Inammissibile il ricorso proposto in proprio dal ricorrente in qualità di legale di sé medesimo

Ai sensi dell’art. 613, comma 1, c.p.p., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori .

Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 35651/18 depositata il 26 luglio, nell’ambito di una questione in cui l’imputato ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale con cui rigettava la richiesta di riesame da lui proposta contro il decreto di convalida del sequestro emesso dal PM. L’obbligo di difesa tecnica. Come già ribadito più volte dalla Corte Suprema, anche a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 247/2012 recante disposizioni sulla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, l’autodifesa nel processo penale non è consentita, poiché l’obbligo della difesa tecnica esclude che le parti possano essere difesa da se stesse, anche se abilitate all’esercizio della professione forense. Nel caso di specie, il ricorso deve ritenersi sottoscritto personalmente dalla parte che non può essere riguardata in veste di legale di sé medesima. Per queste ragioni, il ricorso, presentato personalmente dalla parte un legale e non da un difensore, è inammissibile ai sensi dell’art. 613, comma 1, c.p.p., anche se in calce all’atto è riportata la sottoscrizione del difensore, in quanto essa si limita ad attestare l’autenticità della firma del ricorrente, ma non agisce nella veste di legale proponente il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 marzo – 26 luglio 2018, n. 35651 Presidente Diotallevi – Relatore De Crescienzo Ritenuto in fatto A.F. , ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 7.12.2017 con la quale il Tribunale di Chieti, ex art. 324 cod. proc. pen. ha rigettato la richiesta di riesame da lui proposta avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal Pubblico Ministero in data 26.8.2017. Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall’ad. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1 illegittimità del sequestro di polizia giudiziaria e della relativa convalida, perché la querela per il reato contestato è stata proposta successivamente agli atti di perquisizione e sequestro 2 l’atto di convalida del sequestro è stato disposto dal P.M. dr. F. , che è persona oggetto di denuncia e di querela unitamente ad altri magistrati da parte del ricorrente 3 il ricorrente non avrebbe invaso arbitrariamente l’appartamento di S.R. 4 la S.R. non sarebbe proprietaria dell’immobile ove sarebbe stato sorpreso il ricorrente dalla Polizia Giudiziaria 5 il ricorrente occupava al momento dei fatti i due appartamenti siti in v. omissis , quale legittimo proprietario e possessore di fatto 6 il ricorrente si è introdotto nella propria casa sita in v. omissis dall’ingresso principale del piano terra 7 nella specie non ricorrerebbe la violazione dell’art. 633 cod. pen., con conseguente illegittimità della perquisizione e del sequestro della attrezzatura da bricolage 8 mancherebbe agli atti del processo la prova che la S.R. sia proprietaria dell’immobile 9 la notificazione dell’avviso dell’udienza avanti il Tribunale per il riesame sarebbe nulla perché effettuata a mezzo posta certificata presso lo studio professionale del ricorrente nonostante l’elezione di domicilio presso l’indirizzo di residenza 10 i mezzi di ricerca delle prove sarebbero vietati agli agenti di Polizia giudiziaria alle 5,00-6,00 del mattino e le ispezioni e le perquisizioni all’interno delle abitazioni avrebbero dovuto essere autorizzate dall’Autorità giudiziaria. Ritenuto in diritto Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che con decreto del 26.8.2017 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Chieti ha convalidato la perquisizione compiuta dai Carabinieri Stazione di Francavilla al Mare alle ore 15,10 del omissis in v. omissis e il successivo sequestro di un avvitatore marca Ikea di colore nero a punta croce inserita e di un giravite con impugnatura in gomma e staffa in acciaio della lunghezza di cm 25, trattandosi di oggetti ritenuti dal Pubblico Ministero utili alla prova delle modalità di ingresso abusivo nell’immobile di v. omissis nonché dell’attività posta in essere dall’indagato all’interno dell’appartamento di proprietà di S.R. proprietaria dal novembre del 2016 all’esito di un’espropriazione forzata avviata da S.L. nei confronti dell’odierno indagato. Il Tribunale afferma come dal verbale di perquisizione emerga che, con i suddetti arnesi, detenuti nella cintura dei pantaloni, l’indagato avrebbe forzato un pannello in legno posto a chiusura della porta - finestra sita al piano terra, così riuscendo ad entrare nell’appartamento provocando rumori a cagione dei quali la S. aveva chiesto l’intervento dei Carabinieri che, a seguito di perquisizione dei locali, trovavano l’indagato nascosto dentro un armadio. Successivamente i Carabinieri raccoglievano la querela della persona offesa per la violazione dell’ad. 633 cod. pen Il ricorrente ha proposto istanza di riesame del provvedimento di convalida del sequestro e della perquisizione, chiedendone l’annullamento per mancanza del fumus commissi delicti, deducendo altresì a mezzo del codifensore Avv.to Pagano, l’omesso avviso dell’udienza disposta ex ad. 127 cod. proc. pen Il Tribunale del riesame, respinta l’eccezione relativa alla regolarità della notificazione dell’avviso dell’udienza ex art. 127 cod. proc. pen., ritenuti legittimi gli atti compiuti dalla Polizia giudiziaria, ha affermato la sussistenza del fumus commissi delicti relativamente al reato contestato. Il ricorrente impugna la suddetta decisione del Tribunale per i motivi in epigrafe brevemente riassunti. Il ricorso è inammissibile in via preliminare ed assorbente per la violazione dell’art. 613 cod. proc. pen Il ricorso è stato depositato presso la Cancelleria del giudice a quo in data 22.12.2017 a mezzo raccomandata pervenuta all’ufficio il 28.12.2017 e successivamente trasmesso a questo Corte in data 2.1.2018 v. attestazione riportata sul retro del provvedimento impugnato . Il ricorso è proposto in proprio e personalmente dal ricorrente v. epigrafe dell’atto di impugnazione . Il ricorrente ha sottoscritto il ricorso in proprio in tre diverse qualifiche 1 in qualità di legale di sé medesimo 2 quale indagato - proprietario dei beni 3 come persona alla quale sono stati sequestrati i beni e che ha diritto alla loro restituzione. In calce al ricorso risulta ancora la sottoscrizione del ricorrente nonché dell’avv.to Menna a titolo di attestazione dell’autenticità delle firme dell’A.F. . Il ricorrente, di professione avvocato, afferma di agire in veste di legale di sé medesimo. Per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità va confermato che anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 247 n. 2012 recante nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense l’autodifesa nel processo penale non è consentita in difetto di una espressa disposizione di legge v. Cass. sez. 2 n. 40715 del 16.7.2013, Stara, rv 257072 alla cui articolata motivazione si fa rinvio nello stesso senso, fra le altre Cass. sez. 5 n. 49551 del 3.10.2016, Mucci, rv 268744 Cass. sez. 6 n. 7472 del 26.1.2017, P.O. in proc. Benigno, rv. 269739 e meno recentemente Cass. sez. 1 n. 7786 del 29.1.2008, Stara, rv. 239237 Cass. sez. 5 n. 32143 del 3.4.2013, Querci, rv 256085 infatti nel processo penale l’obbligo della difesa tecnica, sancito dagli artt. 96 e 97 c.p.p., esclude che le parti, anche se abilitate all’esercizio della funzione di avvocato, possano essere difese da se stesse, secondo quanto già affermato dal Giudice delle leggi cfr. C. Cost. Ord. 16.12.2006 n. 8/07 e ribadito da questa Corte Cass. Sez. Un. Civ. 2006 n. 139 . Né è possibile attribuire rilevanza al richiamo dell’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo cioè alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute , ai fini dell’adeguamento del diritto interno, poiché esso è riferito soltanto alle norme internazionali di natura consuetudinaria e non a quelle di natura pattizia v. C. Cost. Ord. 421/97 e Sent. 188/80 e Cass., sez. 2^, 17 maggio 2013, Caldarelli, e Sez. 5, n. 17400 del 02/04/2008 - dep. 28/04/2008, Greco, Rv. 240424 . Si deve pertanto concludere che, nel caso in esame, il ricorso deve ritenersi sottoscritto personalmente dalla parte che non può essere riguardata in veste di legale di sé medesima. Ciò posto, va osservato che l’art. 613 cod. proc. pen. prevede al primo comma che l’atto di ricorso nel giudizio di Cassazione , le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione e che comma secondo davanti alla Corte le parti sono rappresentate dai difensori. La norma richiamata è stata così modificata nei termini richiamati dalla legge 23.6.2017 n. 103 ed è entrata in vigore in data 3.8.2017. Di qui discende che il ricorso risultando presentato personalmente dalla parte avvio A. e non da un difensore, è inammissibile ai sensi del primo comma dell’art. 613 cod. proc. pen. né vale a sanare l’atto il fatto che in calce ad esso sia riportata la sottoscrizione dell’avvio Menna, in quanto quest’ultimo si limita semplicemente ad attestare l’autenticità della firma del ricorrente, ma non agisce nella veste di legale proponente il ricorso. Il segnalato vizio di forma esime questo Collegio dal prendere in considerazione le varie questioni sollevate dalla difesa in ordine alle quali il Tribunale, nei limiti del devoluto, ha risposto 1 affermando che la perquisizione e il successivo sequestro del corpo del reato a fine probatorio sono legittimi, alla luce del dettato testuale dell’articolo 346 cod. proc. pen. 2 rigettando la questione della nullità della notificazione dell’avviso dell’udienza, siccome comunque effettuata presso lo studio del ricorrente, cioè sul luogo di lavoro ex art. 157 cod. proc. pen., così raggiungendo lo scopo 3 affermando l’esistenza del fumus commissi delicti 4 rilevando in re ipsa il requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, peraltro non contestata in quella sede dal ricorrente 5 rigettando le restanti questioni siccome estranee al giudizio del riesame. Va inoltre osservato che il sequestro compiuto da agenti e non da ufficiali di polizia giudiziaria questione non dedotta avanti il Tribunale ma solo in questa sede con conseguente inammissibilità ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen. è legittimo secondo la disciplina dell’art. 113 disp. att. cod. proc. pen. v Sez. 6, n. 2091 del 09/06/1999 - dep. 20/09/1999, Trizio, Rv. 21432901 . Il ricorso è pertanto inammissibile perché proposto nel difetto del rispetto delle forme dettate dall’art. 613 cod. proc. pen. e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 2.000,00 alla Cassa delle Ammende, ravvisandosi nella condotta del ricorrente gli estremi della responsabilità prevista dal comma 1 dell’art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.