Nulla la notificazione della citazione a giudizio riportante un cognome errato dell’imputato

L’erronea indicazione delle generalità dell’imputato, con conseguente nullità della notifica, impone al giudice di ordinare la rinnovazione della notificazione dell’atto una volta sanato il vizio.

Principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 47470/18, depositata il 18 ottobre. Una questione di certezza e accuratezza. La finalità della notificazione degli atti di impulso processuale è quella di far conoscere al destinatario il contenuto di dette scritture proposito contestato dall’imputato che, nonostante non avesse correttamente ricevuto la notificazione dell’atto di citazione data la scorrettezza grammaticale del suo cognome riportato nell’atto, è stato tratto a giudizio a seguito di un’opposizione a decreto penale di condanna per il reato ex art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente d.lgs. n. 81/2008, decreto di citazione notificato tuttavia presso il domicilio eletto. Dato il mancato rinnovo del decreto di citazione, censura decisa nei precedenti gradi di giudizio, e il conseguente rigetto dell’eccezione di nullità di detto documento, l’imputato ricorre in Cassazione deducendo la falsa applicazione dell’art. 179 Nullità assolute c.p.p L’obbligo di rinotifica. Gli Ermellini hanno ribadito l’autonomia delle vicende sussistenti nel caso concreto la scorretta indicazione del cognome dell’imputato e la notificazione avvenuta presso il domicilio eletto. È di preliminare importanza sottolineare che la notificazione presso il domicilio correttamente eletto, non sana il vizio inerente le generalità della parte presente nella notifica del decreto di citazione infatti, il giudice di merito una volta rilevata l’errata indicazione dei dati dell’imputato deve predisporre una nuova notificazione dell’atto con gli estremi corretti, come predisposto dall’art. 420, comma 2 Costituzione delle parti c.p.p. data l’evidente nullità della precedente notifica ex art. 171 Nullità nelle notificazioni c.p.p Nel caso in esame, il giudice avrebbe dovuto pertanto considerare l’erronea indicazione nella notifica diretta dell’imputato, sebbene avvenuta nel domicilio eletto, predisponendone la correzione e una prossima notificazione così da creare una seria certezza per il destinatario dell’atto processuale. In conclusione, i Giudici di legittimità decidono per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale territoriale.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 settembre – 18 ottobre 2018, n. 47470 Presidente Sarno – Relatore Semeraro Ritenuto in fatto 1. Il difensore di N.I. ha proposto appello avverso la sentenza del 2 novembre 2017 del giudice del Tribunale di Civitavecchia che ha condannato l’imputato alla pena di Euro 300 di ammenda per il reato ex articolo 18 del d.lgs. n. 81 del 2008. Ha premesso il difensore che l’imputato è stato tratto a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna. 1.1. Con il primo motivo la difesa ha eccepito la nullità degli atti per difetto di notifica all’imputato. Rileva la difesa che il decreto di citazione a giudizio fu inviato per la notifica con il cognome errato dell’imputato. Il cognome dell’imputato era infatti indicato in N. anziché quello corretto di N. . Rileva la difesa che le 2 notifiche effettuate all’imputato presso il domicilio eletto sono risultate entrambe negative perché l’imputato è risultato sconosciuto all’indirizzo. Per la difesa nel corso del processo su richiesta del pubblico ministero è stata disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto di citazione. La richiesta della difesa di rinotificare il decreto di citazione a giudizio è stata però rigettata così come l’eccezione di nullità. Il rigetto dell’eccezione è stato poi riproposto nella motivazione della sentenza. Per la difesa che sussiste la nullità dedotta perché entrambe le notifiche sono state seguite con il cognome errato da qui la dichiarazione che l’imputato era sconosciuto al domicilio eletto. Dunque, per la difesa l’imputato non ha avuto conoscenza del decreto di citazione a giudizio senza sua colpa, con conseguente nullità della notifica ai sensi dell’articolo 179 cod. proc. pen 1.2. Con il secondo motivo la difesa ha dedotto la mancata assoluzione dell’imputato e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. La Corte di Appello di Roma rilevato che l’imputato era stato condannato alla sola pena dell’ammenda, trattandosi di sentenza non appellabile, ha disposto la trasmissione degli atti alla corte di cassazione. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è fondato. 1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, nel caso in cui il decreto che dispone il giudizio - ed analoghe considerazioni valgono per gli analoghi atti di impulso processale, come il decreto di citazione a giudizio emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna nel rito monocratico - rechi delle generalità errate, il giudice è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenziali, disponendo la correzione delle generalità e, nell’ipotesi di incidenza sulla ritualità della notificazione, deve anche ordinare la rinnovazione della citazione quando sia probabile che l’imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza cfr. in tal senso Cass. Sez. 2, n. 50679 del 18/11/2014, Jarnub, Rv. 261323 . L’erronea indicazione delle generalità può infatti creare una seria e concreta ed assoluta incertezza sull’effettivo destinatario dell’atto con conseguente nullità ex art. 171 cod. proc. pen. ed obbligo per il giudice ex art. 420 comma 2 cod. proc. pen. di ordinare la rinnovazione della notificazione della citazione di cui dichiara la nullità. Ciò che rileva infatti, in presenza di un errore nelle generalità del destinatario dell’atto, è il raggiungimento dello scopo, che l’atto giunga comunque alla conoscenza del suo destinatario. Cfr. Cass. Sez. 3, n. 42978 del 08/07/2015, Bozzo, Rv. 265062 che ha affermato che non è affetta da nullità la notificazione del decreto di citazione a giudizio quando l’atto rechi, per mero errore materiale, l’indicazione di un nome di battesimo dell’imputato diverso da quello vero e, però, sia stato ricevuto dall’effettivo destinatario, con la conseguenza che l’inesattezza in questione può essere emendata attraverso il ricorso alla procedura per la correzione degli errori materiali. 1.2. Risulta dagli atti che la notifica del decreto di citazione a giudizio, dopo l’opposizione al decreto penale di condanna, è avvenuta presso il domicilio eletto il decreto riportava però il cognome errato dell’imputato. Dalla relata di notifica risulta che l’ufficiale postale non ha eseguito la notifica dando atto che all’indirizzo indicato l’imputato N. risultava sconosciuto. Orbene, una volta rilevato l’errore nell’indicazione del cognome dell’imputato - N. e non quello corretto N. - il giudice avrebbe dovuto prendere atto dell’incertezza della omessa notifica, perché l’ufficiale giudiziario ha cercato per due volte al domicilio eletto un soggetto con il cognome N. , non N. , e non è certo che egli abbia verificato l’assenza di cognomi assonanti. Né la successiva notifica ex art. 161 cod. proc. pen. al difensore può sanare la nullità della notifica. 2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio si dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Civitavecchia per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Civitavecchia per l’ulteriore corso.