Ebbrezza alla guida: il lieve tasso alcolemico esclude la punibilità, nonostante un vecchio precedente

Valorizzando gli elementi del caso di specie, ovvero un tasso alcolemico pari a 1,10 g/l e l’assenza di abitualità stante la presenza di un precedente specifico ormai risalente nel tempo, la Corte d’Appello di Venezia ha assolto l’imputato dal reato di guida in stato di ebbrezza.

Il caso. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 1989/18 depositata il 5 giugno, ha ribaltato la sentenza con cui il GUP di Treviso aveva dichiarato l’imputato responsabile per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’ora notturna, condannandolo alla pena di 20 giorni di arresto e mille euro di ammenda, con sospensione condizionale e sospensione della patente di guida per 8 mesi. L’appellante chiede al giudice di seconde cure l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto alla luce del tasso alcolemico riscontrato e dell’assenza di pericolo o danno per la collettività. Applicabilità della causa di esclusione della punibilità. La doglianza trova condivisione da parte della Corte d’Appello che riconosce dunque l’applicabilità dell’art. 131- bis c.p. nel caso di specie. Il tasso di intossicazione alcolemica, accertato mediante etilometro, risulta infatti pari a 1,10 g/l sia alla prima prova che alla seconda prova. Precisa poi la Corte che non può essere eccessivamente enfatizzata e d’altro canto non è preclusiva, alla luce del dettato del capoverso dell’art. 131- bis c.p., che richiede più di un precedente specifico perché si possa parlare di abitualità la presenza di un precedente specifico dato che lo stesso è assai risalente ed oramai non più presente nel certificato del casellario . Valorizzando entrambi gli elementi, la Corte territoriale riforma la sentenza impugnata e assolve l’imputato dal reato a lui ascritto in quanto non punibile ex art. 131- bis c.p

Corte d’Appello di Venezia, sez. III Penale, sentenza 28 maggio – 5 giugno 2018, n. 1989 Presidente Belletti Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe l'imputato è stato condannato, per il reato indicato in epigrafe, alla pena di 20 giorni di arresto e Euro 1.000,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali e alla sospensione della patente di guida per otto mesi. Dagli atti risulta che, si legge nella motivazione, l'imputato sottoposto ad un controllo di polizia in Treviso e, manifestando i sintomi di assunzione di sostanze alcoliche, sottoposto ad accertamento che rivelava i dati di intossicazione alcolica riportati in epigrafe. Motivi d'appello 1. Applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Al fatto ascritto all'imputato, di assoluta modestia alla luce del tasso alcolemico riscontrato e della assenza di pericolo o di danno per la collettività, deve essere applicato l'istituto previsto dall'articolo 131 bis cod. proc. pen 2. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La decisione negativa del giudice, basata sulla presenza di un precedente specifco e della aggravante contestata, rappresenta una indebita applicazione del principio del ne bis in idem. L'atteggiamento collaborativo dell'imputato attesta inoltre della sussistenza delle condizioni per la concessione delle circostanze invocate. A ciò deve aggiungersi la non completa affidabilità dello strumento di misurazione. 3. Eccessiva severità della pena. Considerato il tasso alcolemico, inferiore al massimo di fascia, il disvalore del fatto va considerato particolarmente modesto. Il omissis . ha uno stile di vita regolare e conduce un'esistenza morigerata e non ha alcuna capacità delinquenziale. Infine egli è stato sempre collaborativo. Il fatto rientra sicuramente nell'ambito di applicazione della novella dato che il tasso di intossicazione alcolica riscontrato non è particolarmente elevato e che non può essere eccessivamente enfatizzata e d'altro canto non è preclusiva, alla luce del dettato del capoverso dell'articolo 131 bis c.p., che richiede più di un precedente specifico perché si possa parlare di abitualità la presenza di un precedente specifico dato che lo stesso è assai risalente ed oramai non più presente nel certificato del casellario. Le due ragioni non sono sufficienti né da sole né unitariamente considerate ad escludere il fatto dal perimetro operativo della condizione di esclusione della punibilità del fatto. La motivazione è riservata nel termine di 60 giorni atteso il numero di procedimenti trattati nella stessa udienza. P.Q.M. Visto l'articolo 605 c.p.p., in riforma della sentenza pronunciata il 30 marzo 2017 dal g.u.p. del tribunale di Treviso, impugnata dall'imputato, assolve l'imputato dal reato a lui ascritto in quanto non punibile ex articolo 131 bis c.p Motivazione riservata nel termine di 60 giorni.