Post su Facebook contro la ex: condannato per diffamazione

Nessun tentennamento da parte dei Giudici, i quali rendono definitiva la sanzione nei confronti dell’uomo. A loro parere è evidente che la pubblicazione di un messaggio in una bacheca o in un profilo del noto social network ha come funzione principale la condivisione con gruppi ampi di persone.

Rapporti pessimi con l’ex compagna – e madre di sua figlia – a testimoniarlo anche un post su Facebook, che vale all’uomo una condanna per diffamazione Cassazione, sentenza n. 40083/18, sez. V Penale, depositata oggi . On line. A rendere precaria la posizione dell’uomo anche un vecchio procedimento penale, conclusosi con la sua condanna per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna. Ma decisiva è, sia in Tribunale che in Corte d’Appello, la lettura del post offensivo verso la donna da lui pubblicato su Facebook. Consequenziale è la sua condanna a 150 euro di multa per diffamazione , con annesso risarcimento danni all’ex compagna, quantificato in 300 euro . L’uomo ritiene non giusta la decisione presa dai Giudici d’Appello, ponendo in evidenza in Cassazione, tramite il proprio legale, che l’episodio oggetto del processo riguarda una comunicazione condivisa sulla bacheca on line di un’altra persona, e non la diffusione a più persone della notizia ritenuta diffamatoria. L’obiezione non convince però i Giudici del Palazzaccio, i quali, in premessa, ribadiscono che vi è la possibilità di configurare la diffamazione nel caso di diffusione di un messaggio tramite bacheca Facebook . Poi, entrando nei dettagli della vicenda, per i Magistrati è evidente che l’imputazione si riferisce ad una comunicazione dei contenuti diffamatori contestati con più persone, sul social network denominato Facebook, che non esclude affatto l’utilizzo di una bacheca per tale diffusione e cioè di un luogo virtuale, collegato al profilo social dell’utente, all’interno del quale è possibile inserire post, immagini, filmati, link che vengono visualizzati da tutti coloro che hanno accesso a detto profilo , mentre deve ricomprendersi , sempre secondo i Giudici, qualsiasi condotta di diffusione di contenuti diffamatori tramite Facebook, sia con bacheca che con altra modalità . Diffusione. Allargando l’orizzonte del ragionamento, è indiscutibile che la pubblicazione di contenuti su una bacheca” Facebook costituisce una forma di comunicazione con più persone utilizzando tale social network . Per i Giudici, difatti, si può affermare senza dubbio, proprio con riferimento ai messaggi ed ai contenuti diffusi tramite Facebook, che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone, né l’eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria . Tirando le somme, si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora l’espressione offensiva sia inserita in un supporto per sua natura destinato ad essere normalmente visionato da più persone . E non vi è dubbio, concludono i giudici della Cassazione, che la funzione principale della pubblicazione di un messaggio in una bacheca o anche in un profilo Facebook sia la condivisione di esso con gruppi più o meno ampi di persone, le quali hanno accesso a detto profilo, che altrimenti non avrebbe ragione di definirsi social . Inevitabile, quindi, la conferma dell’uomo, poiché il mezzo utilizzato per la diffusione delle frasi diffamatorie è senza dubbio idoneo, e concretamente ha dimostrato di esserlo, a veicolarlo nei riguardi di più persone .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 maggio – 6 settembre 2018, n. 40083 Presidente Vessichelli – Relatore Brancaccio Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Cagliari ha parzialmente riformato la sentenza del giudice di pace di pace di Cagliari, emessa in data 28 luglio 2015, con cui si era ritenuto colpevole l'imputato Sp. An. dei reati di ingiuria, minaccia e diffamazione ai danni di Si. Me., sua ex convivente e madre di sua figlia. Il Tribunale assolveva l'imputato dal reato di ingiuria perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti quanto al reato di minaccia perché già giudicato con sentenza n. 1238/2014 del GIP del Tribunale di Cagliari rideterminava la pena in relazione al residuo reato di diffamazione compiuta tramite facebook contestato al capo B, quantificandola in 150.00 Euro di multa, riducendo, altresì, ad Euro 300.00 la condanna a titolo di risarcimento danni alla parte civile, condannandolo, infine, alle spese del giudizio. 2. Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore avv. Ge. Te., formulando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge, con riferimento agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per mancanza di correlazione tra accusa e sentenza. La contestazione riguarderebbe una diffamazione tramite comunicazione con più persone su facebook in particolare con Cl. Or. e An. Sp. , mentre la motivazione della sentenza e la relativa condanna si riferiscono alla pubblicazione delle frasi diffamatorie sulla bacheca facebook denominata omissis . Il fatto nuovo per il quale è intervenuta condanna ha determinato in concreto una lesione dei diritti della difesa secondo l'interpretazione da ultimo fornita dalle Sezioni Unite nel 2015 e del diritto ad un equo processo secondo i principi CEDU. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 125, comma 3, e 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., per carenza e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento della prova, in quanto manca qualsiasi cenno motivazionale, nonostante la specifica richiesta in appello, circa il fatto che vi sarebbe discrasia tra la contestazione mossa - inidonea di per sé ad integrare il reato poiché non descrittiva di una diffusione a più persone della notizia diffamatoria, ma solo alla sig. Or. ed allo stesso Sp. - e la motivazione, invece, basata su un fatto diverso e diffusivo, quale è la pubblicazione in bacheca on line sul social network facebook, con possibile condivisione da parte di un numero imprecisato di amici inoltre, apodittico è tale ultimo riferimento, non essendo stato provato che il profilo omissis non fosse chiuso e, pertanto, visibile solo alla Sig.ra Or. e non essendo stata provata anche la stessa esistenza di quest'ultima. Considerato in diritto 1. Il ricorso è chiaramente infondato, ai limiti dell'inammissibilità, e deve, pertanto, essere rigettato. 2. La condotta del ricorrente si inserisce in un contesto più complesso di atti di minaccia, molestie e maltrattamenti nei confronti della persona offesa, sua ex convivente, che hanno portato alla sua condanna per il reato di cui all'art. 572 cod. pen. nel procedimento penale n. 8870 del 2011, reato in cui il Tribunale di Cagliari ha considerato ricompreso quello di minaccia contestato al capo b , dichiarando non doversi procedere per ne bis in idem. La sentenza impugnata dà atto della provata riferibilità al ricorrente della condotta diffamatoria con motivazione logica ed esauriente. Si dà contezza, altresì, anche con richiami giurisprudenziali pertinenti, della possibilità di configurare la diffamazione nel caso di diffusione di un messaggio tramite bacheca facebook. Costituisce motivo di ricorso, tuttavia, la mancata correlazione tra accusa e sentenza, sia sotto forma di violazione di legge, sia sotto forma di vizio della motivazione non vi sarebbe coincidenza tra la condotta descritta nel capo di imputazione di comunicazione con più persone su facebook e la condotta di pubblicazione mediante l'inserimento in una bacheca facebook , né alcuna effettiva ragione al riguardo sarebbe stata addotta dalla Corte di merito nel provvedimento impugnato. Sul tema deve rammentarsi in proposito l'insegnamento di Sez. U, n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051 secondo cui, per aversi mutamento del fatto - rilevante ai fini della violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. - occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l' iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Nella scia di tale autorevole arresto, la giurisprudenza di legittimità successiva ha ulteriormente delineato l'ambito di operatività del difetto di correlazione tra accusa e sentenza, che rileva solo allorché si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo Sez. 2, n. 17565 del 15/3/2017, Beretti, Rv. 269569 Sez. 6, n. 6346 del 9/11/2012, dep. 2013, Domizi, Rv. 254888 , escludendo detta trasformazione o sostituzione quando la contestazione ricomprenda in sé necessariamente, a livello fattuale, la condotta poi accertata in sentenza Sez. 2, n. 34147 del 30/4/2015, Agostino, Rv. 264631, in tema di partecipazione ad associazione mafiosa in posizione verticistica o di mero associato cfr. anche Sez. 5, n. 33878 del 3/5/2017, Vadacca, Rv. 271607, in tema di reati di bancarotta ovvero quando le condotte coincidano quanto al nucleo essenziale dell'antigiuridicità Sez. 3, n. 31849 del 16/4/2014, Bruzzese, Rv. 260331 . Sicché la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946 . Ebbene, nel caso di specie non si rileva alcuna reale discrasia, dal punto di vista anzitutto del significato fattuale, tra le due condotte che invece si ritengono dalla difesa non coincidenti. L'imputazione si riferisce ad una comunicazione dei contenuti diffamatori contestati con più persone, sul social network denominato facebook, che non esclude affatto l'utilizzo di una bacheca per tale diffusione e cioè di un luogo virtuale , collegato al profilo social dell'utente, all'interno del quale è possibile inserire post, immagini, filmati, link che vengono visualizzati da tutti coloro che hanno accesso a detto profilo . Anzi, nella indicazione lessicale utilizzata dalla contestazione, certamente dalla valenza generalizzante, deve ricomprendersi senza dubbio qualsiasi condotta di diffusione di contenuti diffamatori tramite facebook, sia con bacheca che con altra modalità, sicché non può dirsi che il ricorrente non fosse stato in grado di conoscere sin dall'inizio il nucleo essenziale della contestazione per potersi da questa difendere la pubblicazione di contenuti su una bacheca facebook, infatti, costituisce una forma di comunicazione con più persone utilizzando tale social network e, quindi, corrisponde perfettamente alla contestazione. Il fatto - pure contestato dal ricorrente - che non si sia indicato nel capo di imputazione il nome della bacheca su cui sono state pubblicate le frasi diffamatorie è irrilevante e non determinante tali dettagli, infatti, sono emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale e, pertanto, erano ben noti all'imputato che in relazione ad essi ha esercitato i propri diritti difensivi. In proposito, è stato condivisibilmente affermato il principio, che il Collegio intende ribadire, secondo cui, ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione ex multis, Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi, Rv. 257278 Sez. 6, n. 5890 del 22/1/2013, Lucera, Rv. 254419 Sez. 3, n. 15655 del 27/2/2008, Fontanesi, Rv. 239866 . Nel caso di specie, non è dubbio che nel corso del processo il ricorrente abbia avuto modo di conoscere le caratteristiche specifiche della condotta diffamatoria che gli veniva contestata la effettiva modalità di diffusione e condivisione delle espressioni diffamatorie, il nome della bacheca, i tempi specifici della sua realizzazione , sicché può affermarsi che non si è verificata alcuna violazione o pregiudizio dei diritti di difesa dell'imputato Sez. 3, n. 36817 del 14/6/2011, T.D.M., Rv. 251081 Sez. 2, n. 34969 del 10/5/2013, Caterino, Rv. 257782 che è stato sempre in grado di interloquire sul fatto concreto così come si manifestava nel processo. Inconferente risulta, infine, la ragione difensiva collegata alla violazione dei principi CEDU in tema di fair trial art. 6 CEDU e di mutamento della qualificazione giuridica dei fatti, citando la pronuncia Sez. U, n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, Rv. 264438. Nel caso di specie, non si è dinanzi ad una divaricazione tra fattispecie di reato contestata e titolo delittuoso per il quale si è stati condannati, bensì ad una mera e - come si è visto - infondata non corrispondenza tra il fatto materialmente individuato dalla imputazione e quello per il quale in concreto è intervenuta condanna. Dunque, non viene in gioco il mutamento del piano della qualificazione giuridica dei fatti, che rimane circoscritto al reato di diffamazione, ma solo la presunta distanza tra contestazione formalizzata e contestazione effettivamente accertata dalla sentenza impugnata, in relazione alla quale si è già offerta la ricostruzione della più corretta linea interpretativa che porta alla irrilevanza della questione così come posta. Da ultimo, quanto al rilievo della mancata prova della esistenza effettiva di Or. Cl. deve sottolinearsi come non appare questo un punto determinante per la configurabilità del reato di diffamazione. La costante giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma senza dubbio, proprio con riferimento ai messaggi ed ai contenuti diffusi tramite facebook, che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone Sez. 1, n. 24431 del 28/4/2015, Rv. 264007 Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016, dep. 2017, Manduca, Rv. 269090 , né l'eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Nastro, Rv. 254044 . Più in generale, con ragionamento esportabile nel caso di specie, è stato poi affermato che deve presumersi la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora l'espressione offensiva sia inserita in un supporto nella specie, un registro per sua natura destinato ad essere normalmente visionato da più persone Sez. 5, n. 3963 del 6/7/2015, dep. 2016, Fabiani, Rv. 265815 . Ebbene, non vi è dubbio che la funzione principale della pubblicazione di un messaggio in una bacheca o anche in un profilo facebook sia la condivisione di esso con gruppi più o meno ampi di persone, le quali hanno accesso a detto profilo, che altrimenti non avrebbe ragione di definirsi social. Non vi è dubbio, pertanto, che anche questo ultimo profilo di doglianza sia infondato, poiché il mezzo utilizzato per la diffusione delle frasi diffamatorie è senza dubbio idoneo, e concretamente ha dimostrato di esserlo, a veicolarlo nei riguardi di più persone. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.