Appropriazione indebita: quando sussiste l’aggravante dell’abuso di relazione di prestazione d’opera?

Gli Ermellini approfittano della controversia per ribadire la nozione di abuso di relazione di prestazione d’opera, prevista come aggravante dall’art. 61 c.p Nella specie la questione controversa riguardava la sussistenza della citata aggravante rispetto al tipo di rapporto esistente tra l’amministratore di una società, accusato di appropriazione indebita, e la stessa società.

Sul punto la Cassazione con sentenza n. 37517/18, depositata il 2 agosto. La vicenda. Il Giudice d merito aveva assolto l’imputato dal reato di appropriazione indebita di una somma di denaro di una società, perché, esclusa l’aggravante di cui all’art 61, n. 11, c.p. per aver agito abusando di relazione di prestazione d’opera , il reato era estinto per remissione di querela. La pronuncia di merito è impugnata dal Procuratore della Repubblica, il quale chiede l’annullamento con rinvio della decisione, lamentando l’inosservanza della legge penale con riguarda all’esclusione dell’aggravante. In particolare il ricorrente deduce travisamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato la nozione di abuso di relazione di prestazione d’opera, considerando che l’origine del possesso della cosa deve esservi un rapporto giuridico apprezzabile, quale certamente, nel caso di specie, è quello che lega l’imputato, in qualità di amministratore, alla società. Rapporto giuridico apprezzabile e nozione di abuso di relazione di prestazione d’opera. Secondo la Cassazione il ricorso è fondato, infatti se il Giudice di merito avesse correttamente applicato il principio espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità non avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dell’aggravante. Sul punto i Giudici di legittimità hanno affermato che la nozione di abuso di relazione di prestazione d’opera, previsto come aggravante dell’art. 61, n. 11, c.p., si applica a tutti i rapporti giuridici che comportino l’obbligo di un facere, bastando che tra le parti vi sia un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato, a nulla rilevando la sussistenza di un vincolo di subordinazione o di dipendenza . Inoltre, la circostanza aggravante ricorre anche se l’abuso riguardi una relazione fiduciaria instauratasi con la vittima derivante da un mandato di fatto occasionale costituito dall’esercizio di attività professione del soggetto agente. Quindi alla luce del principio richiamato l’attività dell’amministratore ha consentito all’imputato di disporre il denaro della società a nulla valendo, in tale situazione, la remissione della querela . Per questi motivi gli Ermellini annullano la sentenza impugnato con rinvio al Giudice di merito per un nuovo giudizio che tenga conto dei principi enunciati.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 7 febbraio – 2 agosto 2018, numero 37517 Presidente Davigo – Relatore Taddei Fatto e motivi della decisione Il Tribunale monocratico di Torino,con la sentenza indicata in epigrafe, ha proscioglieva F.V. dal reato di appropriazione indebita di una somma di denaro della snc Bar del sorriso s.numero c. di F.V. e G.A. , perché, esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 numero 11 cod.penumero per aver agito abusando di relazioni di prestazione d’opera - consistenti nella gestione e amministrazione della s.numero c. il reato era estinto per remissione di querela. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso immediato il Procuratore della Repubblica di Asti chiedendo l’annullamento con rinvio della pronuncia, lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo all’esclusione dell’aggravante. Deduce il ricorrente che la decisione impugnata è errata in diritto perché frutto del travisamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che la nozione di abuso di relazione di prestazione d’opera si applica a tutti i rapporti giuridici che comportino l’obbligo di un facere, bastando che tra le parti vi sia un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato, ma ha trascurato di considerare che, in ogni caso, all’origine del possesso della cosa, deve esservi un rapporto giuridico apprezzabile, qual è quello che lega,in qualità di amministratore la F. alla società, regolato dall’art. 2392 cod.civ., rapporto che non si risolva in un rapporto meramente occasionale ed estemporaneo, connesso a ragioni di semplice amicizia o affettività così Sez. 6, Sentenza numero 2717 del 11/12/1995 Ud. dep. 14/03/ 1996 Rv. 204105 . Il ricorso è fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento della decisione impugnata. La regola dettata dalla Suprema Corte con la decisione su indicata se correttamente applicata, non avrebbe consentito l’esclusione dell’aggravante ed in tal senso deve essere disposto un nuovo giudizio sul punto, previo annullamento della decisione impugnata. La Corte ha infatti affermato che la nozione di abuso di relazione di prestazione d’opera, previsto come aggravante dall’art. 61 numero 11 cod. penumero , si applica a tutti i rapporti giuridici che comportino l’obbligo di un facere , bastando che tra le parti vi sia un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato, a nulla rilevando la sussistenza di un vincolo di subordinazione o di dipendenza e che la circostanza aggravante ricorre comunque se l’abuso riguardi una relazione fiduciaria instauratasi con la vittima, nell’ambito di un mandato di fatto che sia stato soltanto occasionato dall’esercizio dell’attività professionale del soggetto agente. Alla luce del principio su indicato, l’attività di amministratore della società ha consentito alla F. di disporre del denaro della società a nulla valendo,in tale situazione,la remissione della querela. La decisione va pertanto annullata con rinvio alla Corte d’appello di Torino,per un nuovo giudizio che tenga presente i principi su enunciati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino per il giudizio. Motivazione semplificata.