Amichevole secondaria e poco pubblicizzata, il tifoso non si presenta in commissariato: condanna evitabile

Necessario un nuovo giudizio in Appello. Riflettori puntati in particolare sul fatto che il tifoso, soggetto a ‘Daspo’, possa non avere avuto contezza del match che vedeva impegnata la squadra del cuore.

Amichevole secondaria per la propria squadra del cuore, per giunta contro una formazione giovanile. Match sicuramente non di spicco e, quindi, si presume, poco pubblicizzato. Proprio questi dettagli possono salvare il tifoso che, sottoposto a ‘Daspo’, contrariamente a quanto impostogli, non si è presentato presso il locale commissariato di Polizia in occasione della partita Cassazione, sentenza n. 45251/2018, Sezione Terza Penale, depositata il 9 ottobre 2018 . Amichevole. Ricostruita la vicenda, i giudici, prima in Tribunale e poi in Corte d’appello, hanno condannato il tifoso – di una squadra campana – a un anno di reclusione e 10mila euro di multa per avere violato le prescrizioni fissate dal ‘Daspo’ che lo aveva colpito. Più precisamente, è stato appurato che l’uomo aveva contravvenuto alla prescrizione di recarsi presso il locale commissariato in occasione della partita tra la sua squadra del cuore e la formazione ‘Primavera’ di una società di ‘serie A’, partita che era, in sostanza, un’amichevole di appeal pari a zero. E proprio quest’ultimo dettaglio spinge i giudici della Cassazione a mettere in discussione la condanna pronunciata in Appello. In sostanza, i magistrati si soffermano sulla presunta non conoscibilità della partita , catalogata come amichevole estiva e, probabilmente, poco pubblicizzata. E a questo proposito essi aggiungono che è fragile il richiamo – fatto dai giudici di secondo grado – al fatto che il tifoso ha l’obbligo di informarsi sulle date in cui la squadra è impegnata in competizioni sportive . Necessario perciò un nuovo processo in Appello, tenendo presenti non solo le osservazioni fatte dalla Cassazione ma anche l’obiezione mossa dal tifoso, secondo cui si corre il rischio di imporre l’obbligo di contattare quotidianamente la società calcistica per evitare ogni possibilità di condanna.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 giugno – 9 ottobre 2018, n. 45251 Presidente Cavallo – Relatore Galterio Ritenuto in fatto Con sentenza in data 10.5.2017 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Torre Annunziata che aveva condannato Nu. Sa. alla pena di un anno di reclusione ed Euro 10.000 di multa ritenendolo responsabile del reato di cui all'articolo 6 L. 401/1989 per essersi in costanza del divieto di accedere agli stadi allorquando vi siano competizioni calcistiche cui prende parte la squadra del Turris, aveva contravvenuto alla prescrizione di recarsi presso il locale commissariato di P.S. in occasione della partita Turris-Napoli primavera disputata in data 1.12.2010. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'articolo 6 L.401/1989 e al vizio motivazionale, la responsabilità ascritta all'imputato per non essersi presentato al locale Commissariato in un'unica occasione in cui veniva disputata dalla squadra del Turris una partita amichevole, per nulla pubblicizzata, con la compagine del Napoli primavera, di cui questi non poteva essere a conoscenza tanto più che l'incontro si era svolto durante il mese di agosto al di fuori del campionato e che di fatto costituiva solo un allenamento di preparazione al prossimo torneo calcistico. Deduce che poiché, a differenza di quelle ufficiali, le partite amichevoli possono essere decise senza una preventiva programmazione in relazione alle momentanee disponibilità delle squadre e dell'impianto sportivo, non poteva ritenersi esigibile l'obbligo di presentazione a carico del sottoposto, il quale avrebbe dovuto altrimenti contattare quotidianamente la società calcistica Considerato in diritto Il ricorso deve ritenersi fondato. Va invero premesso che secondo il consolidato orientamento formatosi in seno a questa Corte in tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l'obbligo di comparire personalmente presso un ufficio o comando di polizia è applicabile a tutti gli incontri che siano individuabili con certezza ed in concreto dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata organizzazione, dovendo conseguentemente rimanere escluse solo le gare decise in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza preventiva programmazione, e, come tali, non previamente conoscibili Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014 - dep. 09/06/2014, Valeri, Rv. 259659 Sez. 3, n. 35557 del 11/05/2017 - dep. 19/07/2017, Zazzaro, Rv. 270788 . L'eccepita non conoscibilità da parte dell'imputato della partita in occasione della quale era incorso nella violazione dell'obbligo di presentazione presso il commissariato di residenza, imponeva, essendo riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata che l'incontro calcistico disputato fosse una manifestazione amichevole peraltro svoltasi in pieno periodo estivo, la specifica dimostrazione della sua preventiva pubblicizzazione. Dal momento che il reato de quo, in quanto delitto, è caratterizzato dal dolo, occorre ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo la certa individuabilità delle gare per le quali il divieto operi, gare che ove di natura amichevole, non necessariamente sono caratterizzate, a differenza degli incontri ufficiali, dalla anticipata programmazione tanto più allorquando vengano disputate fuori dal campionato e si tratti di compagini poco più che dilettantistiche. Nessuna motivazione è stata resa sul punto dalla Corte partenopea, limitatasi ad affermare che grava sul sottoposto l'obbligo di informarsi sulle date in cui la squadra per la quale operano le prescrizioni poste a suo carico dal DASPO è impegnata in competizioni sportive, senza tuttavia chiarire, al fine di escludere l'assunto difensivo se, e con quale anticipo fosse stata pubblicità all'evento. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.