Valido l’avviso al difensore effettuato mediante ripetuti tentativi di inoltro

L’obbligo di avvisare il difensore di fiducia per l’interrogatorio di garanzia è correttamente adempiuto qualora siano stati effettuati ripetuti tentativi di inoltrare l’avviso a mezzo telefono.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 31757/18 depositata l’11 luglio. Il caso. IL Tribunale rigettava l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del GIP del medesimo Tribunale con la quale respingeva l’istanza di scarcerazione dell’indagato per nullità dell’interrogatorio di garanzia. Ricorre in Cassazione denunciando la sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza dovuta al mancato avviso di fissazione della data dell’interrogatorio di garanzia al difensore di fiducia dell’indagato. La validità dell’avviso. Partendo dal principio secondo cui la modalità di notificazione a mezzo fax rientra tra le forme ordinarie di notificazione previste dall’art. 148, comma 2- bis c.p.p., è valido l’avviso al difensore della data di fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto comunicato con l’invio di messaggio lasciato in segreteria dello studio legale, sia perché l’urgenza di provvedere alla comunicazione esclude l’inidoneità di tale mezzo, sia perché grava sul difensore l’onere di assicurarsi della perfetta funzionalità degli apparecchi di cui è dotato il proprio studio e di ascoltare le comunicazioni memorizzate . Inoltre, si considera validamente adempiuto l’obbligo del suddetto avviso qualora siano effettuati numerosi tentativi di inoltro a mezzo telefono, con ripetute chiamate al numero dello studio legale senza ottenere esito positivo, vista l’esigenza di una rapida verifica in ordine alle condizioni che legittimino la restrizione della libertà personale. Per questi motivi il ricorso è rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 giugno – 11 luglio 2018, n. 31757 Presidente Gallo – Relatore Sgadari Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano rigettava l’appello proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 17.11.2017, che aveva respinto l’istanza di scarcerazione dell’indagato per nullità dell’interrogatorio di garanzia. 2. Ricorre per cassazione G.A. , deducendo 1 violazione di legge e conseguente sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza genetica dovuta al mancato avviso di fissazione della data dell’interrogatorio di garanzia al difensore di fiducia dell’indagato, avv. Giovanni Gattuso. Assume il ricorrente che tale nomina era avvenuta, il giorno prima della data fissata per l’interrogatorio, mediante dichiarazione resa all’Ufficio Matricola della Casa Circondariale ove egli si trovava ristretto. La stessa ordinanza impugnata, pur rilevando che la nomina doveva essere ritenuta regolare e tempestiva, tuttavia ha sostenuto che il mancato avviso all’avv. Gattuso non aveva determinato alcuna nullità assoluta ed insanabile, in ciò ponendosi in aperto contrasto con la giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione si citano Sez. U, n. 24630 del 2015, Maritan 2 violazione di legge afferente all’avviso di fissazione della data dell’interrogatorio di garanzia all’avvocato Dario Bolognesi, altro difensore di fiducia del ricorrente. Tale avviso, secondo quest’ultimo, non sarebbe stato regolare in quanto non effettuato mediante PEC, sistema reso obbligatorio per le notifiche a persona diversa dall’imputato dall’art. 16, comma 4, D.L. n. 179 del 2012. Peraltro, la motivazione dell’ordinanza peccherebbe di illogicità nel momento in cui non avrebbe rilevato come dagli atti emergesse che l’avvocato Bolognesi fosse reperibile al cellulare. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Le questioni processuali sollevate, devono essere affrontate secondo il seguente ordine logico, che non corrisponde a quello con le quali sono state prospettate dal ricorrente. 1. Quest’ultimo, in occasione del suo arresto avvenuto il 7.11.2017, aveva, in primo luogo, nominato quale suo difensore di fiducia l’avv. Dario Bolognesi. A tale difensore, era stato dato regolare avviso della data in cui si sarebbe svolto l’interrogatorio dell’indagato, avvenuto il 10 novembre 2017. Infatti, come è stato puntualmente messo in luce dall’ordinanza impugnata, il giorno prima della data fissata, la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, aveva tentato di mettersi in contatto diretto con l’avv. Bolognesi, prima inoltrando un fax al numero del suo studio professionale, poi lasciando un messaggio alla segreteria telefonica dello stesso studio, quindi effettuando numerosi tentativi di chiamata all’utenza cellulare dell’avv. Bolognesi con registrazione di analogo messaggio fg.6 del provvedimento impugnato . 2. La giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, pacificamente ritiene che le modalità di notificazione a mezzo fax, rientra tra le forme ordinarie di notificazione previste dall’art. 148, comma 2-bis cod. proc. pen., Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, dep. 2016, Reggiani, Rv. 266569 . Ed ancora, è valido l’avviso al difensore della data di fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto comunicato tramite l’invio di messaggio lasciato sulla segreteria dello studio professionale, sia perché l’urgenza di provvedere alla comunicazione esclude l’inidoneità di tale mezzo, sia perché grava sul difensore l’onere di assicurarsi della perfetta funzionalità degli apparecchi di cui è dotato il proprio studio e di ascoltare le comunicazioni memorizzate Sez. 6, n. 37653 del 18/06/2014, Bevinetto, Rv. 261646 . Inoltre, l’obbligo di avvisare il difensore di fiducia per l’interrogatorio di garanzia, è correttamente adempiuto qualora, sussistendo l’esigenza di una rapida verifica in ordine alle condizioni legittimanti la restrizione della libertà personale, siano effettuati ripetuti tentativi di inoltrargli l’avviso a mezzo telefono, con ripetute chiamate indirizzate al numero del suo studio, senza sortire esito positivo Sez. 5, n. 37283 del 01/07/2010, Visone, Rv. 248637 . Pertanto, nel caso in esame, a fortiori l’avviso al difensore deve considerarsi validamente effettuato, laddove sono stati utilizzati dalla cancelleria del giudice più di uno tra quei mezzi che, già da soli ed autonomamente, vengono ritenuti idonei allo scopo. 3. Si osservi, che due delle tre massime citate sono relative a decisioni adottate successivamente all’introduzione - si veda l’art. 16, comma 4, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 - della PEC come sistema ordinario di comunicazioni a persone diverse dall’imputato, così qualificato dalla stessa decisione, non massimata, citata dal ricorrente a fg. 3 del ricorso Sez. 4, n. 3336 del 22.12.2016 . Mezzo che non esclude - specie nei casi di urgenza, come prevede l’art. 149 cod. proc. pen. la possibilità di utilizzazione degli altri mezzi, altrettanto ordinari, di comunicazione ex art. 148, comma 2-bis cod. proc. pen., usati dalla cancelleria nel caso di cui si discute. È, pertanto, del tutto destituito di fondamento il rilievo difensivo volto a sostenere come la PEC sia l’unico mezzo utilizzabile per le comunicazioni di che trattasi, ad esclusione di tutti gli altri. 4. La regolarità dell’avviso all’avv. Dario Bolognesi, quale primo difensore di fiducia del ricorrente, ha comportato che la sua assenza all’interrogatorio di garanzia non ha determinato alcuna nullità e che legittimamente il Tribunale, preso atto degli adempimenti effettuati dalla cancelleria, ha nominato all’indagato un difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen Infatti, ricordando l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, richiamata pure dal ricorrente sebbene ad altri fini Sez. U. n. 24630 del 2015, Maritan, rv. 263599 , la nomina da parte del giudice di un sostituto processuale del difensore di fiducia o del difensore d’ufficio, presuppone un regolare avviso ai titolari del diritto di difesa ed è consentita sole nelle ipotesi tassativamente elencate dall’art. 97, comma 4, cod. proc. pen 5. Peraltro, allo stesso difensore di ufficio, come emerge a fg. 5 del provvedimento impugnato, era stata data dal Tribunale diretta comunicazione degli adempimenti effettuati, senza che il professionista nominato avesse eccepito alcunché. 6. Quanto detto, consente, in assenza di alcuna patologia processuale, di passare all’esame dell’altra questione sollevata con il ricorso. L’indagato, il giorno prima dell’interrogatorio, aveva nominato come suo secondo difensore di fiducia, l’avv. Giovanni Gattuso, con dichiarazione all’Ufficio Matricola del carcere. Dichiarazione regolare e tempestiva, come correttamente ritenuto dall’ordinanza impugnata. All’avv. Giovanni Gattuso, tuttavia, non era stato comunicato alcun avviso perché il Tribunale non era stato messo a conoscenza per tempo dell’avvenuta nomina. Tuttavia, dal verbale dell’interrogatorio dell’indagato risulta che questi non aveva informato il giudice della precedente nomina dell’avv. Gattuso effettuata il giorno prima - il che avrebbe determinato la necessità della sua convocazione - ma, al contrario, aveva dichiarato di voler nominare l’avv.Gattuso quale suo difensore di fiducia in aggiunta all’avv. Bolognesi, così prestando acquiescenza rispetto alla sua assenza e nulla eccependo in proposito. Così facendo, l’indagato ha sanato con il suo comportamento la nullità dovuta alla mancanza del suo difensore all’interrogatorio, che non può ritenersi di tipo assoluto stante la legittima presenza dell’altro difensore di ufficio, regolarmente nominato in ragione di quanto prima detto. Infatti, stante la regolarità dell’avviso all’avv. Bolognesi, non si può ritenere, così come correttamente osservato dal Tribunale, che si sia verificata, nella specie, una ipotesi di nullità assoluta ed insanabile dovuta, ex art. 179 cod. proc. pen., alla assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza . Vero è che le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza citata dal ricorrente n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, rv. 263598, hanno stabilito che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore di ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. . Tuttavia, come si comprende leggendo per esteso la motivazione di quella decisione, nel caso sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite, non si era avuta la presenza di un altro difensore di fiducia ritualmente avvisato, circostanza che non determinava, come si è detto, una designazione irrituale, da parte del Tribunale, di un difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen 7. Ne consegue che il caso in esame deve essere assimilato a quelli - relativi all’avviso di fissazione dell’udienza pubblica o camerale nel giudizio di legittimità o nel giudizio di appello o dell’udienza ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. nei quali, la conforme giurisprudenza di questa Corte ha sostenuto che l’omessa notificazione ad uno dei due difensori dell’imputato, dà luogo ad una nullità a regime intermedio, ai sensi dell’art. 180 del codice di rito, con la conseguenza che tale vizio è da ritenersi sanato nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all’udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l’omessa comunicazione ad uno dei difensori. Inoltre, tale nullità a regime intermedio, deve essere eccepita a opera dell’altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all’art. 182, comma 2, stesso codice Sez. 5, n. 12756 del 14/10/2016, dep. 2017, V., Rv. 269703 Sez. 2, n. 28563 del 12/06/2015, Diana, Rv. 264142 Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, dep. 2014, Castellana, rv. 261529 . Il difensore di ufficio, nella specie - nell’assenza volontaria e regolare dell’altro difensore di fiducia, che conferiva legittimità alla sua nomina - nulla aveva eccepito, sanando la nullità in discorso. Pertanto, il ricorso deve esser rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp.att.cod.proc.pen