Per l’aggravamento della misura il giudice non può prescindere dalla verifica motivata circa la lesione concreta del divieto

L’art. 6 della l. n. 401/1989 prevede il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. La ratio di tale ordito normativo risiede nell’esigenza di evitare contatti pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico e non nel divieto di far assistere i soggetti alle partite . Il DASPO, infatti, ha natura di misura di prevenzione atipica la libertà personale, pertanto, deve essere limitata nei limiti strettamente necessari a soddisfare la finalità ontologica del provvedimento.

La Terza Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 43575/2018, depositata il 2 ottobre u.s., si pronuncia in tema del DASPO, con specifici rilievi riguardo ai presupposti legittimanti l’adozione di un provvedimento di aggravamento ex articolo 6, comma 5, l. n. 401/1989. La quaestio. Il GIP presso il Tribunale di Caltanissetta convalidava i provvedimenti di aggravamento dei DASPO emessi dal Questore in sede a carico di due soggetti, per la ritenuta violazione delle disposizioni restrittive nei giorni 11 e 25 febbraio 308. Con l’aggravamento veniva disposto in capo ai prevenuti l’ordine di comparizione personale presso il locale comando di polizia al ventesimo munito di ogni tempo delle partite disputate dalla squadra SSD Città di Gela. Avverso il provvedimento di convalida ricorrono per Cassazione i due intimati per il mezzo del proprio difensore, deducendo una serie di motivi di doglianza, tra cui trova accoglimento quello relativo alla contestata violazione di legge con riferimento all’articolo 6, comma 5, l. n. 401/1989 e artt. 13 e 16 Cost., nonché all’assenza ed illogicità della motivazione. In particolare - lamenta la difesa – l’ordinanza pronunciata dal GIP violerebbe l’articolo 6 l. n. 401/1989, atteso che siffatta norma di legge non consente di vietare di frequentar una casa privata. La libertà di circolazione, secondo la ratio normativa, può essere compromessa solo laddove proiettata verso l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico. La violazione posta alla base dell’aggravamento del DASPO non può mai scaturire da un automatismo di giudizio, dovendo il giudicante verificare, di volta in volta, l’effettiva violazione del divieto in tal senso, Cass. Pen., Sez. III, n. 28067/2016 . Ciò posto, ed atteso che l’aggravamento veniva richiesto per i due destinatari in quanto notati su di un balcone e su una terrazza privata di uno stabile vicino allo stadio nei giorni 11 e 25 febbraio 2018 in concomitanza con incontri della squadra cittadina , secondo i ricorrenti non può in nessun modo dirsi integrata la violazione del divieto già disposto a loro carico. Evitare contatti pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico. I Giudici della Terza Sezione avallano la censura della difesa nei segmenti sopra delineati. Il provvedimento di aggravamento del DASPO adottato dal GIP risulta sfornito di una motivazione adeguata, con precipuo riferimento alla presenza dei due soggetti all’interno di una casa privata. Invero, l’articolo 6 l. n. 401/1989 prevede il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. La ratio di tale ordito normativo risiede nell’esigenza di evitare contatti pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico e non nel divieto di far assistere i soggetti alle partite . Il DASPO, infatti, ha natura di misura di prevenzione atipica pertanto, la libertà personale deve essere limitata nei limiti strettamente necessari a soddisfare la finalità ontologica del provvedimento. In ragione di tali osservazione – e in virtù dell’omessa motivazione dell’ordinanza impugnata sulla concreta lesione del divieto posto alla base del DASPO – la Corte di Cassazione annulla il provvedimento e rinvia al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 luglio – 2 ottobre 2018, n. 43575 Presidente Lapalorcia – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del 10 marzo 2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanisetta ha convalidato i provvedimenti di aggravamento dei DASPO del Questore di Caltanissetta, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, a carico di M.A. e di M.M. , del 7 marzo 2018 con il provvedimento di aggravamento, scaturito dalla violazione del DASPO nei giorni 11 e 25 febbraio 2018, si era disposta la comparizione personale dei due intimati presso il locale comando di polizia, al ventesimo minuto di ogni tempo delle partite disputate dalla squadra omissis . 2. Ricorrono per cassazione i due destinatari dei provvedimenti del Questore, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p 2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge 401 del 1989 art. 178 e 179 cod. proc. pen. e art. 24 della costituzione , in relazione ai presupposti di legittimità del provvedimento di convalida emesso prima delle 48 ore concesse per memorie ed osservazioni. I provvedimenti del Questore sono stati notificati alle ore 9,55 per M.M. e alle ore 10,32 per M.A. dell’8 marzo 2018. Il giudice ha fissato la convalida per le ore 9,30 del 10 marzo 2018. Dal momento della notifica dei provvedimenti al momento dell’udienza di convalida è decorso un termine inferiore alle 48 ore previste per il diritto di difesa, dall’art. 6 legge 401/1989. Il provvedimento di convalida quindi deve ritenersi invalido, e deve essere annullato. Infatti gli interessati, ove convocati per l’udienza in cui si tratterà la richiesta di convalida proposta in loro danno, possono fruire quale loro termine a difesa solo del tempo che corre dalla ricezione della notifica fino al momento della comparizione. 2.2. Violazione di legge, art. 6, commi 1, 2 e 5, legge 401/1989, 13 e 16 della Costituzione inesistenza ed illogicità manifesta della motivazione, in relazione all’insussistenza dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento del Questore. Il provvedimento di convalida del giudice deve effettuare un effettivo controllo di tutti i presupposti del provvedimento del Questore S.U. 44273/2004 . Nel caso in giudizio i provvedimenti del Questore non contengono la specificità degli incontri calcistici e dei luoghi dove i ricorrenti non avrebbero potuto accedere. La mancanza di tale specificità nei provvedimenti originari del 1/02/2018 inficia anche il successivo aggravamento del 7 marzo 2018. Il G.I.P. doveva pertanto controllare e motivare sulla legittimità dei DASPO, del 1 febbraio 2018. La norma, infatti, richiede che il divieto di accesso sia adottato col necessario riferimento a manifestazioni sportive specificamente indicate. Un’indicazione vaga comporterebbe un onere di ricerca delle manifestazioni sportive vietate irragionevole. È chiaro che l’illegittimità dei DASPO del 1 febbraio 2018 inficia irrimediabilmente anche gli aggravamenti, oggetto di specifica convalida oggi impugnata per cassazione. Non essendo determinabile la portata del divieto, quanto alle manifestazioni sportive oggetto del divieto, non è possibile determinare la violazione nei giorni 11 e 25 febbraio 2018. Inoltre, nei DASPO, non erano indicati i luoghi, diversi dagli impianti sportivi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, a cui si estendeva il divieto di accesso. Il successivo aggravamento del DASPO sarebbe stato determinato dal fatto che i due ricorrenti sarebbero stati notati su di un balcone, e su una terrazza privata, di uno stabile vicino allo stadio, nei giorni 11 e 25 febbraio 2018, in concomitanza con incontri della omissis . I luoghi, diversi dagli impianti sportivi in cui si svolgono le manifestazioni, a cui può essere esteso il divieto, sono solo quelli oggetto di trasporto, transito, sosta di tutti quelli che partecipano alle manifestazioni. La norma è rivolta ad evitare contatti con le persone partecipanti alla manifestazione sportiva. È una disposizione per l’ordine pubblico e ogni sacrificio, ai diritti dei singoli, deve essere strumentale e necessario allo scopo di evitare disordini tutela della sicurezza . Conseguentemente un edificio privato, inaccessibile al pubblico, non può mai essere oggetto del divieto legislativo di cui all’art. 6, legge 401/1989. La norma si riferisce esclusivamente ai luoghi aperti al pubblico, e nello specifico, interessati dalla sosta, trasporto o circolazione di partecipanti alle manifestazioni sportive. Il G.I.P. nell’ordinanza oggi impugnata non ha compiuto assolutamente il controllo in oggetto. Non si contestano, per non sconfinare in questioni di merito, i motivi della presenza negli immobili in questione dei due ricorrenti, ma tale profilo, nulla ha a che vedere, con l’onere del giudice di verificare i presupposti normativi del divieto ritenuto violato. 2. 3. Violazione di legge, art. 6, comma 5, legge 401/1989, 13 e 16, Costituzione assenza ed illogicità della motivazione sul punto. Il G.I.P. con l’ordinanza in oggetto ha violato l’art. 6, comma 5, legge 401/1989 che non consente di vietare di frequentare una casa privata. La libertà di circolazione dovrebbe essere causalmente collegata a soddisfare esigenze di tutela dell’ordine pubblico. Conseguentemente non si può ritenere violato il divieto violazione che è stata la causa dell’aggravamento dei DASPO. Nessun automatismo infatti è possibile tra una pretesa violazione del divieto e l’aggravamento della misura il giudice deve, infatti, verificare l’effettiva violazione del divieto Sez. 3, n. 28067/2016 . Hanno chiesto quindi l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Delia Cardia, ha chiesto, con note scritte, il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato relativamente al motivo sulla mancanza di motivazione sulla violazione del DASPO per la presenza dei due ricorrenti in una casa privata infondato nel resto. 5. Relativamente alla violazione del termine a difesa di 48 ore, si deve rilevare l’infondatezza del motivo, in quanto il termine è stato rispettato. Rileva, infatti, il termine di deposito del provvedimento, e non l’eventuale termine di comparizione per l’udienza fissata dal Giudice. Nel caso i provvedimenti del Questore sono stati notificati l’8 marzo 2018 alle ore 9,55 e 10,32. Il provvedimento impugnato risulta depositato il 10 marzo 2018 alle ore 11,36, come da attestazione di deposito della cancelleria, in calce all’ordinanza. L’art. 6, terzo comma, legge 13 dicembre 1989, n. 401, prevede la cessazione dell’efficacia della misura disposta dal Questore se nelle 48 ore successive, alla notifica, il P.M. non chiede la convalida, o se il giudice nelle successive 48 ore non dispone la convalida. Conta, quindi, l’ora e la data di emissione della convalida. La giurisprudenza ha, poi, specificato che il termine - minimo concesso all’interessato per depositare memorie e deduzioni al Giudice non può essere inferiore al termine di 48 ore, previsto dalla legge per il P.M. per la richiesta di convalida Il termine concesso all’interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento. In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza intervenuta ancor prima della presentazione della richiesta di convalida del P.M., dichiarando cessata l’efficacia del provvedimento del Questore conf., sez. III, n. 20777, 20779 e 20782 del 2010, non massimate Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010 - dep. 03/06/2010, Marcassoli, Rv. 24718201 vedi anche Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015 - dep. 23/12/2015, Murari, Rv. 26728101 . Nel caso in giudizio, però il Giudice aveva disposto la comparizione delle parti, e per i ricorrenti è rilevante l’ora della comparizione, non già quella del deposito del provvedimento di convalida. L’udienza partecipata non è prevista come obbligo dalla norma, e la sua fissazione amplia le garanzie di difesa delle parti vedi sul punto Sez. 3, del 20 luglio 2016, n. 31040 , che oltre alle memorie scritte possono difendersi anche oralmente. La ratio della norma, è quella di consentire all’interessato di presentare memorie fino all’emissione del provvedimento. Il termine rilevante è, quindi, quello del deposito del provvedimento, poiché fino a tale data ora le parti interessate possono presentare le loro osservazioni. L’eventuale fissazione di un’udienza partecipata amplia le possibilità di difesa, ma non incide sulla violazione del termine per la difesa, in quanto le parti avevano la facoltà di presentare memorie fino al deposito del provvedimento. Può conseguentemente esprimersi il seguente principio di diritto Nel giudizio di convalida del provvedimento applicativo della misura di prevenzione di cui all’art. 6 della legge n. 401 del 1989 deve essere riconosciuto all’interessato un termine non inferiore a 48 ore per l’esercizio del diritto di difesa, decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, fino all’ora del deposito del provvedimento di convalida l’eventuale fissazione di un’udienza partecipata, facoltativa, prima della scadenza delle 48 ore non comporta la violazione del termine delle 48 ore, poiché è possibile depositare memorie al giudice fino all’emissione del provvedimento di convalida . 6. Anche il motivo sull’assenza di specificità degli incontri calcistici, e dei luoghi dove i ricorrenti non avrebbero potuto accedere, è infondato. La determinatezza degli obblighi, che qui rileva, è solo quella relativa all’ordine di presentazione alla P.G., mentre per il divieto di accesso la questione riguarda profili amministrativi In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, solo la misura impositiva dell’obbligo di presentazione alla autorità di polizia è soggetta al controllo del giudice per le indagini preliminari, mentre nessuna convalida il giudice deve e può effettuare in ordine al divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, attesa la natura esclusivamente amministrativa di tale provvedimento Sez. 3, n. 10977 del 28/01/2016 - dep. 16/03/2016, P.M. in proc. Balducci, Rv. 26648801 . Inoltre, deve osservarsi, comunque, che, In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l’obbligo di comparire presso un ufficio o comando di polizia è applicabile anche alle gare amichevoli che siano individuabili con certezza dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata programmazione e pubblicizzazione attraverso i normali mezzi di comunicazione, restando conseguentemente esclusi gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011 - dep. 03/03/2011, Fratea, Rv. 249363 Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014 - dep. 09/06/2014, Valeri, Rv. 259659 . Sul punto del resto il ricorso risulta generico, solo teorico, limitandosi a sostenere una lesione in astratto dei diritti dei ricorrenti. 7. Risulta invece fondato l’ultimo motivo, l’assenza di motivazione adeguata, sulla violazione del DASPO, in relazione alla presenza dei due ricorrenti in una casa privata, adiacente allo Stadio, dove si sono disputate le partite. La ratio della norma, art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, che prevede il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistano alle manifestazioni medesime, deve rinvenirsi nell’esigenza di evitare contatti umani pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico e non nel divieto di far assistere i soggetti alle partite . In considerazione della natura della misura, di prevenzione atipica vedi Sez. 3, 10 ottobre 2017, n. 46457, Cairo , la libertà personale deve essere limitata solo per quanto necessario alla ratio della misura. L’ordinanza impugnata, invece, analizza esclusivamente la presenza sul balcone al fine di assistere alla partita di calcio, ma non anche la lesione concreta del divieto di evitare contatti umani pericolosi, per la sicurezza e l’ordine pubblico. I ricorrenti, infatti, nel ricorso per cassazione, non escludono che la loro presenza era determinata dall’esigenza di vedere la partita Tale profilo, su cui qui non ci si intende soffermare per evitare il rischio di inoltrarsi in questioni di merito, nulla però ha a che fare con l’onere di verificare la sussistenza dei presupposti normativi, tutti, e della rispondenza ai parametri normativi, degli atti amministrativi oggetto di convalida giudiziale , ma ritengono che la presenza in una casa privata non abbia comportato la violazione del divieto. Manca nell’ordinanza impugnata la motivazione, in fatto, sulla concreta possibilità di contatti personali con gli spettatori in entrata ed in uscita dallo stadio, in relazione alla conformazione dei luoghi e agli orari se accertati di entrata ed uscita dall’abitazione privata dei due ricorrenti se in concomitanza con l’arrivo, ed il deflusso degli spettatori . Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto In considerazione della natura di prevenzione atipica, dei divieti di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistano alle manifestazioni medesime, deve accertarsi in concreto il pericolo di reali contatti personali con gli spettatori, in entrata ed in uscita dallo Stadio, non essendo sufficiente accertare la visione della partita da una casa privata, sita vicina allo stadio . Sul punto, quindi, il provvedimento deve annullarsi con rinvio per nuovo esame, dichiarando sospesa l’efficacia del provvedimento del Questore, limitatamente all’obbligo di presentazione. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’obbligo di presentazione con rinvio al Tribunale di Caltanisetta ufficio G.I.P. per nuovo esame. Dichiara sospesa l’efficacia dei provvedimenti del Questore di Caltanisetta in data 7-3-2018 limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Caltanisetta.