La motivazione del sequestro del corpo di reato: la questione torna alle Sezioni Unite

Il decreto di sequestro probatorio deve essere dotato di specifica motivazione sullo scopo perseguito nell’accertamento dei fatti per i quali si procede, anche quando esso abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato.

Così ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, con la sentenza n. 36072 depositata il 27 luglio 2018. Una rimessione obbligatoria. Prima di entrare nel vivo dell’argomento oggetto della sentenza in commento, occorre premettere una brevissima notazione di ordine processuale la rimessione alle S.U. della questione controversa – la consistenza della motivazione del sequestro del corpo di reato – si giustifica con la rinnovata disciplina dei rapporti tra Sezioni semplici e Sezioni Unite. La riforma entrata in vigore nel giugno dello scorso anno, sulla falsariga del rito civile, ha previsto come necessario l’intervento del Supremo Consesso tutte le volte in cui una delle Sezioni della Corte di legittimità intenda discostarsi dall’orientamento delle Sezioni Unite. Lo scopo della norma – lodevolissimo – è quello di potenziare la funzione nomofilattica della Cassazione. Non c’è tre senza quattro. Ed eccoci giunti alla materia del contendere si tratta della determinazione dei confini dell’onere di motivazione incombente sul Giudice che emette o convalida il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato. La questione è già stata più volte – tre, per la precisione - vagliata dalle S.U. puntualmente, non appena il Massimo Consesso pronunciava il proprio verdetto, le Sezioni semplici si affrettavano ad intaccarne la solidità impallinandolo con decisioni di segno opposto. Riassumiamo le peripezie della motivazione del sequestro del corpo di reato. 1991, primo atto con la sentenza a Sezioni Unite Raccah” si dichiarava non concepibile il sequestro probatorio privo di una motivazione che illustrasse le finalità perseguite con l’apposizione del vincolo, tanto è vero che – si osservava – il codice di rito prevede la restituzione del bene sequestrato, anche se corpo di reato, quando non sia necessario mantenere il vincolo ai fini di prova . Passano soltanto tre anni 1994, secondo atto è la sentenza a S.U. Carella” il Supremo Consesso fa dietro-front e, con una decisione diametralmente opposta a quella precedente, smentisce se stesso sostenendo che nello specifico caso del sequestro del corpo di reato non è necessaria la motivazione in funzione dell’accertamento dei fatti. Ciò perché il corpo di reato presuppone un rapporto di immediatezza tra res e illecito penale come a dire che le esigenze probatorie giustificanti il sequestro sarebbero in re ipsa . Questo orientamento, che mortifica oltremisura ogni prospettiva difensiva, si è dimostrato più longevo del precedente, e più garantista, indirizzo interpretativo. Durante un decennio, però, è stato lavorato ai fianchi” dalle solite decisioni a Sezioni semplici che ne hanno minato l’unicità. 2004, terzo atto sentenza a Sezioni Unite c.d. Bevilacqua”. Con quest’ultima decisione la Cassazione è tornata sui propri passi, riprendendo quanto affermato con la sentenza Raccah del 1991. Il sequestro, quindi, deve essere motivato a sostegno di questa conclusione, oltre agli argomenti già visti in precedenza, è stato osservato che l’obbligo di motivazione sulla finalità probatoria perseguita è ricavabile dalla carenza nel codice di un quartum genus ” tra i sequestri volto a disciplinare l’apprensione del corpo di reato. Da ciò ne discende che non è legittimo ricavare una normativa specifica che alleggerisca l’onere di motivazione di un provvedimento giudiziario del genere. Nonostante la terza pronuncia delle Sezioni Unite, la questione è rimasta alquanto traballante ed ecco, adesso, l’ennesimo intervento degli Ermellini. L’importanza della motivazione nei provvedimenti limitativi. Le Sezioni Unite, nuovamente interessate dell’argomento, hanno innanzitutto mostrato di aderire alle argomentazioni già svolte con le sentenze Raccah” e Bevilacqua”. Hanno spiegato che nel nostro ordinamento non può legittimamente esistere un’ipotesi di sequestro autonoma, destinata a riguardare il corpo di reato, priva di una motivazione sugli scopi probatori perseguiti con l’apposizione del vincolo di indisponibilità. Ancora, è stato ribadito che la motivazione, lungi dal poter essere di mero stile, dovrà contenere gli estremi essenziali di tempo, luogo e fatto” per i quali si sta procedendo, in modo da consentire agli interessati – ed all’eventuale giudice del riesame – di valutare la sussistenza di un nesso tra il bene sequestrato e l’accertamento del fatto di reato. L’obbligo di redigere la motivazione è imposto dal rilievo secondo cui la privazione della disponibilità della cosa sequestrata deve apparire misura proporzionata e residuale rispetto alla finalità perseguita un corpo di reato, a determinate condizioni, può essere, ad esempio, efficacemente descritto senza che sia necessario sequestrarlo è questa un’ipotesi frequentemente riscontrabile negli illeciti edilizi . Ciò consentirà di non mortificare la tutela che la Costituzione e la Convenzione EDU assegnano alla proprietà, specialmente in quei casi nei quali il soggetto al quale viene sequestrato il bene non coincide con l’autore della condotta criminosa. La prevalenza del buon senso. La scelta di confermare l’interpretazione più garantista, dichiarando non fondati gli orientamenti che ammettevano la legittimità del sequestro senza motivazione o con motivazione stereotipata, premia senza dubbio la volontà di inquadrare nei canoni del giusto processo” anche un istituto, quale il sequestro, che per sua natura nasce per tutelare soprattutto le ragioni probatorie dell’accusa. E fin qui siamo nel campo dell’ovvio. C’è da chiedersi soltanto per quale ragione l’idea che il sequestro probatorio del corpo di reato debba essere assistito da congrua motivazione abbia stentato così tanto ad imporsi come l’unica ammissibile. Saranno stati i conati inquisitori, che ogni tanto si ripropongono, o l’idea che la presunta autoevidenza delle ragioni probatorie insite nel corpo di reato possano sempre e comunque prevalere anche sulla difesa del singolo? Speriamo di non doverci riproporre l’interrogativo.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 19 aprile – 27 luglio 2018, numero 36072 Presidente Carcano – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro ha proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza in epigrafe indicata con cui lo stesso Tribunale, in accoglimento della richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio del 27 aprile 2017, avente ad oggetto beni immobili tra cui magazzini ed appartamenti, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, cod. penumero e 44 del d.P.R. numero 380 del 2001 capo a artt. 110 e 481 cod. penumero capo b artt. 110 e 483 cod. penumero capo c , commessi in epoca anteriore e prossima all’8 marzo 2017, ha annullato il decreto stesso disponendo la restituzione degli immobili agli aventi diritto. 2. Il ricorrente lamenta, con un primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’articolo 253 cod. proc. penumero , avendo il Tribunale annullato il provvedimento di convalida del sequestro probatorio ritenendo obiettivamente insussistente la motivazione in ordine alle esigenze probatorie a fondamento del sequestro. Il ricorrente dà atto in premessa dell’esistenza di due orientamenti contrapposti della Corte di cassazione da un lato, quello da ultimo espresso da Sez. 2, numero 52259 del 28/10/2016, Esposito, Rv. 268734, secondo cui il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine, ma non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell’accertamento dei fatti, poiché l’esigenza probatoria del corpo del reato è in re ipsa, e, dall’altro, quello formulato da Sez. 3, numero 1145 del 27/04/2016, Bernardi, Rv. 268736, secondo cui il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti osserva quindi che, anche a seguire, come apparentemente fatto dall’ordinanza impugnata, il secondo dei due indirizzi, non si sarebbe tenuto conto della possibilità, comunque affermata, del ricorso, in sede di motivazione, ad una formula sintetica ove la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono Sez. 2, numero 11325 del 18/03/2015, Caruso, Rv. 263130 e, nella specie, sarebbe stata evidente l’esigenza probatoria in re ipsa posto che nei reati edilizi il bene immobile è il corpo del reato avente, quale connotato immanente di immediata percezione, la finalizzazione probatoria, non potendo l’attività investigativa passare se non attraverso una puntuale verifica delle difformità prima facie riscontrate nella fase iniziale dell’indagine. 2.2. Con un secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge per motivazione apodittica ed apparente contestando l’ordinanza laddove la stessa parrebbe avere ritenuto mancante ogni motivazione del decreto di convalida in ordine al fumus dei reati per i quali si procede. Infatti, da un lato, l’ordinanza impugnata sembrerebbe, nell’ultima parte, fare esclusivo riferimento a presunte carenze motivazionali riguardanti le esigenze probatorie non ritenendo esercitabile il potere di integrazione da parte del tribunale del riesame per la mancata specificazione delle stesse come poste a fondamento del decreto di convalida, e, dall’altro, i giudici del riesame non avrebbero tenuto conto della più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui l’onere di motivazione del decreto di convalida in ordine al reato da accertare deve essere modulato in ragione della progressione processuale , sicché, in particolare nella fase iniziale delle indagini, caratterizzata dalla fluidità della contestazione, sarebbe legittimo il decreto di convalida apposto in calce al verbale della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare gli articoli di legge per cui si intende procedere, richiamandone per relationem il contenuto, sempre che i fatti risultino compiutamente descritti nel verbale di sequestro, risultando l’onere motivazionale proporzionalmente più intenso qualora l’atto da convalidare non sia sufficientemente chiaro Sez. 2, numero 2787 del 03/12/2015, Zhiding Hu, Rv. 265776 . Nella specie, deduce il ricorrente, ciascuno dei sequestri operati dalla polizia giudiziaria ed oggetto della convalida recherebbe, nel relativo verbale, autonoma e chiara descrizione delle difformità riscontrate con riferimento alle singole porzioni immobiliari, cosicché ciascun sequestro risulterebbe accompagnato da una compiuta indicazione, compatibilmente con la fase procedimentale in atto, delle ragioni che hanno indotto, gli operanti prima ed il pubblico ministero poi, a ritenere sussistente il fumus del reato edilizio. Il Tribunale, pertanto, non avrebbe tenuto in alcuna considerazione i contenuti dei predetti verbali, integranti, come tali, il decreto di convalida nella misura in cui descrivevano compiutamente, compatibilmente con la fase procedimentale in atto, i fatti per cui si procede. 3. Con successiva memoria la difesa degli indagati, nel confutare le argomentazioni del pubblico ministero ricorrente, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con ordinanza in data 1 dicembre 2017 la Terza Sezione penale di questa Corte, rilevata l’esistenza di difformità di orientamenti interpretativi sul punto relativo alla sussistenza e al grado, in caso di sequestro probatorio del corpo di reato, dell’onere di specifica motivazione circa le esigenze probatorie, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite. Pur dando atto del maggioritario orientamento della giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, in ordine alla necessità di una specifica motivazione nel caso di sequestro probatorio del corpo del reato da ultimo, Sez. U, numero 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 , l’ordinanza, nell’ambito di un diffuso excursus volto ad elencare numerose sentenze discostatesi nel tempo da tale indirizzo, ha valorizzato in particolare la sentenza di Sez. 3, numero 1145 del 27/04/2016, Bernardi, Rv. 268736, ove, pur stabilendosi che il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti, si è tuttavia precisato che è legittimo fare ricorso ad una formula sintetica nel solo caso in cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono . È stata poi richiamata la sentenza di Sez. U, numero 2 del 11/02/1994, Carella, Rv.196261, ove si è ritenuto che la finalità probatoria del corpo del reato sia in re ipsa essendo, pertanto, nel caso di sequestro probatorio che abbia ad oggetto il corpus delicti, sufficiente, a tal fine, un richiamo alla qualificazione della cosa come corpo del reato. Questa interpretazione troverebbe conferma nel dato letterale dell’articolo 253 cod. proc. penumero , ove l’aggettivo necessarie declinato al plurale femminile è connesso alle sole cose pertinenti al reato , e non invece al sostantivo corpo di reato singolare maschile . L’ordinanza ha anche precisato come non dovrebbe esservi dubbio non solo sul fatto che i beni immobili costituiscano corpo del reato in tutti i casi in cui, come nella specie, si proceda per reati edilizi, ma anche sul fatto che i beni immobili sequestrati in seno ad un procedimento penale per detti reati presentino appunto, quale connotato ontologico e immanente di immediata evidenza, la loro finalizzazione probatoria, dal momento che l’attività investigativa non può che passare attraverso una puntuale verifica delle difformità prima facie riscontrate nella fase iniziale dell’indagine. 5. Il Primo Presidente, preso atto dell’esistenza del contrasto, con decreto del 28 febbraio 2018, ha assegnato, ai sensi dell’articolo 610, comma 3, cod. proc. penumero , il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione del medesimo in udienza camerale la data odierna. Considerato in diritto 1. L’ordinanza di rimessione parrebbe, nella sua prima parte, avere focalizzato l’attenzione specificamente sulla questione se il decreto di sequestro o di convalida di sequestro probatorio possa essere corredato da una motivazione di minor pregnanza nei casi in cui il corpo del reato esprima in maniera, per così dire, autoevidente, la finalizzazione probatoria dell’atto dando così apparentemente per scontato che, invece, in via ordinaria , una motivazione il decreto debba comunque contenere . Più oltre, tuttavia, gli stessi giudici remittenti manifestano la propensione per un ben più radicale indirizzo, che finisca per esimere tout court da motivazione il provvedimento di sequestro sol perché riguardante il corpo di reato. È lo stesso pubblico ministero ricorrente, del resto, nel censurare il provvedimento impugnato, a porre in rilievo la divaricazione esegetica creatasi, nella giurisprudenza di questa Corte, tra un orientamento che attribuisce al corpo di reato una funzione probatoria in re ipsa, di per sé, dunque, insofferente a spiegazioni che si rivelerebbero in definitiva superflue, ed un orientamento che, invece, rifuggendo da un tale assioma e mostrando di considerare ulteriori necessari profili, si caratterizza per evitare distinzioni, non volute dal legislatore, tra corpo del reato e cose pertinenti al reato. Proprio la radicale ratio da cui muove l’indirizzo che escluderebbe l’onere motivazionale appare tale da assorbire e vanificare l’utilità di introdurre ulteriori possibili distinzioni, quale quella di specifici corpi del reato che, a differenza e più di altri, rechino in sé l’evidenza probatoria perseguita dal provvedimento di sequestro, e da imporre, dunque, l’esame della più generale e pregiudiziale questione. 1.1. Va aggiunto che, correttamente, nell’individuare e proporre ragioni inducenti a dissentire dall’indirizzo espresso da Sez. U, Bevilacqua, cit., la Terza Sezione ha rimesso la questione a questo consesso facendo espresso riferimento al nuovo disposto dell’articolo 618, comma 1 bis, cod. proc. penumero , introdotto dall’articolo 1, comma 66, della l. 23 giugno 2017, numero 103, secondo cui se una sezione della Corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso . La norma, con cui il rapporto tra sezioni semplici e sezioni unite è stato conformato a quanto già previsto per il processo civile dall’articolo 374, comma 3, cod. proc. civ., come modificato dall’articolo 8 del d.lgs. 2 febbraio 2006, numero 40, ha introdotto una ipotesi di rimessione che, a differenza di quella, facoltativa, di cui al comma 1, si caratterizza, come inequivocabilmente discendente dalla differenza di locuzioni impiegate nel comma 1 può con ordinanza rimettere il ricorso e nel comma 2 rimette la decisione del ricorso , per essere, infatti, obbligatoria, nel segno della volontà di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione attraverso il consolidamento del ruolo delle Sezioni Unite. Deve inoltre affermarsi che il disposto dell’articolo 618, comma 1 bis, cit. trova applicazione anche con riferimento alle decisioni intervenute, come nella specie, precedentemente all’entrata in vigore della nuova disposizione il tenore generale della norma e la ratio ispiratrice appena ricordata consentono di ritenere, in mancanza tra l’altro di una apposita disciplina di carattere intertemporale, applicabile sin da subito la nuova disposizione posto che il valore di precedente vincolante , tale da imporre obbligatoriamente alla sezione semplice la rimessione del ricorso, è identificabile con la sola peculiare fonte di provenienza della decisione, indipendentemente dalla collocazione temporale di quest’ultima, se cioè ante o post riforma. 2. Tanto premesso, la questione di diritto devoluta a queste Sezioni Unite va dunque sinteticamente riassunta nei seguenti termini Se, anche per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro o di convalida di sequestro probatorio debba essere comunque motivato quanto alla finalità in concreto perseguita per l’accertamento dei fatti . 3. Ciò posto, appare prioritario ripercorrere, sia pure sinteticamente, il tracciato giurisprudenziale formatosi proprio sulla generale questione appena rammentata. Ricordato che il necessario riferimento normativo è costituito dall’articolo 253, comma 1, cod. proc. penumero , secondo cui l’autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti , la disamina deve muovere dalla pronuncia delle Sez. U, numero 10 del 18/06/1991, Raccah, Rv. 187861. Dopo avere precisato che il dato testuale dell’articolo 253 cit., per il solo fatto dell’utilizzo dell’aggettivo necessarie , di genere femminile, non può giustificare la conclusione che in caso di sequestro del corpo del reato non occorra la indicazione delle esigenze probatorie atteso che, per ragioni di immediata contiguità sintattica, ben sarebbe possibile la concordanza dell’aggettivo con l’ultimo nome femminile, quando questo è plurale, anche se preceduto da nomi maschili , la pronuncia ha affermato come decisiva la considerazione che in ogni caso il decreto deve essere motivato e che, potendo il sequestro anche quello del corpo del reato avvenire sia per finalità probatorie, sia per finalità preventive, soggette a regole diverse, l’autorità che lo dispone non può non indicare le finalità che con il provvedimento intende perseguire, così come il giudice del riesame non può non controllare queste finalità per verificare, anche sotto l’aspetto procedimentale, la legittimità del decreto . Si è poi ritenuta erronea la affermazione della connaturata necessità per l’accertamento dei fatti insita nel corpo del reato da un lato, un tale assioma sarebbe sconfessato dalla realtà e, dall’altro, lo stesso legislatore avrebbe ritenuto imprescindibile il nesso tra la misura e le esigenze probatorie imponendo, ai sensi dell’articolo 262, comma 1, cod. proc. penumero , la restituzione delle cose quando non è necessario mantenere il sequestro ai fini di prova , in tale locuzione indifferenziata dovendosi ricomprendere anche il corpo del reato. Di qui, dunque, l’insostenibilità logica di un sequestro del corpo del reato senza accertamento della sua necessità ai fini probatori, atteso che, se questa necessità mancasse, si dovrebbe restituire immediatamente la cosa sequestrata. 3.1. All’assunto appena ricordato ha fatto seguito il diverso indirizzo espresso da Sez. U, numero 2 del 11/02/1994, Carella, Rv. 196261 confermata da Sez. U, numero 20 del 11/11/1994, Ceolin, Rv. 199172 , che ha fondato invece la non necessità, per le cose aventi qualifica di corpo di reato , di una specifica motivazione del sequestro in funzione dell’accertamento dei fatti sulla esigenza probatoria in re ipsa del corpus delicti, essendo invece necessaria e sufficiente a tal fine unicamente la giustificazione di una tale qualificazione. Ad una prima ragione, di ordine letterale l’indicazione nell’articolo 253 cod. proc. penumero dell’aggettivo necessarie , in quanto declinato al plurale femminile, dovrebbe riferirsi solo alle cose pertinenti al reato e non anche al corpo di reato , dovrebbe aggiungersi la considerazione sostanziale incentrata sul concetto di corpo di reato , implicante, in linea di principio, un vincolo necessario con la prova del reato e postulante l’esistenza di un rapporto di immediatezza tra la cosa e l’illecito penale, con conseguente necessaria efficacia probatoria diretta in ordine all’avvenuta commissione di un reato ed alla sua attribuibilità ad un soggetto determinato. Proprio la previsione della restituzione all’avente diritto contenuta nell’articolo 262 cit., valorizzata dall’indirizzo volto a richiedere sempre la motivazione sulle finalità probatorie, renderebbe poi logico il sostenere che il sequestro del corpo di reato non necessiti dell’individuazione di detta finalità. 3.2. Portata ancora una volta al vaglio delle Sezioni Unite, la questione è stata nuovamente decisa da Sez. U, numero 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711, che hanno affermato, nel solco inaugurato da Sez. U, numero 10 del 18/06/1991, Raccah, cit. come, anche per le cose costituenti corpo di reato, il decreto di sequestro a fini di prova debba essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti. Il ragionamento svolto dalla sentenza si è mosso su diversi piani. Sotto un primo profilo la decisione ha rilevato come il codice di rito non preveda affatto, accanto alle tre forme tipiche di sequestro probatorio, preventivo e conservativo , la figura autonoma del sequestro del corpo di reato come quartum genus suscettibile di automatica e obbligatoria applicazione in virtù della sola qualità della cosa, essendo invece necessario che ogni provvedimento diretto all’apprensione della res ed alla conseguente imposizione del vincolo temporaneo di indisponibilità su di essa rientri, per le specifiche finalità di volta in volta perseguite, in uno dei tre menzionati modelli legali. Sotto un secondo versante ha poi affermato come, anche con riguardo al sequestro del corpo del reato disposto a fini di prova, debbano essere comunque esplicitate, così come per le cose pertinenti al reato, le ragioni giustificanti in concreto la necessità dell’acquisizione interinale del bene per l’accertamento dei fatti inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo enunciato dall’articolo 187 cod. proc. penumero , ovvero in funzione dell’assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilità dell’autore. Ribadendo poi il ragionamento già svolto dalle Sez. U, numero 10 del 18/06/1991, Raccah, cit., la sentenza ha nuovamente valorizzato la lettura coordinata della norma del primo comma dell’articolo 253 con quella del primo comma dell’articolo 262, la quale, senza operare alcuna differenziazione tra corpo di reato e cose pertinenti al reato, prevede la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza, quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova , in tal modo riconoscendosi, per evidenti ragioni di economia processuale, che, perché trovi legittima giustificazione l’esercizio del potere coercitivo anche in sede di controllo da parte del giudice del riesame, tali fini, almeno inizialmente, devono in ogni caso sussistere ed essere esplicitati nella motivazione del provvedimento con cui il potere si manifesta, ben potendo le esigenze attinenti al thema probandum essere altrimenti soddisfatte senza creare un vincolo superfluo di indisponibilità sul bene . Ha poi osservato che le norme codicistiche segnatamente gli artt. 103, comma 2, 235 e 240 cod. penumero che sembrano imporre il sequestro del corpo di reato ex lege anche in assenza di un onere argomentativo per l’accusa, riguardano ipotesi speciali dettate dalla necessità di non disperdere peculiari mezzi di prova, dalle quali non appare lecito inferire la sussistenza di una regola generale circa la rilevanza probatoria tout court del corpo del reato. Infine, la sentenza ha chiarito come l’assunto in ordine alla necessità di una motivazione del decreto quanto alla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti debba considerarsi come l’unica compatibile con i limiti correlati al diritto alla protezione della proprietà riconosciuto dall’articolo 42 Cost. e dall’articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione Edu il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, che il canone costituzionale e quello convenzionale pretendono, sarebbe infatti messo in irrimediabile crisi dall’opposta regola, di legittimità tout court del sequestro probatorio del corpo del reato, indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalità probatoria perseguita si autorizzerebbe infatti, in tal modo, un vincolo di temporanea indisponibilità della cosa che, al di fuori dell’indicazione dei motivi di interesse pubblico collegati all’accertamento dei fatti di reato, verrebbe arbitrariamente e irragionevolmente ancorato alla circostanza del tutto accidentale di essere questa cosa oggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso ovvero prodotto, profitto o prezzo dello stesso. 3.3. La divergenza di orientamenti è, tuttavia, proseguita, anche successivamente alla pronuncia da ultimo ricordata, negli arresti delle sezioni semplici. Se da un lato l’impostazione affermata da Sez. U, numero 10 del 18/06/1991, Raccah, cit. e rafforzata dalla pronuncia di Sez. U., numero 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, cit., è stata ripresa da una serie di pronunce che hanno ribadito l’assunto di un onere indifferenziato di motivazione del decreto indipendentemente dalla tipologia dell’oggetto appreso Sez. 2, numero 32941 del 13/07/2012, Albanese, Rv. 253658 Sez. 3, numero 19615 del 11/03/2014, Gamba, Rv. 259647 Sez. 3, numero 37187 del 06/05/2014, Guarnieri, Rv. 260241 Sez. 3, numero 11817 del 26/01/2017, Berardinelli, Rv. 269664 Sez. 2, numero 33943 del 15/03/2017, Carone, Rv. 270520 Sez. 6, numero 21122 del 29/03/2017, Peritore, Rv. 270785 Sez. 6, numero 23046 del 04/04/2017, Veizi, Rv. 270487 anche, e soprattutto, facendo leva sull’esigenza di rispettare l’equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei beni di sua proprietà Sez. 5, numero 46788 del 15/03/2013, Scriva, Rv. 257537 Sez. 3, numero 13044 del 06/03/2013, Borri, Rv. 255116 Sez. 3, numero 45034 del 24/09/2015, Zarrillo, Rv. 265391 Sez. 3, numero 11935/17 del 10/10/2016, Zamfir, Rv. 270698 , dall’altro non sono mancate affermazioni di segno opposto. In tale secondo ambito è necessario, però, distinguere tra quelle che, in contrapposizione diretta con l’indirizzo appena ricordato, e sostanzialmente riprendendo gli assunti di Sez. U, numero 2 del 11/02/1994, Carella, cit., hanno escluso l’esigenza di dimostrare la necessità del sequestro del corpo del reato in funzione dell’accertamento dei fatti, attesa la connotazione probatoria in re ipsa Sez. 4, numero 8662 del 15/01/2010, Bettoni, Rv. 246850 Sez. 4, numero 8662 del 15/01/2010, Bottino, Rv. 247039 Sez. 2, numero 31950 del 03/07/2013, Fazzari, Rv. 255556 Sez. 2, numero 52259 del 28/10/2016, Esposito, Rv. 268734 e quelle che, invece, hanno collegato la non necessità della motivazione ai casi nei quali, come già ricordato in premessa, la funzione probatoria sia di immediata evidenza quale connotato ontologico ed immanente del peculiare tipo di bene o compendio sequestrato Sez. 2, numero 11325 del 11/02/2015, Caruso, Rv. 263130 Sez. 3, numero 1145/17 del 27/04/2016, Bernardi, Rv. 268736 . Quanto al più radicale orientamento, va solo precisato che, oltre a ribadirsi gli assunti della sentenza di Sez. U, numero 2 del 11/02/1994, Carella, cit., si è sottolineato come, proprio in ragione della immediatezza del rapporto del bene con il reato, il sequestro delle cose sulle quali o mediante le quali il reato sia stato commesso, nonché le cose costituenti prodotto, profitto o prezzo sia obbligatorio mentre il sequestro delle cose pertinenti al reato sia facoltativo, anche da qui dunque dovendo discendere differenti conseguenze sul piano dell’onere motivazionale. Quanto invece all’indirizzo, per così dire, attenuato , si è in particolare sottolineato che la motivazione del provvedimento impositivo del vincolo reale deve essere modulata in relazione al caso concreto sì da dovere, in particolare, essere rafforzata ogni qual volta il nesso tra il bene e il reato per cui si procede sia indiretto, potendo invece farsi ricorso ad una formula sintetica nei casi in cui la funzione probatoria del sequestro sia di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose componenti il compendio sequestrato, anche tenendosi conto della necessaria modulazione dell’onere motivazionale in ragione della progressione processuale, tale da condurre a consentire un grado esplicativo di contenuto tanto più ridotto in quanto il procedimento si trovi nella fase iniziale delle indagini Sez. 2, numero 44416 del 16/09/2016, Di Vito, Rv. 268724 Non sono neppure mancate pronunce che, pur in tale ambito di non necessità motivazionale ricollegata alla vocazione probatoria in re ipsa del corpo di reato, hanno però sottolineato, proprio al fine di dare conto della qualifica come tale del bene appreso, la esigenza di una spiegazione quanto alla relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non essendo dunque sufficiente la mera indicazione delle norme violate ma occorrendo anche la descrizione degli estremi essenziali di tempo, luogo e azione del fatto Sez. 2, numero 43444 del 02/07/2013, Di Nino, Rv. 257302 Sez. 2, numero 50175 del 25/11/2015, Scarafile, Rv. 265525 Sez. 2, numero 6149 del 09/02/2016, Ciurlino, Rv. 266072 Sez. 2, numero 46357 del 20/07/2016, Mastellone, Rv. 268510 . 4. Ritengono le Sezioni Unite che una corretta lettura dell’articolo 253, comma 1, cod. proc. penumero non possa consentire, nell’ambito dell’onere motivazionale chiaramente espresso dalla norma, differenziazioni di sorta tra corpo del reato da una parte e cose pertinenti al reato dall’altra. È infatti il dato normativo, del tutto sottovalutato nelle impostazioni giurisprudenziali che esentano il provvedimento di sequestro del corpo del reato da un onere motivazionale, ad indicare che il decreto di sequestro debba essere motivato , essendo tale connotato, la cui necessità si collega alla previsione generale di cui all’articolo 125, comma 1, cod. proc. penumero , espresso in termini assoluti nell’incipit della disposizione e, dunque, indipendentemente dalla natura delle cose da apprendere a fini di prova, solo successivamente indicate dalla disposizione. Né può trascurarsi, in senso convergente verso tale primo punto, la mancanza già considerata da Sez. U, numero 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, cit. di una regolamentazione autonoma, all’interno del codice di rito contemplante le sole generali figure del sequestro preventivo, del sequestro probatorio e del sequestro conservativo , del sequestro del corpo del reato con conseguente impossibilità di trattamenti differenziati. 4.1. Del resto, che il decreto di sequestro del corpo del reato debba essere motivato, non pare posto in discussione neppure dall’indirizzo discendente dalla pronuncia delle Sez. U, numero 2 del 11/02/1994, Carella, cit., atteso che il dato qualificante di tale orientamento riposa nell’esclusione di un onere motivazionale non già in assoluto nessuna delle pronunce ricordate sopra è giunta infatti ad affermare l’inesistenza assoluta di un onere motivazionale , ma solo in relazione alla funzione probatoria del corpo del reato, ovvero alla necessità che il decreto dia conto del nesso funzionale tra bene appreso e accertamento del fatto, necessità fondamentalmente esclusa per la connotazione probatoria in re ipsa del corpo del reato. E ciò è tanto vero che, come ricordato sopra, alcune pronunce, evidentemente sul tacito presupposto che, escludendosi del tutto la motivazione del decreto, si sarebbe in definitiva giunti a trasgredire proprio il dettato dell’articolo 253, comma 1, cit., hanno specificamente ritagliato un onere motivazionale circoscrivendolo ad aspetti appunto diversi, quali la relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine sì che, come visto, non sarebbe sufficiente la mera indicazione delle norme violate, ma sarebbe necessaria anche la descrizione degli estremi essenziali di tempo, luogo ed azione del fatto . Sennonché, già sotto un primo profilo essenzialmente logico, una volta ritenuto che anche il decreto di sequestro del corpo di reato debba essere motivato, ci si dovrebbe chiedere, attesa la tipologia del sequestro in oggetto, che è sequestro vocato per legge ad apprendere cose necessarie per l’accertamento dei fatti , su quale aspetto, se non sulla finalizzazione probatoria, precipuamente caratterizzante l’atto, distinto così dalle altre tipologie di apprensione di beni, la motivazione dovrebbe intervenire. Dovendosi, anzi, aggiungere che anche l’aspetto di relazione di immediatezza tra bene sequestrato e reato per il quale si procede, sul quale, per alcune decisioni già riassunte sopra tra cui Sez. 2, numero 43444 del 02/07/2013, Di Nino, cit. Sez. 2, numero 50175 del 25/11/2015, Scarafile, cit. Sez. 2, numero 6149 del 09/02/2016, Ciurlino, cit. e Sez. 2, numero 46357 del 20/07/2016, Mastellone, cit. , residuerebbe, come visto, lo spazio motivazionale del decreto, null’altro è, in realtà, che la descrizione, effettuata in termini differenti, del necessario requisito di finalizzazione probatoria del bene appreso esigere che il decreto dia conto del reato per cui si procede, sia pure attraverso estremi essenziali di tempo, luogo e fatto, è evidentemente elemento-presupposto richiesto proprio in funzione della valutazione del collegamento tra bene e accertamento del fatto stesso. Sì che la artificiosa distinzione in oggetto appare in realtà confermativa proprio dell’esigenza che la motivazione del decreto non possa non investire la funzione probatoria del bene da apprendere. 4.2. Un tale dato logico trova poi conferma in ulteriori elementi, tutti convergenti nel senso appena indicato. Si tratta delle ragioni già indicate dalla decisione di Sez. U, numero 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, cit., fondamentalmente discendenti da aspetti di ordine normativo e sistematico. Un primo profilo attiene alla norma dell’articolo 262, comma 1, cod. proc. penumero secondo cui quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto prima della sentenza la valenza generale della disposizione, certamente applicabile anche al corpo del reato, consente di ribadirne la inconciliabilità con l’assunto secondo cui il fine probatorio sarebbe automaticamente e connaturalmente insito al corpo del reato giacché, se così fosse, nessuna possibile restituzione potrebbe prospettarsi e se la non necessità di mantenimento in sequestro della cosa a fini di prova vale a sequestro già operato, a maggior ragione la stessa non necessità dovrebbe potere essere apprezzata al momento di iniziale assoggettamento del vincolo, se non altro per ragioni di economia processuale. Ciò che, a ben vedere, trova conferma nella norma dell’articolo 354, comma 2, cit. la quale, proprio facendo riferimento al momento genetico, attribuisce alla polizia giudiziaria il potere di procedere, se del caso , al sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti, locuzione, questa, che nessun senso logico avrebbe ove il corpo del reato, recando in sé la matrice probatoria, dovesse, come conseguenza dell’impostazione di esenzione dall’obbligo motivazionale, sempre ed automaticamente essere sequestrato. Né potrebbe ritenersi che la valutazione demandata agli ufficiali di polizia giudiziaria riguardi esclusivamente il pericolo di un mutamento della situazione di fatto nell’impossibilità di un tempestivo intervento del pubblico ministero, non essendovi ragioni per escludere che, attesa la generale locuzione utilizzata, già in questo momento debbano esservi valutazioni aventi riguardo anche al nesso della cosa con l’accertamento del fatto, tanto più ove imposte, come si dirà subito oltre, dall’esigenza di rispettare limiti sovraordinati di ordine costituzionale e convenzionale. Sarebbe allora, in definitiva, illogico garantire lo scrutinio sull’opportunità di mantenere il sequestro già disposto e non consentire una analoga facoltà all’atto stesso della decisione di applicare la misura. Anche per le cose rientranti nella nozione di corpo del reato così come per le cose pertinenti al reato è dunque ben possibile ragionare in termini di facoltatività del sequestro, in tal modo dovendosi dissentire da quelle decisioni che, invece, hanno privilegiato una lettura dello strumento come di natura obbligatoria . 4.3. Un secondo profilo è poi significativamente rinvenibile nella ineludibile necessità di un’interpretazione della norma che tenga conto del requisito della proporzionalità della misura adottata rispetto all’esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti. Già Sez. U, numero 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, cit., hanno sottolineato come la soluzione nel senso dell’onere motivazionale del sequestro del corpo di reato sarebbe l’unica compatibile con i limiti dettati all’intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell’individuo , tra cui certamente il diritto alla protezione della proprietà riconosciuto dall’articolo 42 Cost. e dall’articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, aggiungendo che il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, richiesto dal canone costituzionale e da quello convenzionale, sarebbe altrimenti messo in crisi dall’opposta regola, di legittimità tout court del sequestro probatorio del corpo di reato indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalità probatoria perseguita. Si autorizzerebbe così un vincolo di temporanea indisponibilità della cosa che, al di fuori dell’indicazione dei motivi di interesse pubblico collegati all’accertamento dei fatti di reato, sarebbe arbitrariamente e irragionevolmente ancorato alla circostanza, del tutto accidentale, di essere questa cosa oggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso o prodotto profitto o prezzo dello stesso. Tanto più grave poi sarebbe la lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della misura in ipotesi di cose configurabili come corpo del reato, ma di proprietà della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa. Tali ragioni, limpidamente tratte dai parametri normativi specificamente invocati e seguite da successive pronunce delle sezioni semplici, vanno qui ribadite la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione Edu richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all’an e alla sua durata, in particolare per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l’accertamento del fatto di reato Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K. . Ed ogni misura, per dirsi proporzionata all’obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A. S. c. Bulgaria . Dunque, solo valorizzando l’onere motivazionale è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere sotto controllo l’intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall’articolo 42 Cost. e dall’articolo 1 del Primo protocollo addizionale alla Convenzione Edu, come interpretato dalla Corte Edu in tale ottica, la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all’accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità. 4.4. Va aggiunto che il requisito della proporzionalità della misura, che, nell’ambito dei valori costituzionali, è espressione del principio di ragionevolezza, contiene in sé, inoltre, quello della residualità della misura proprio la necessaria componente della misura di incisione sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni senza limitazioni che non derivino da interessi di altro segno maggiormente meritevoli di tutela come quelli pubblici, connessi al processo penale, di accertamento dei fatti contiene necessariamente in sé l’esigenza che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allo stesso risultato nella specie l’accertamento dei fatti appunto non possa pervenirsi con modalità meno afflittive . Questa Corte ha infatti, in più pronunce, ritenuto applicabili anche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall’articolo 275 cod. proc. penumero per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell’applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata Sez. 5, numero 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv. 246103 Sez. 5, numero 8382 del 16/01/2013, Caruso, 254712 Sez. 3, numero 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509 e, su tale linea, si è dunque affermata la necessità di evitare che il sequestro preventivo assuma le caratteristiche di misura inutilmente vessatoria, sì che, con riguardo ad esempio all’apprensione di beni immobili, lo stesso deve essere limitato alla cosa o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e deve essere disposto nei limiti in cui il vincolo imposto serve a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato Sez. 3, numero 15717 del 11/02/2009, Bianchi, Rv. 243250 più in generale, Sez. 4, numero 18603 del 21/03/2013, Rv. 256068 . Ed anche nella giurisprudenza Europea si è affermato che il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco non potrebbe dirsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito un sacrificio eccessivo nel suo diritto di proprietà Corte Edu, 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi, cit. Corte Edu 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolect Impex S.R.L. c. Romania . Non vi è ragione, tuttavia, che una analoga affermazione, formulata con riferimento, come detto, alle misure cautelari reali, non possa valere anche con riguardo al sequestro probatorio quale mezzo, invece, di ricerca della prova infatti, la ragione posta a fondamento di un tale principio essenzialmente rapportabile alla necessità di evitare limitazioni alla proprietà privata che non siano strettamente conseguenti alla finalità istituzionalmente perseguita dalla misura deve valere indipendentemente dai fini cui il sequestro è diretto se cioè impeditivi, come da tali pronunce o, invece, come nella specie, probatori essendo strettamente collegato all’elemento, comune a tutte tali ipotesi, della componente invasiva nell’altrui sfera personale attinente al diritto di disporre liberamente dei propri beni. Da ciò, dunque, deriva la particolare connotazione della motivazione del provvedimento che dovrà essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro. 5. A questo punto, sulla base degli assunti sin qui proposti, risultano delineate anche, specularmente, le ragioni per le quali l’orientamento che esclude un onere motivazionale a corredo del sequestro probatorio del corpo di reato, in punto di finalizzazione dello stesso all’accertamento dei fatti, non appare fondato. Resta da osservare come non appaia correttamente valorizzata, nel senso dell’insussistenza del ricordato onere motivazionale la presenza, nel codice, di norme artt. 103, comma 2, cod. proc. penumero in tema di sequestro presso i difensori, 235 cod. proc. penumero in tema di sequestro di documenti e 240 cod. proc. penumero in tema di acquisizione di documenti contenenti dichiarazioni anonime che imporrebbero sempre l’apprensione di cose costituenti corpo del reato proprio tali norme, al contrario, non avrebbero ragion d’essere qualora, già sulla base dell’articolo 253 cit., il sequestro fosse obbligatorio. E la ritenuta natura obbligatoria del sequestro del corpo del reato, collegata al rapporto diretto tra cosa e reato, quale inevitabile conseguenza logica dell’indirizzo qui non condiviso, appare inevitabilmente porsi in collisione con le previsioni dei già richiamati artt. 262 e 354, comma 2, cod. proc. penumero , che evidenziano, invece, il carattere polifunzionale di tale sequestro. Non rilevante appare, infine, il riferimento a ragioni di celerità o di economia processuale che dovrebbero consentire la sottrazione all’onere di motivazione anche attraverso il ricorso a formule di mera apparenza, essendo evidentemente l’obbligo motivazionale di natura cogente e, dunque, non suscettibile di limitazioni di sorta. 5.1. Così come ci si deve discostare da quelle pronunce che, come visto, hanno introdotto una distinzione tra cose che recherebbero in sé l’evidenza probatoria e cose che, invece, tale autoevidenza non conterrebbero sicché, per le prime, sarebbe inesigibile un onere di motivazione sulle finalità di apprensione del bene. Anche a volere condividere una tale distinzione, che condurrebbe alla necessità di dovere identificare, all’interno della generale categoria di cose comunque contrassegnate, secondo l’assunto inaugurato da Sez. U, numero 2 del 11 febbraio 1994, Carella, cit., dalla finalità probatoria in re ipsa, quelle che tale destinazione recherebbero senza, tuttavia, segni di autoevidenza operazione, questa, già di per sé contrassegnata dalla difficoltà di rinvenire una linea di demarcazione tra le due categorie fondata su un elemento di variabile lettura , resta il fatto che è lo stesso legislatore che, contemplando all’articolo 262 cit. casi di non necessità di mantenimento in sequestro del corpo del reato, impone, nella esegesi dell’articolo 253 cit., di dovere tenere separati due aspetti che l’indirizzo in oggetto, invece, inevitabilmente confonde fino a farli coincidere, ovvero la finalizzazione probatoria del bene, da un lato, e la automatica apprensione dello stesso bene al processo, dall’altro. 6. In definitiva, dunque, deve ribadirsi il principio di diritto secondo cui il decreto di sequestro così come il decreto di convalida di sequestro probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti . 7. Così ribadito l’obbligo di motivazione del decreto, non è questa la sede per indicare, in linea puramente astratta, quale sia il grado od il quantum del compendio argomentativo del provvedimento idoneo a far ritenere adempiuto un siffatto obbligo, né è possibile stabilire, sempre a priori, il grado di idoneità di una motivazione con formula sintetica indicata dalle sentenze già citate e dalla stessa ordinanza di rimessione come appropriata in special modo con riguardo ai casi di funzione probatoria quale ritenuto connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato nel senso già ricordato sopra in luogo di altra più diffusa sempre che una tale differenza possa essere teorizzata , dovendo comunque ricordarsi che, già per le sentenze, la cui componente motivazionale avrebbe in sé connotati di maggior diffusività da rapportare, se non altro, al diverso momento processuale, è lo stesso legislatore ad avere stabilito come idonea ad integrare il requisito una concisa esposizione dei motivi. 8. Venendo dunque al ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, lo stesso è infondato. L’ordinanza impugnata, nel giudicare sulla richiesta di riesame proposta, dopo avere premesso che la motivazione del decreto del pubblico ministero di convalida del provvedimento di sequestro probatorio ha dato espressamente atto che quanto è stato oggetto di sequestro è corpo di reato o, comunque, cosa pertinente al reato e che in particolare trattasi di beni la cui detenzione è illecita e/o il cui mantenimento in sequestro è indispensabile al fine della prosecuzione delle indagini , ha posto correttamente in rilievo la inidoneità di tale argomentazione ad esplicitare, come necessario, la sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine pur potendosi ammettere l’utilizzo di formule estremamente sintetiche e persino di formule prestampate e, dunque, la sostanziale assenza di motivazione. Ora, non solo la motivazione dell’ordinanza, certamente non apparente e dunque non sindacabile, versandosi nell’ambito di ricorso nell’ambito di procedimento cautelare reale, sotto il profilo del vizio di cui all’articolo 606, comma 1, lett. e , cod. proc. penumero per espresso dettato dell’articolo 325 cod. proc. penumero per tutte, Sez. U, numero 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 , ha fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra riaffermato, ma la stessa risulta anche confermata dallo stesso contenuto del ricorso laddove, in particolare alle pagg. 10 e 11, si dà conto, attraverso il richiamo testuale al contenuto dei verbali di sequestro, di tutte le indicazioni ivi riportate analiticamente afferenti alle difformità dei magazzini e degli appartamenti sequestrati rispetto alla concessione edilizia come riscontrate dagli operanti ciò che giustificherebbe gli addebiti mossi agli indagati indicazioni, dunque, tali, secondo quanto espresso sopra, sub § 4.4., da rendere de visu non necessario un sequestro degli immobili come corpo di reato ai fini dell’accertamento dei reati edilizi e di falso per i quali si procede. Ciò che, tra l’altro, dimostra plasticamente come la sola connotazione del bene come corpo di reato, neppure se autoevidente , è sufficiente per renderne obbligatorio il sequestro e per esentare il provvedimento da un onere di puntuale motivazione. Sicché, una volta ribadita la necessità della motivazione del provvedimento con riguardo all’aspetto dell’accertamento dei fatti, e disattesi gli indirizzi richiamati dal pubblico ministero ricorrente, è infondato il primo motivo di ricorso con cui si è lamentata l’inosservanza dell’articolo 253 cod. proc. penumero . 8.1. Resta poi assorbito il secondo motivo di ricorso inteso a lamentare una totale assenza di motivazione quanto alla insussistenza del fumus commissi delicti tale motivo sarebbe, comunque, manifestamente infondato atteso che l’aspetto del fumus non è stato, a ben vedere, e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, preso in considerazione dal provvedimento impugnato, che ha chiaramente fondato l’annullamento del decreto di sequestro sull’aspetto della mancanza di motivazione in ordine al collegamento tra beni in sequestro ed accertamento dei fatti. 9. Il ricorso va, dunque, rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.