/2014, L, Rv. 26006701 1.4. Ad ogni modo, anche a voler accedere alla prospettazione del ricorrente che, nondimeno, non tiene conto della granitica giurisprudenza teste ricordata , il dubbio circa l’integrazione dell’elemento soggettivo - in termini di volontarietà di sottrarsi agli obblighi - potrebbe, in linea teorica, prospettarsi per le sole condotte antecedenti al 2011 periodo durante il quale v’era una situazione di litispendenza internazionale dovuta alla causa di divorzio aperta negli USA la madre aveva sottratto il minore sicché il versamento delle somme da parte del B. avrebbe potuto essere interpretato quale acquiescenza rispetto ad una situazione la quale pendeva un procedimento la documentata situazione economica del B. era precaria . Ciò non di meno non vi sarebbe alcuna questione in ordine alle condotte tenute in epoca successiva al 2011 e sino alla data di pronuncia della sentenza di primo grado 4 novembre 2013 , intervallo nel quale l’imputato, pur essendo in grado di fare fronte agli obblighi - visti i redditi percepiti quale professore universitario -, aveva perseverato nella condotta inottemperante. 2. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce censure non coltivabili nella sede di legittimità, in quanto tese a sollecitare la rivalutazione in punto di determinazione della pena e di applicazione delle circostanze ex articolo 62-bis cod. pen., all’evidenza di merito. 2.1. A tacere dalla genericità dei motivi d’appello rispetto a detti punti, il trattamento sanzionatorio applicato non risulta frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142 , mentre il diniego delle circostanze attenuanti generiche è giustificato dalla rilevata mancanza di elementi di segno positivo Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900 , avendo la Corte distrettuale ineccepibilmente rilevato come la condizione d’incensuratezza dell’imputato e le sporadiche erogazioni a favore del figlio non valgano a superare la gravità della condotta derivante dalla sottrazione agli obblighi per un ampio arco temporale v. pagina 10 della sentenza impugnata . 3. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.