Rumori poco “diffusi” salvano il costruttore dalla condanna per disturbo alla quiete pubblica

Per la configurabilità del reato di cui all’art. 659, comma 1, c.p. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone le emissione sonore devono essere potenzialmente idonee a disturbare il riposo di un numero indiscriminato di persone. È necessario, quindi, che i rumori abbiano una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito dalla collettività . Le sole accuse mosse dal vicino infastidito non sono prove sufficienti per la sussistenza del reato.

Così la Cassazione con sentenza n. 37085/18, depositata il 1° agosto. Il caso. Il Tribunale di Sassari dichiarava l’imputato responsabile per il reato di cui all’art. 659 c.p. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone , in quanto durante la costruzione di manufatti realizzati su commissione dei proprietari di un terreno aveva disturbato il proprietario di una abitazione vicina. Contro la decisione di merito l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge riferita all’art. 659 c.p. in quanto i Giudici di merito non avevano compiuto nessuna valutazione sul superamento dei limiti di normale tollerabilità e di concreto pericolo alla quiete pubblica delle emissioni sonore provenienti dai lavori edili commissionatigli e, al contrario, avevano basato la sentenza di colpevolezza solo sulle dichiarazioni accusatorie rese dal vicino infastidito dai rumori. Diffusività del disturbo. Per risolvere la questione la Cassazione ha premesso che per la configurabilità del reato contestato è necessario che le emissioni possano disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone. Inoltre l’interesse tutelato è quello della pubblica quiete e, di conseguenza, i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito dalla collettività . Ciò premesso, nel caso di specie, il Tribunale ha fondato il giudizio solo sulle dichiarazioni rese dal vicino non dando conto della sussistenza dei presupposti per la configurabilità del reato. In particolare non è necessario per l’accertamento del superamento della soglia di tollerabilità una perizia o una consulenza tecnica, potendo il giudice decidere in base alla dichiarazioni rese da coloro che percepiscono gli effetti dei rumori, ma è indispensabile, anche accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto . Il fastidio non basta. Concludono i Giudici di legittimità, osservando che è se è vero che la configurabilità del reato prescindere dal numero di persone che si lamentino del rumore, quel che ciò nondimeno rileva è l’accertamento della natura dei rumori prodotti dal soggetto agente e delle loro diffusività, tali da essere idonei ad arrecare, rispetto alla sorgente rumorosa, disturbo ad un numero rilevante di persone e non soltanto a chi ne lamenta il fastidio . Per questi motivi la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso e annulla la sentenza impugnata relativamente alla doglianza accolta con rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 30 gennaio – 1 agosto 2018, numero 37085 Presidente Cavallo – Relatore Galterio Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 3.6.2016 il Tribunale di Sassari ha dichiarato, per quanto qui interessa, U.S.G. responsabile del reato di cui all’art. 659 c.p. per aver, durante la costruzione di manufatti abusivi realizzati su commissione dei proprietari del terreno, cagionato, con l’utilizzo di mezzi pesanti gommati e cingolati, disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone capo B , nonché del reato di cui all’art. 20 d. lgs. 139/2006 per aver omesso di richiedere il certificato di prevenzione incendi per due serbatoi contenenti carburante per autotrazione capo D , condannandolo alla pena di Euro 200 di ammenda per il reato sub B e di Euro 300 per il reato sub D . Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando due motivi. 2. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 659 c.p., che nessuna valutazione era stata compiuta in ordine al superamento dei limiti di normale tollerabilità e di un concreto pericolo alla quiete pubblica delle emissioni sonore provenienti dai cingolati utilizzati dall’imputato durante l’esecuzione dei lavori edili commissionatigli per la movimentazione del terreno, avendo la sentenza basato la sua colpevolezza sulle sole dichiarazioni accusatorie rese dal vicino C.B. . La circostanza che solo quest’ultimo, unico firmatario dell’esposto nei sui confronti, senza che nulla di anormale fosse stato mai segnalato dagli abitanti della zona alle autorità competenti, avesse lamentato di non poter sentire la televisione né parlare con la moglie, non poteva valere ad integrare la potenzialità diffusiva dei rumori, né a configurare il reato contestatogli, dovendo per contro sussistere o una violazione delle prescrizioni che regolano i mestieri rumorosi o il superamento delle normali modalità di esercizio dell’attività. 3. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio motivazionale, il travisamento della prova riferito al reato afferente alla certificazione della prevenzione incendi, avendo l’imputato espressamente dichiarato che i due serbatoi erano vuoti al momento del controllo e che erano stati solo temporaneamente collocati presso la sede della sua azienda, sena che il Tribunale avesse in alcun modo valutato le suddette affermazioni. Considerato in diritto 1. Il primo motivo risulta fondato per quanto di ragione. Il reato di cui all’art. 659, comma 1 cod.penumero si configura secondo l’univoca interpretazione di questa Corte come reato di pericolo presunto, occorrendo ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa che le emissioni sonore siano potenzialmente idonee a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone secondo il parametro della normale tollerabilità, indipendentemente da quanti se ne possano in concreto lamentare cfr. Sez. 1, numero 7748, 28 febbraio 2012 Sez. 1, numero 44905, 2 dicembre 2011, Sez. 1, numero 246, 7 gennaio 2008 Sez. 1, numero 40393, 14 ottobre 2004 Sez. 3, numero 27366, 6 luglio 2001 Sez. 1, numero 1284, 13 febbraio 1997 Sez. 1, numero 12418, 17 dicembre 1994 . Essendo invero l’interesse tutelato dal legislatore quello della pubblica quiete, la quale implica di per sé l’assenza di disturbo per la pluralità dei consociati, è necessario che i rumori abbiano una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito dalla collettività, in tale accezione ricomprendendosi, ovviamente, il novero dei soggetti che si trovino nell’ambiente o comunque in zone limitrofe alla provenienza della fonte sonora, atteso che la valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica Sez. 3, numero 3678 del 01/12/2005 - dep. 31/01/2006, Giusti, Rv. 23329001 . Ciò posto, nel caso di specie non si ritiene che il Tribunale sardo, che ha fondato il giudizio di colpevolezza sulla deposizione del teste C. , proprietario di un’abitazione limitrofa a quella dell’imputato, secondo il quale i rumori provenienti dall’impresa confinante erano talmente forti da impedirgli di sentire la televisione e colloquiare con la moglie, abbia dato conto della sussistenza dei presupposti necessari alla configurabilità della contravvenzione in esame. Quantunque non sia necessario che l’accertamento del superamento della soglia della normale tollerabilità sia effettuato mediante perizia o consulenza tecnica, ben potendo il giudice fondare il suo convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, Sez. 1, numero 20954 del 18/01/2011 - dep. 25/05/2011, Toma, Rv. 25041701 , occorre ciò nondimeno accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto è necessario cioè che il rumore abbia un’attitudine a propagarsi e a turbare un numero indeterminato di persone, a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate Sez. 1, numero 44905 del 11/11/2011 - dep. 02/12/2011, Mistretta, Rv. 251462 . Invero, trattandosi di reato di pericolo presunto, è sufficiente che la condotta dell’agente abbia l’attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ovverosia la pubblica quiete, ed è indifferente che la lesione del bene si sia in concreto verificata. Ne consegue che la contravvenzione non è configurabile nei casi in cui le emissioni rumorose non superino la normale tollerabilità ed in quelli in cui sia oggettivamente impossibile il disturbo di un numero indeterminato di persone, ma siano offesi solamente i soggetti che si trovano in un luogo contiguo alla sorgente rumorosa in tale ultima ipotesi il fatto non assume invero rilievo penale, ma deve essere inquadrato nell’ambito dei rapporti di vicinato tra immobili confinanti, disciplinato dal codice civile Sez. 1, numero 246 del 13/12/2007 - dep. 07/01/2008, Guzzi, Rv. 238814 Sez. 1, numero 5714 del 24/04/1996 - dep. 07/06/1996, Scola, Rv. 205274 . Nella fattispecie la propagazione effettiva dei rumori risulta essere sì stata percepita dal confinante, ma non viene detto se la abitazione di quest’ultimo fosse ubicata nella zona residenziale che la sentenza impugnata si limita a definire posta in prossimità della sede dell’azienda dell’imputato, o comunque alla stessa distanza, occorrendo valorizzare, quale dato fattuale rappresentativo della idoneità offensiva della condotta, la capacità del fenomeno disturbante di propagarsi nell’ambito di un territorio, rispetto alla quale costituiscono concorrenti elementi di accertamento la oggettiva intensità del fenomeno, le sue conseguenze, la durata nel tempo delle emissioni, le modalità di diffusione del rumore, il contesto spazio temporale nel quale il fenomeno si manifesta Sez. 3, numero 23529 del 13/5/2014, Ioniez, Rv. 259194 . Se è, quindi, vero che la configurabilità del reato prescinde dal numero delle persone che si siano lamentate del rumore/essendo elemento essenziale della fattispecie illecita l’idoneità del fatto ad incidere sulla pubblica quiete, rispetto al quale è indifferente che una o più persone abbiano avvertito il disturbo effettivo, quel che ciò nondimeno rileva è l’accertamento della natura dei rumori prodotti dal soggetto agente e della loro diffusività, tali da essere idonei ad arrecare, rispetto alla sorgente rumorosa, disturbo ad un numero rilevante di persone e non soltanto a chi ne lamenta il fastidio. Mancando, invece, nella specie la verifica della potenziale idoneità del rumore ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente a tale capo, con rinvio al Tribunale di Sassari per nuovo esame. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L’art. 20 del d.lgs. dell’8.3.2006 numero 139 che sanziona chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 Euro a 2.582 Euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni , non consente distinzioni a seconda dell’utilizzo o meno in concreto di beni infiammabili o incendiabili quale risultano qualificabili i due serbatoi di gasolio da parte di chi svolga un’attività ricompresa fra quelle di cui alla norma citata. Dal momento che tale certificato, come chiarisce il precedente art. 16, attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, priva di rilevanza è la collocazione temporanea o definitiva dei serbatoi, al pari del loro utilizzo in concreto, essendo sufficiente, trattandosi di reato di pericolo, la loro natura di beni infiammabili, incendiabili ed esplodenti. Immune da censure risulta, pertanto, la risposta del giudice di merito in ordine all’ascrivibilità della contravvenzione in esame al ricorrente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo b e rinvia al tribunale di Sassari per nuovo giudizio. Rigetta il ricorso nel resto