Quasi 350 grammi di marijuana a casa: logico parlare di detenzione a fini di spaccio

Definitiva la condanna per l’imputato fatale il controllo effettuato nella sua abitazione, controllo che ha portato alla luce il grosso quantitativo di droga. Respinta la tesi difensiva centrata su un presunto uso personale. Per i Giudici, in particolare, l’imputato non ha un’adeguata capacità reddituale per sostenere l’acquisto incriminato. E, peraltro, già solo 26 grammi sono sufficienti come scorta per due settimane per una persona che consuma 2 grammi al giorno.

Scorta troppo grande per una sola persona. A fronte di oltre 300 grammi di marijuana – pari a oltre 900 dosi singole –, quindi, è logico ipotizzare che la sostanza stupefacente sia destinata allo spaccio, almeno in parte. Definitiva perciò la condanna per un soggetto, punito con dieci mesi e venti giorni di reclusione. A inchiodarlo è stato il controllo effettuato nella sua abitazione, controllo da cui è emerso non solo il possesso della droga – suddivisa in due blocchi, uno di 290 grammi circa e uno di quasi 30 grammi – ma anche la disponibilità della attrezzatura necessaria per il confezionamento delle dosi. Irrilevante il richiamo difensivo alla propria condizione di tossicodipendente e alla conseguente abitudine di consumare 2 grammi di marijuana al giorno Corte di Cassazione, sentenza n. 49597/18, depositata il 30 ottobre . Abitazione. Decisivo, come detto, il controllo effettuato in un appartamento. Lì viene ritrovato un grosso quantitativo di marijuana – circa 345 grammi, pari a circa 916 dosi singole – e il soggetto che vive in quell’abitazione finisce sotto processo per detenzione di droga a fini di spaccio . Per i Giudici – sia in Tribunale che in Corte d’Appello – è evidente la solidità del castello accusatorio. Nello specifico, vengono posti in evidenza alcuni elementi ritenuti inequivocabili il dato ponderale e il numero di dosi singole ricavabili l’entità del costo complessivo della sostanza, non inferiore a 3mila euro la non provata sufficienza del reddito dell’uomo per tale acquisto, ove la marijuana fosse stata destinata ad un uso esclusivamente personale il rinvenimento di attrezzatura per il confezionamento di dosi come un bilancino di precisione . Ecco spiegata la pronuncia di condanna, con pena fissata in dieci mesi e venti giorni di reclusione . L’imputato però porta la propria tesi difensiva anche in Cassazione, ribadendo che l’acquisto della sostanza rinvenuta nella sua abitazione era destinata all’ uso personale . E a questo proposito egli spiega di avere un reddito adeguato e di essere solito fare uso quotidiano di circa 2 grammi di marijuana . Quantitativo. Ogni obiezione si rivela però inutile, perché i Giudici del ‘Palazzaccio’ confermano la condanna così come pronunciata in Appello. In particolare, i Magistrati richiamano l’elemento del dato ponderale – da cui erano ricavabili 916 singole dosi –, ritenendolo sicuramente superiore a quello che si presume destinato all’uso personale . A questo proposito, peraltro, vengono anche poste in rilievo le modalità di conservazione della sostanza stupefacente, divisa in due blocchi, uno pari a quasi 290 grammi conservato in freezer e uno, pari a 26 grammi, conservato in un barattolo in cucina . Solo quest’ultimo quantitativo è già sufficiente, osservano i Giudici, come scorta personale per due settimane , sempre tenendo presente l’uso di 2 grammi al giorno , come dichiarato dall’imputato. Ulteriori elementi a sostegno della condanna, infine, il rinvenimento dell’attrezzatura necessaria per il confezionamento delle dosi e la constatazione della incapacità reddituale dell’uomo a giustificare l’investimento per l’acquisto di un quantitativo così rilevante .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 19 – 30 ottobre 2018, numero 49597 Presidente Di Salvo – Relatore Ferranti Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato, rideterminando la pena in mesi dieci e giorni venti di reclusione, la sentenza di condanna, resa all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Roma 18.02.2012, nei confronti Ga. Ma., per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. numero 309/1990, relativo alla detenzione a fine di spaccio della sostanza stupefacente di tipo marijuana, nella specie 344,31 gr, pari a 916 dosi singole medie. Il Collegio evidenziava la finalità di spaccio perseguita dell'imputato desumendola dalle modalità di rinvenimento della sostanza, daI dato ponderale e dal numero di dosi singole ricavabili, in considerazione del principio attivo dall'entità del costo complessivo di acquisto non inferiore a 3000,00 Euro dalla non provata sufficienza del reddito per tale acquisto, ove fosse stato destinato ad un uso esclusivamente personale dal rinvenimento di attrezzatura per il confezionamento di dosi, con particolare riferimento al bilancino di precisione. 2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore. Il ricorrente si duole della manifesta illogicità della motivazione che non ha adeguatamente valutato la copiosa documentazione afferente la capacità economica del Ga. e la sua collocazione in un contesto lavorativo che ben poteva giustificare l'investimento della somma di denaro che non erano state adeguatamente motivate e valutate le modalità di conservazione in freezer ed in unico blocco della sostanza costituente il maggior quantitativo di 289,30 mg, mentre solo 26 gr. erano in un barattolo in cucina tali circostanze oggettive sono inidonee sotto il profilo della gravità e univocità degli indizi, a supportare l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato in relazione all'attività di spaccio. La Corte territoriale non avrebbe valutato che si trattava nella specie dell'acquisto della sostanza per uso personale, considerato che l'imputato aveva un reddito adeguato e aveva dichiarato da subito che faceva uso quotidiano di circa due grammi della predetta sostanza stupefacente . 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il motivo, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità sostenendo che mancherebbe la prova che l'acquisto e la detenzione illecita della sostanza stupefacente fosse a, destinata allo spaccio, risolvendosi in una censura di merito sull'apprezzamento del compendio probatorio, sviluppatosi in modo corretto e congruamente motivato dal giudicante di primo e secondo grado e, pertanto, incensurabile in questa sede. La Corte territoriale infatti ha dato rilievo a tutte le circostanze soggettive e oggettive del fatto, corroborando l'elemento del dato ponderale, da cui erano ricavabili 916 singole dosi medie, sicuramente superiore a quello che si presume destinato all'uso personale, con ulteriori circostanze di fatto, relative in particolare alle modalità di conservazione della sostanza stupefacente, parte in Freezer, pari a 289,30 gr e a 822 singole dosi medie e parte, gr. 26, che poteva rappresentare la scorta per due settimane, considerato l’ uso dichiarato di 2 grammi al giorno , all'incapacità reddituale per giustificare l'investimento per l'acquisto di un quantitativo così rilevante, al rinvenimento di attrezzatura necessaria per il confezionamento delle dosi Cfr.Sez 3 numero 46610 del 9.10.2014, Rv.260991 Sez.6,numero 11025 del 6.03.2013,Rv.255726 . 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle Ammende. Così deciso il 19.10.2018