Condizioni per il legittimo esercizio della facoltà di arresto da parte del privato

L’art. 383 c.p.p., nel prevedere la facoltà per il privato di procedere all’arresto in flagranza, precisa che questi deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria .

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 48332/18, depositata il 23 ottobre. Il caso. La Corte d’Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del GIP, riconosceva all’imputato le attenuanti generiche e rideterminava la pena inflitta. Dalla ricostruzione dei fatti era risultato che l’imputato aveva violato la libertà personale della persona offesa, all’epoca minorenne, legandolo e costringendolo a salire sulla propria auto avendolo sorpreso mentre gli rubava dei cuccioli di cane. L’uomo sosteneva la propria innocenza affermando di aver voluto fermare il ragazzo per portalo dai Carabinieri ex art. 383 c.p.p. Facoltà di arresto da parte dei privati . La medesima tesi difensiva viene riproposta con il ricorso in Cassazione. Consegna alla polizia giudiziaria. La norma invocata dal ricorrente non risulta applicabile nel caso di specie, posto che tra i requisiti a tal fine è prevista la consegna dell’arrestato all’autorità senza ritardo”, consegna che però non era avvenuta. La ratio dell’istituto è infatti quella di consentire al privato, a fronte della flagranza di un reato, di consegnare l’arrestato alla polizia giudiziaria nel più breve tempo possibile onde evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona. È dunque una condizione legittimante dell’arresto la circostanza che la persona non sia trattenuta oltre il tempo strettamente necessario per la consegna alla polizia. Nella vicenda in esame invece il ricorrente aveva condotto il ragazzo dai suoi vicini di casa per accertarne l’identità appropriandosi pertanto di un’attività che non gli competeva, aveva utilizzato mezzi di contenimento non necessari legandolo all’auto e mantenendolo in tale condizione anche dopo averne accertato la minore età. Risulta invece fondata la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p. per aver risarcito del danno. Risultando omessa la motivazione sul punto, la Corte annulla la sentenza limitatamente alla configurabilità di tale circostanza attenuante e rinvia alla Corte d’Appello per un nuovo esame su tale profilo.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 20 settembre – 23 ottobre 2018, n. 48332 Presidente Palla – Relatore Stanislao Ritenuto in fatto 1 - Con sentenza del 13 ottobre 2016, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Gela, riconosceva all’appellante R.F. le circostanze attenuanti generiche, le giudicava prevalenti sulla contestata aggravante e rideterminava la pena inflitta, confermando le già disposte statuizioni civili. R. era accusato di avere privato il minore L.R.F. , all’epoca del fatto di anni 13, della libertà personale costringendolo a salire sulla propria autovettura e legandovelo con una corda. In omissis . La Corte nissena osservava che - la versione del giovane accusato dall’imputato di avergli rubato dei cuccioli di cane , di essere stato dal R. legato per essere condotto dai carabinieri, aveva trovato conferma nelle deposizioni di due testimoni, vicini di campagna dell’imputato, della cui attendibilità non vi era motivo di dubitare - la condotta del R. , che aveva legato il tredicenne e l’aveva assicurato alla sua autovettura, non poteva considerarsi un caso di arresto operato da privato non essendo stato provato lo stato di flagranza e non essendo avvenuta, la consegna all’autorità, senza ritardo, come previsto dall’art. 383 cod. proc. pen. R. aveva mostrato il giovane ai vicini - la condotta contestata concretava il delitto contestato, e non i diversi reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di violenza privata, posto che questa si era risolta nel limitare, con la forza, la libertà personale del minore senza che vi fosse la possibilità di adire al giudice per ottenere tale restrizione personale ad opera del privato - non poteva escludersi l’aggravante della minore età in considerazione dell’evidenza della stessa L.R. aveva tredici anni . 2 - Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2 - 1 - Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della configurabilità dell’ipotesi prevista dall’art. 383 cod. proc. pen., l’arresto da parte di un privato. I carabinieri intervenuti, infatti, avevano constatato la rimozione della rete di recinzione e l’asportazione della gabbia degli animali. Il complice era poi fuggito. Sussisteva pertanto lo stato di flagranza. L’imputato aveva utilizzato mezzi idonei allo scopo e la sosta presso i vicini non aveva inciso sulla regolarità dell’atto. 2 - 2 - Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all’avvenuto riconoscimento della circostanza aggravante della minore età della persona offesa. Solo dopo il colloquio con i vicini il ricorrente era venuto a conoscenza delle generalità del giovane. Ne deriva che prima non poteva sapere che L.R. fosse minorenne ed anche non imputabile. 2 - 3 - Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in riferimento alla omessa motivazione sulla doglianza relativa all’avvenuto risarcimento del danno proposta con il quinto motivo di appello. Considerato in diritto Il ricorso promosso nell’interesse del R. va accolto limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 6 cod. pen. Nel resto è infondato e va rigettato. 1 - Il primo motivo è infondato perché, come aveva rilevato la Corte territoriale, la consegna alle autorità non era avvenuta, come imposto dall’art. 383 cod. pen., senza ritardo . Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che la ratio del secondo comma dell’art. 383 cod. proc. pen., che prevede la facoltà di arresto da parte dei privati, è che questi consegnino l’arrestato alla polizia giudiziaria senza ritardo, e cioè nel più breve tempo possibile, in modo da evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona dell’arrestato. Determinante ai fini della legittimità dell’arresto è la circostanza che la persona arrestata non sia trattenuta dai privati, intervenuti nell’operazione, oltre il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della consegna agli organi di Polizia Sez. 5, n. 1603 del 04/05/1993, Di Stanislao, Rv. 195385 . Nel caso di specie, invece, l’imputato aveva condotto il giovane dai suoi vicini di abitazione per indagare sulle sue esatte generalità, compiendo pertanto attività che non gli competevano e che avevano ritardato la consegna dello stesso all’autorità. Oltre a ciò, l’imputato - aveva utilizzato mezzi di contenzione la cui necessità non era affatto provata aveva legato il giovane e l’aveva assicurato alla propria auto, con la medesima corda , il cui uso non gli era comunque consentito - anche dopo avere conosciuto le generalità del giovane, e la sua età, ne aveva mantenuto la restrizione fisica. 2 - L’ultima osservazione consente di ritenere infondata anche la doglianza attinente alla sussistenza della circostanza aggravante visto che, appunto, anche dopo avere conosciuto l’età del L.R. , il R. l’aveva mantenuto legato. 3 - La Corte territoriale, invece, nulla ha argomentato in ordine al motivo di appello relativo alla censura per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 6 cod. pen., un motivo che non era generico posto che in esso si era lamentata l’erroneità della decisione del primo giudice sia in riferimento al preteso ravvedimento dell’imputato, sia in relazione alla congruità della somma di denaro offerta a ristoro del danno. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della corte di appello di Caltanissetta. Rigetta nel resto il ricorso.