Patteggiamento, estinzione del reato e computo della recidiva

In tema di patteggiamento la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni, di cui al comma 2 dell’art. 445 c.p.p., comporta l’esclusione degli effetti penali anche ai fini della recidiva.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32492/18, depositata il 16 luglio. La vicenda. Il Tribunale di Palermo condanna un imputato per il reato di detenzione a scopo di vendita di 39 pezzi di hashish contestando la recidiva reiterata specifica. La Corte d’Appello in parziale accoglimento del gravame riduceva la pena inflitta in prime cure. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l’imputato dolendosi per la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata e specifica deducendo che dal certificato del casellario giudiziale risultavano a suo carico due sentenze di applicazione della pena su richiesta divenute irrevocabili a distanza di oltre 5 anni dal reato qui contestato. Recidiva. Sulla base del combinato disposto degli artt. 445 Effetti dell’applicazione della pena su richiesta , comma 2, c.p.p. e 106 c.p. Estinzione del reato o della pena , la Cassazione afferma che l’estinzione del reato comporta anche quella di ogni effetto penale e dunque anche ai fini della determinazione della recidiva. Ciò posto, prosegue la sentenza in commento, occorre ricordare che l’estinzione del reato oggetto di patteggiamento in conseguenza al verificarsi di una delle condizioni previste dall’art. 445, comma 2, c.p.p. opera ipso iure , senza che sia necessaria una specifica pronuncia del giudice dell’esecuzione. La Corte afferma dunque che in tema di patteggiamento la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 445 c.p.p. secondo cui Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole comporta l’esclusione degli effetti penali anche ai fini della recidiva. Per questi motivi, avendo il giudice di merito erroneamente proceduto al riscontro della recidiva, la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione della recidiva e rinvia per un nuovo giudizio sul punto.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 maggio – 16 luglio 2018, numero 32492 Presidente Di Nicola – Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 7/6/2016, il Tribunale di Palermo dichiarava C.M. responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. numero 309/1990 - perché deteneva a scopo di vendita 39 pezzi di hashish, in omissis - e, con la recidiva contestata reiterata specifica , lo condannava alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa. Con sentenza del 27/10/2017, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale, riduceva la pena inflitta ad anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.M. , a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. penumero Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 99, 106, 167, 164, 168 cod. penumero nonché 125, comma 3 e 445 cod. proc. penumero . Argomenta che i Giudici di merito avevano erroneamente ritenuto, e con manifesta illogicità della motivazione, la sussistenza della recidiva reiterata e specifica, con relativo aumento della pena nella misura dei due terzi deduce che, come emergeva dal certificato del casellario giudiziale, a carico del ricorrente risultavano due sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, irrevocabili l’una il 25.6.1996 e l’altra il 18.7.1997 nell’atto di appello la difesa aveva, quindi, lamentato l’erronea contestazione della recidiva, in conseguenza del verificarsi delle condizioni di cui all’art. 445, comma 2, cod.proc.penumero in relazione alla seconda sentenza di applicazione della pena divenuta irrevocabile in data 18.7.1997 la Corte di appello, in maniera erronea, aveva disatteso il motivo di gravame, affermando che non ricorrevano i presupposti di applicazione dell’art. 167 cod. penumero doveva, invece, farsi applicazione del richiamato art. 445, comma 2, cod.proc.penumero con la conseguenza che la seconda condanna ex art. 444 cod.proc.penumero non poteva essere valutata in ordine alla recidiva e che, quindi, era stata erroneamente ritenuta la contestata recidiva reiterata specifica ed applicato il relativo aumento dei due terzi della pena. Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza in relazione al motivo proposto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 2. Come si evince della lettura del certificato del casellario giudiziale in atti, il ricorrente ha due precedenti costituiti da due sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, irrevocabili, l’una del 1.3.1996 il 25.6.1996 e l’altra del 24.6.1997 il 18.7.1997. Non risulta che il ricorrente abbia commesso, successivamente alla sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, il 18.7.1997, altro reato nei cinque anni successivi e, quindi la recidiva è stata erroneamente contestata e ritenuta, quale recidiva reiterata specifica. Dal combinato disposto degli artt. 445, comma 2, cod.proc.penumero e 106 cod. penumero si evince chiaramente che la prima disposizione prevede che l’estinzione del reato comporta anche quella di ogni effetto penale e l’articolo 106 del codice penale dispone al comma 2, in deroga al comma 1, che, qualora vi sia l’estinzione degli effetti penali, della precedente condanna non si debba tener conto agli effetti della recidiva. Inoltre, va ricordato che l’estinzione del reato oggetto della sentenza di patteggiamento in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445, comma 2, cod. proc. penumero opera ipso iure, senza che sia necessaria una specifica pronuncia del giudice dell’esecuzione in tal senso Sez. 6, numero 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 2661200 L’estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445, comma secondo, cod. proc. penumero , opera ipso jure e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione nello stesso senso vedi anche Sez. 5, numero 20068 del 22/12/2014, dep. 14/05/2015, Valente, Rv. 2635030 . Ne consegue, quindi, l’affermazione che, in tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445 cod. proc. penumero comporta l’esclusione degli effetti penali anche ai fini della recidiva Sez.3, numero 7067 del 12/12/2012, dep.13/02/2013, Rv. 254742 Sez.6, numero 6673 del 29/01/2016, Rv. 266119 . È dunque errata l’affermazione della Corte di appello con cui esclude l’applicabilità del disposto dell’art. 445, comma 2, cod.proc.penumero ai fini della valutazione e qualificazione della recidiva, che, risulta, pertanto, erroneamente qualificata quale recidiva reiterata specifica. Di conseguenza la sentenza va annullata sul punto, dovendo procedere la Corte territoriale alla riqualificazione della recidiva tenendo conto dei principi di diritto suesposti e, all’esito alla rideterminazione della pena ai sensi dell’art. 624 cod. proc. penumero va dichiarata l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione della recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto e sulla rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione di responsabilità.