Permesso premio per il detenuto che vuole visitare un monumento

Meta è la cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze. Il detenuto verrà accompagnato dal docente universitario con cui ha sostenuto l’esame di storia. Per i Giudici della Cassazione è evidente come la richiesta si collochi all’interno di un percorso finalizzato a coltivare interessi culturali e, quindi, al reinserimento del condannato.

Via libera per il detenuto che vuole visitare un pezzo di storia e di arte dell’Italia – la cupola della cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze –, accompagnato da un docente universitario. Per i Giudici della Cassazione, difatti, va accolta la richiesta di permesso premio avanzata dall’uomo rinchiuso in carcere. Decisivo il fatto che tale tappa si inserisca all’interno di un percorso finalizzato a coltivare interessi culturali e avviato già tra le mura dell’istituto penitenziario Cassazione, sentenza numero 49146, sezione prima penale, depositata il 26 ottobre 2018 . Visita. Inequivocabile la domanda presentata dal detenuto vuole un permesso premio per visitare la cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze , accompagnato dal docente universitario con cui ha sostenuto l’esame di Storia . Per i Giudici, però, questa possibilità non può essere concessa. In Tribunale viene ritenuta prematura la concessione del permesso premio . In Corte d’Appello, invece, si evidenzia che l’andare a visitare un monumento è un’attività estemporanea, fine a sé stessa e quindi avulsa da un preciso programma per il recupero del detenuto. Reinserimento. L’uomo rinchiuso in carcere, però, non si arrende, e ribadisce la legittimità della propria richiesta dinanzi ai Giudici della Cassazione. La scelta di arrivare al Palazzaccio di Roma si rivela azzeccata i magistrati, difatti, pongono in evidenza il positivo percorso di studi avviato dall’uomo e testimoniato anche dal superamento dell’esame di storia . E in questo contesto si colloca, correttamente, a loro parere, la volontà di fruire di un permesso premio per coltivare interessi culturali . I Giudici della Cassazione, poi, richiamano il fine educativo del permesso premio , consistente nel consentire un iniziale reinserimento del condannato in società . E la prospettiva di un reinserimento è facilmente collegabile all’ attività, come quella oggetto di richiesta, finalizzata coltivare interessi culturali già manifestati e concretizzati all’interno dell’istituto penitenziario .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 18 luglio – 26 ottobre 2018, n. 49146 Presidente Di Tomassi – Relatore Di Giuro Ritenuto in fatto 1. Il Magistrato di sorveglianza di Firenze rigettava la richiesta di permesso premio, avanzata da P.A. , al fine di potere visitare la cupola di omissis con il professore universitario con cui aveva sostenuto l’esame di Storia. Rilevava detto Magistrato che era prematura la concessione del permesso premio, non essendo pervenute notizie circa la declassificazione , né la relazione dello psicologo e criminologo. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, in sede di reclamo, ha ritenuto corrette le doglianze del reclamante sull’acquisibilità d’ufficio di siffatte informazioni. Non ha accolto, tuttavia, la richiesta, in quanto, premesso che l’esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento , ha ritenuto tale richiesta affatto incanalata in preciso programma trattamentale esterno , costituendo l’andare a visitare un monumento un’attività, seppure astrattamente ricadente nell’alveo del concetto di interessi culturali di cui all’art. 30-ter o.p. , da reputarsi estemporanea, fine a se stessa ed avulsa, quindi, da un preciso programma . Sulla base di tali argomentazioni il Tribunale ha accolto nei termini di cui sopra, l’istanza di reclamo su permesso premio . 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione P.A. , tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 30 bis e 30 ter legge n. 374/75, anche in riferimento all’art. 27, comma 3 della Costituzione. Il difensore lamenta, in primo luogo, che il Tribunale di sorveglianza non possa accogliere il reclamo e contemporaneamente negare all’istante il permesso premio, avendo due sole opzioni o accogliere il reclamo e dunque concedere il permesso premio oppure rigettarlo, anche per motivi diversi da quelli rilevati dal Magistrato di sorveglianza. Si duole che l’ordinanza impugnata costituisca un tertium genus non previsto né consentito dalla normativa vigente, imponendosene, pertanto, l’annullamento. La difesa rileva, altresì, che il Tribunale di sorveglianza ha erroneamente interpretato il disposto dell’art. 30 ter ord. pen., poiché se è ben vero che il beneficio in questione è finalizzato ad agevolare la progressione rieducativa, non deriva da ciò l’impossibilità di usufruirne per contingenti esigenze connesse ad interessi culturali, atteso che la pretesa di inserire le attività in relazione alle quali il permesso è concedibile in schemi rigidamente previsti e predeterminati nel programma di trattamento snaturerebbe l’istituto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato con riguardo al secondo profilo di doglianza. Non si ritiene, invece, di accogliere l’impugnazione con riguardo al primo profilo relativo alla lamentata contraddittorietà tra dispositivo e motivazione del provvedimento in esame. L’ordinanza impugnata sostanzialmente è un’ordinanza di rigetto, pur affermando l’accoglimento del reclamo con riguardo al profilo dell’acquisibilità d’ufficio delle informazioni sulla cui assenza si fonda il rigetto del Magistrato di sorveglianza. Invero, in tema di provvedimenti camerali, non è prospettabile un contrasto tra dispositivo e motivazione poiché in essi manca il dispositivo inteso come atto dotato di autonoma rilevanza, e, quindi, il contenuto della decisione del giudice è racchiuso nell’intero contesto del provvedimento Sez. 1, n. 11873 del 19/12/2014 - dep. 20/03/2015, Coruzzolo, Rv. 262885 fattispecie relativa ad ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, emessa dal giudice dell’esecuzione all’esito di udienza camerale . E nel caso di specie è evidente che il dispositivo laddove afferma che accoglie, nei termini di cui sopra, l’istanza di reclamo su permesso premio si riferisce al solo profilo in ultimo menzionato. Fondati, invece, sono i rilievi di cui alla seconda parte del ricorso. La stessa ordinanza impugnata dà conto del positivo percorso di studi avviato dall’istante, del superamento dell’esame universitario di Storia e della volontà di fruire del permesso per coltivare interessi culturali, rappresentati dal progetto di recarsi proprio con il professore universitario con cui P. ebbe a sostenere tale esame a visitare un monumento. Dà, inoltre, atto, sempre nell’esaminare il provvedimento reclamato, in generale del positivo andamento del percorso trattamentale, in termini di ineccepibile condotta , quindi di avvio positivo della necessaria revisione critica inerente i fatti/reato commessi , specificando come anche la relazione dello psicologo e criminologo, acquisita d’ufficio, sia di contenuto positivo. E ciò nondimeno rigetta la richiesta, senza adeguatamente confrontarsi con i requisiti della regolare condotta e dell’assenza di pericolosità sociale del detenuto rappresentata dagli elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante si veda Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016 - dep. 06/02/2017, Patacchiola, Rv. 269195 . E nel contempo trascura il fine rieducativo del permesso premio, quale valorizzato dalla pronunce della Corte Costituzionale n. 90 del 1988 e nn. 227 e 504 del 1995, consistente nel consentire un iniziale reinserimento del condannato in società Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013 - dep. 12/03/2013, Grillo, Rv. 255311 . Reinserimento, che può concretizzarsi anche in un’attività estemporanea, diversamente da quanto ritenuto dall’ordinanza de qua si veda Sez. 1, n. 42001 del 14/10/2005 - dep. 22/11/2005, P.G. in proc. Kefi, Rv. 232888, secondo cui è legittimo il permesso premio, consistente nella possibilità di telefonare alla propria famiglia per trenta minuti dall’interno del carcere e a proprie spese, concesso ad un cittadino straniero per il quale la telefonata all’estero può essere l’unico mezzo di prima risocializzazione nella prospettiva di quella tendenziale rieducazione cui mirano gli strumenti predisposti dall’ordinamento penitenziario . E a maggior ragione in un’attività, come quella oggetto di richiesta, finalizzata a coltivare interessi culturali già manifestati e concretizzati all’interno dell’istituto penitenziario dal ricorrente, in relazione alla quale del tutto apoditticamente viene affermata la non riconducibilità ad un preciso programma trattamentale esterno. 2. Si impongono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo esame, rispettoso dei principi appena delineati, al Tribunale di Sorveglianza di Firenze. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Firenze.