L’alcol-blow è valido anche senza avviso della facoltà di assistenza legale

Gli accertamenti non invasivi – come quelli realizzati tramite l’alcol-blow - volti a rilevare il tasso alcolico dei conducenti di veicoli a motore, non necessitano il previo avvertimento della facoltà di avvalersi del difesone di fiducia o d’ufficio.

Principio ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 47761/18, depositata il 19 ottobre. Ambigua validità dell’alcol-blow. In piena notte un automobilista viene fermato dall’Autorità locale per sottoporlo alla rilevazione del grado alcolico tramite alcol-blow un analizzatore digitale portatile e riutilizzabile per la misurazione del tasso alcolemico attraverso l’analisi del respiro, a cella elettrochimica , accertamento che ha condotto il conducente dinnanzi al Tribunale di Catania che ne ha riconosciuto dipoi la responsabilità del reato di guida in stato di ebrezza ex art. 186, comma 2, lett. c , d.lgs. n. 285/1992. Decisione ritenuta dall’imputato priva di logicità dato che nella fatidica notte le Autorità locali non gli avevano previamente chiesto se volesse avvalersi dell’assistenza difensiva, omissione che conduceva a una nullità e inutilizzabilità dell’esito dell’accertamento deduzione posta a fondamento del ricorso proposto ai Giudici di legittimità data la sostenuta violazione degli artt. 354 Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro e 356 Assistenza del difensore c.p.p Un’omissione legittima. Gli Ermellini hanno sottolineato la differenza invasiva prospettata dai diversi accertamenti che la Polizia giudiziaria può porre in essere nei confronti degli automobilisti in particolare è rilevante osservare che la sottoposizione all’alcol-blow, differentemente da quella effettuata tramite etilometro, non presenta la caratteristica dell’invasività data la funzione essenzialmente preliminare ad accertamenti maggiormente invadenti. Pertanto, gli accertamenti non invasivi, data la premessa funzione, non necessitano di un antecedente avviso di nominare un difensore a tutela della stessa persona sottoposta al controllo. Nel caso in esame, la Polizia giudiziaria ha correttamente svolto la rilevazione del tasso alcolemico sul conducente che, data la discrezione dell’accertamento, non richiedeva l’obbligo di dare avviso della facoltà di avvalersi alla difesa legale. Pertanto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dall’automobilista.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 luglio – 19 ottobre 2018, n. 47761 Presidente Tornesi – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1.La Corte di appello di Catania il 27 marzo 2018 ha integralmente confermato la decisione emessa il 15 ottobre 2015 con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, all’esito del giudizio abbreviato, ha ritenuto P.P. responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza art. 186, comma 2, lett. c, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , con l’aggravante dell’ora notturna, fatto commesso il omissis , condannando l’imputato alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore, affidandosi a tre motivi, con i quali denunzia violazione di legge tutti e tre i motivi e difetto motivazionale il primo . 2.1. Con il primo motivo, in particolare, censura violazione degli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione a quella parte della sentenza che disattende la eccezione, avanzata dalla difesa già sin dalla opposizione a decreto penale a suo tempo emesso e ribadita anche nei motivi di appello, circa la nullità / inutilizzabilità del risultato dell’alcooltest per mancanza del previo avviso circa il diritto all’assistenza difensiva, avviso che deriva dall’avere segnato con una crocetta l’apposito spazio NO su di un mero verbale precompilato, redatto in orario successivo ore 4.45 a quello dei due controlli sulla presenza di alcool nell’organismo prima verifica ore 4.24, con esito 1,88 grammi / litro seconda verifica alle ore 4.34, con esito 1.84 g / l la irregolarità era talmente evidente - osserva il ricorrente - che P.P. si è rifiutato di firmare il terzo verbale in ordine cronologico. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., di cui ricorrerebbero, ad avviso del ricorrente, nel caso di specie i presupposti. 2.3. Mediante l’ultimo motivo, infine, denunzia l’essere stata la sentenza di appello pronunziata nonostante la prescrizione fosse già maturata nel lasso temporale intercorso tra le decisioni di merito. Considerato in diritto 1.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.1.Quanto al primo motivo, è infondato. La Corte territoriale, infatti, ha adeguatamente spiegato p. 2 , in conformità alla decisione di primo grado p. 2 che, in relazione agli accertamenti non invasivi con l’apparecchiatura detta alcol-blow, non necessita il previo avvertimento, richiamando pertinente giurisprudenza di legittimità Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, P.G. in proc. Bianchi, Rv. 263025, secondo cui In tema di disciplina della circolazione stradale, la polizia giudiziaria non ha l’obbligo di dare avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia alla persona sottoposta agli accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove previsti dall’art. 186, comma terzo, cod. strada, in quanto gli stessi hanno funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali, restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all’art. 354 cod. proc. pen. , e che, quanto alla verifica successiva, essa è sicuramente avvenuta previo avviso delle facoltà difensive, come si desume dal contenuto del relativo verbale che, in effetti redatto dopo, è tutto impostato con riferimento a quanto accaduto pochi minuti prima accertamenti compresi così alla p. 2 della sentenza di appello . Si tratta di un accertamento in punto di fatto che risulta logico ed incensurabile in sede di legittimità. 1.2. Il secondo motivo è parimenti infondato, non risultando l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. richiesta dalla difesa né nelle conclusioni rassegnate in primo grado né nell’atto di appello. 1.3. In relazione, infine, alla prescrizione, si osserva che, risalendo il fatto al omissis e dovendosi calcolare anche la sospensione per due mesi e sedici giorni rinvio disposto all’udienza dell’11 gennaio 2018 , la prescrizione maturerà, ipoteticamente, il 21 luglio 2018 infatti omissis + 5 anni = omissis + 2 mesi e 16 giorni = omissis . 2.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.