Fuochi pirotecnici vicino allo stadio: tifoso condannato

Fatale un controllo ai danni di un supporter juventino nei dintorni di ‘San Siro’, poco prima di un match Milan-Juve. A inchiodare il tifoso sono le analisi effettuate dalla Polizia scientifica. Evidente il pericolo rappresentato dal materiale sequestrato. Irrilevante il fatto che esso non sia poi stato portato all’interno dello stadio.

Sanzionato il tifoso che allo stadio non si accontenta di festeggiare la vittoria della propria squadra con una ‘sciarpata’, ma punta su qualcosa di esplosivo. Chiuso in Cassazione il procedimento relativo a un supporter della Juve, beccato con materiale pirotecnico fuori dallo stadio ‘San Siro’ di Milano, poco prima dell’inizio della partita tra il Milan e i bianconeri di Torino. Definitiva la condanna, confermata così come pronunciata in Appello. Evidente il potenziale pericolo connesso alla condotta tenuta dal tifoso. Irrilevante il fatto che il materiale non sia stato portato all’interno dell’impianto sportivo, e priva di fondamento la linea difensiva adottata dall’uomo e finalizzata a sostenere che egli avrebbe utilizzato quei fuochi solo in caso di vittoria della propria squadra del cuore Cassazione, sentenza n. 47479/2018, Sezione Terza Penale, depositata il 18 ottobre . Pericolo. Ricostruito nei dettagli l’episodio incriminato l’uomo è stato beccato, fuori da ‘San Siro’, assieme a un amico, in possesso di materiale esplosivo , cioè 9 fuochi pirotecnici di forma cilindrica con una miccia di 10 centimetri, contenenti polvere nera esplodente, non riportanti i dati inerenti alla fabbricazione e non sottoposti alle verifiche di sicurezza 5 torce illuminanti segate 3 petardi . Inevitabile il processo, che si conclude con una condanna, sia in primo che in secondo grado. Evidente per i Giudici la gravità del comportamento tenuto dall’uomo. Egli però prova a difendersi e propone ricorso in Cassazione, negando la pericolosità del materiale sequestratogli e spiegando che, comunque, quei fuochi pirotecnici, comprati per strada erano destinati a festeggiare l’eventuale vittoria della Juventus . Queste obiezioni non convincono i Giudici del ‘Palazzaccio’, i quali confermano la condanna del supporter bianconero. Secondo i magistrati, innanzitutto, non vi sono dubbi sulla pericolosità dei fuochi pirotecnici a questo proposito, le analisi della Polizia scientifica hanno accertato che la polvere nera costituiva un miscuglio di sostanze di natura esplodente, che, se accese e lanciate, detonavano con fragore dopo qualche secondo . Allo stesso tempo, è sufficiente, viene osservato, che il possesso del materiale sia idoneo a cagionare un pericolo , come in questo caso, per arrivare a una condanna. Irrilevanti, di conseguenza, il mancato trasporto del materiale all’interno dello stadio e la mancata esplosione .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 settembre – 18 ottobre 2018, n. 47479 Presidente Sarno – Relatore Macrì Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 28.2.2018 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Milano in data 25.11.2015 che aveva condannato, per quanto qui d'interesse, Mo. Fi. alle pene di legge, per i reati di cui al capo A art. 110 cod. pen., 9, 10, 12, comma 1 e 2, L. 497/1974, perché in luogo adiacente allo stadio San Siro, nell'imminenza della partita Milan-Juve, aveva portato del materiale esplosivo e cioè nove fuochi pirotecnici di forma cilindrica con una miccia di cm 10 contenente polvere nera esplodente, da classificarsi esplosivo, perché non riportanti i dati inerenti alla fabbricazione e perché non sottoposti alle verifiche di sicurezza, previste dalla legge, con l'aggravante di aver commesso il fatto in due persone ed in un luogo in cui era in corso un'adunanza di persone nonché del capo B , art. 110 cod. pen., 6-ter L. 401/1989 e successive modifiche, perché, in concorso tra loro, avevano detenuto nelle stesse circostanze di luogo e di tempo di cui sopra, artifici pirotecnici, e cioè 5 torce illuminanti riportanti la scritta Mr. Light 1 F.D.F. segate, 3 petardi chiusi di tipo Super Cobra 6, entrambi in Milano il 2.3.2014, ritenuto assorbito il reato del capo A nel reato del capo B . 2. Con il primo motivo, l'imputato deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c , cod. proc. pen., per inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine ad un motivo d'appello. Il Giudice aveva escluso la natura esplosivo-micidiale del materiale, definendolo al più come esplodente. La Corte territoriale aveva condiviso quest'impostazione, senza fornire motivazione sul punto, ed aveva taciuto sull'argomento volto a confutare l'appartenenza degli oggetti sequestrati all'elenco indicato all'art. 6-ter, comma 1, che comprendeva razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o gas visibile, bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o atti ad offendere. Il Consulente tecnico aveva precisato che la relazione tecnica d'indagine sugli esplosivi, redatta dalla Polizia scientifica il 17.9.2014 e la relazione di servizio redatta dall'Ufficio artificieri antisabotaggio della Questura di Milano in data 21.11.2014 non permettevano un raffronto con gli artifici pirotecnici a norma e che la relazione tecnica d'indagine sugli esplosivi, per come redatta, non era esaustiva e si presentava inidonea a dimostrare, dal punto di vista scientifico, la capacità esplodente del materiale sequestrato inoltre la relazione degli artificieri non era in grado, per come formulata, di condurre al sicuro accertamento della potenzialità lesiva del materiale sequestrato. Nonostante lo specifico motivo d'appello, la Corte territoriale non aveva esaminato gli argomenti difensivi ed aveva apoditticamente affermato la natura esplodente dei manufatti sequestrati, contravvenendo all'obbligo imposto dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., in relazione all'art. 6-ter L. 401/1989 e dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen. A fronte della qualificazione del fatto come reato di pericolo astratto, la Corte territoriale aveva omesso la lettura dei fatti rispetto al contesto specifico in cui si erano svolti. Egli aveva dichiarato di aver comprato per strada i fuochi pirotecnici per festeggiare l'eventuale vittoria della Juventus. La sentenza impugnata non aveva chiarito se l'uso dei beni sequestrati avrebbe costituito una seppur potenziale offesa per le persone presenti, a seguito dello svolgimento della partita ed all'atto dell'eventuale ed ipotetico impiego dei fuochi. Contesta che la Corte territoriale, dietro il paravento del reato di pericolo astratto, aveva sorvolato sulla valutazione della portata offensiva del suo comportamento. Considerato in diritto 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha mostrato convinta e piena adesione alla sentenza di prime cure, perché le analisi della Polizia scientifica avevano evidenziato come la polvere nera costituisse un miscuglio di sostanze di natura esplodente, che, se accese e lanciate, dopo qualche secondo, detonavano con fragore, donde nessun dubbio sulla natura esplodente, tanto che il Giudice di prime cure aveva correttamente derubricato il reato del capo A in quello previsto dall'art. 678 cod. pen., con assorbimento nel più grave reato del capo B . Sul capo B ha osservato che, essendo un reato di pericolo astratto, bastava che il possesso del materiale fosse idoneo a cagionare un pericolo, com'era nella specie, e che la detenzione fosse in occasione di una manifestazione sportiva. Di qui l'irrilevanza del mancato trasporto del materiale all'interno dello stadio o della mancata esplosione. La decisione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il reato è integrato dal possesso di fuochi d'artificio o altri oggetti contundenti in occasione delle manifestazioni sportive Cass., Sez. 3, n. 1988/15, PM in proc. Coletta e altri, Rv 261788 , purché vi sia un rapporto di causalità con lo svolgimento di queste ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 31387/15, Baraldi, Rv 264244 en. 1767/17, Flore, Rv 269085 , a prescindere dal danno. La tesi difensiva secondo cui il materiale sequestrato non era ricompreso nell'elenco dell'art. 6-ter L. 401/1989 è stata smentita non solo dalla Relazione tecnica d'indagine sugli esplosivi del 17.9.2014, specificamente citata dalla Corte territoriale, che ha accuratamente risposto alla censura sul punto, ma anche dalle stesse dichiarazioni dell'imputato rese in sede d'interrogatorio, recanti l'ammissione dell'acquisto dei fuochi per festeggiare la vittoria della Juventus. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.