Omesso mantenimento della figlia e cessazione della permanenza al raggiungimento della maggiore età

I soggetti passivi in relazione alla fattispecie di reato di cui all’art. 570 c.p. Violazione degli obblighi di assistenza familiare sono solo i figli minori o inabili al lavoro escludendosi l’integrazione del reato in ipotesi di violazione dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza nei confronti dei figli maggiorenni o non inabili al lavoro, anche se studenti .

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 31361/18, depositata il 10 luglio. Il caso. La Corte d’Appello di Firenze, confermando la decisione di prime cure, condannava l’imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 570 c.p. Violazione degli obblighi di assistenza familiare per aver violato l’obbligo di corrispondere l’assegno stabilito dal giudice civile nel procedimento per separazione giudiziale, finalizzato al mantenimento della figlia minore. Avverso la decisione di merito l’imputato ha proposto ricorso per cassazione denunciando l’omessa osservanza dei presupposti ai fini dell’ipotizzabilità del delitto contestato e la cessazione della permanenza alla data del raggiungimento della maggiore età della figlia, destinataria del mantenimento . Cessazione della permanenza al raggiungimento della maggiore età. La Cassazione, esprimendosi sul secondo aspetto contestato dal ricorrente, ricorda che per la sussistenza della fatto di reato in esame secondo pacifica giurisprudenza di legittimità i soggetti passivi devono essere i figli minori o inabili al lavoro, escludendosi l’integrazione del reato in ipotesi di violazione dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza nei confronti dei figli maggiorenni o non inabili al lavoro, anche se studenti . Tuttavia, precisano i Supremi Giudici, la motivazione della sentenza di merito si concentra sulla sussistenza del delitto di cui all’art. 570, comma 2, c.p. affrontando nello specifico la questione connessa alla sussistenza dello stato di bisogno con esplicito riferimento della Corte d’Appello alla condotta posta in essere in danno alla figlia minore. Tale motivazione consente sia da un lato di escludere che il ricorrente sia stato ritenuto responsabile di un comportamento posto in essere dopo il raggiungimento della maggiore età della figlia, sia dall’altro lato di ritenere intervenuta la cessazione della permanenza del reato. Da ciò consegue che gli Ermellini, valutando l’intervenuta prescrizione, proprio in funzione della cessazione della permanenza al raggiungimento della maggiore età della figlia, hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato contestato è estinto.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 27 aprile – 10 luglio 2018, n. 31361 Presidente Petruzzellis – Relatore Costantini Ritenuto in fatto 1. C.A. ricorre avverso la sentenza della Corte d’appalto di Firenze, che ha confermato quella del Tribunale di Firenze del 13 dicembre 2010, che aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 500 di multa, in ordine al delitto di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., art. 3 l. 8 febbraio 2006, n. 54 e 12 sexies, l. 1 dicembre 1970, n. 89 e art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen., per aver violato l’obbligo di corrispondere l’assegno stabilito dal giudice civile nel procedimento per separazione giudiziale, contributo finalizzato al mantenimento della figlia minore C.F. , nata il omissis , dall’aprile del 2006 con permanenza sentenza di primo rado del 13 dicembre 2010 . 2. Il ricorrente deduce i motivi di cui appresso. 2.1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 570, secondo comma, cod. pen. e vizi di motivazione. Si censurano le lacune e la contraddittorietà della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto integrato il reato a carico del ricorrente nonostante non fossero mancati alla figlia minore i mezzi di sussistenza, avendovi provveduto la madre ed altro figlio maggiorenne della donna. I giudici di merito hanno errato nella definizione giuridica del concetto di mezzi di sussistenza , poiché confuso con quello civilistico di mantenimento . Raggiunta, inoltre, la maggiore età da parte della figlia il omissis , non poteva ritenersi sussistente la presunzione iuris tantum in ordine allo stato di bisogno, con conseguente venir meno dell’obbligo di corresponsione del mantenimento, non essendo più tenuto ad adempiere. Alla data del raggiungimento della maggiore età della figlia doveva ritenersi cessata la permanenza del reato con conseguente maturata prescrizione. 2.2. Vizi di motivazione in ordine all’art. 570 e 43 cod. pen., in ordine al necessario elemento soggettivo per l’impossibilità d’adempiere, per come emergente dalle dichiarazioni dei redditi acquisiti al procedimento. 2.3. Violazione degli artt. 81, 133, 163 cod. pen. e 186 disp. att. cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della continuazione con altra sentenza passata in giudicato e mancata applicazione della sospensione condizionale della pena. Nonostante sia stata effettuata richiesta di continuazione in ordine alla sentenza del Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, passata in giudicato il 5 dicembre 2009, la Corte ha immotivatamente omesso di accogliere l’istanza. Era onere del collegio acquisire la sentenza in questione specificatamente indicata ex art. 186 disp. att. cod. proc. pen. Anche in ordine alla richiesta di sospensione condizionale della pena richiesta, pur avendo sollecitato la concessione del beneficio, nulla in merito è stato enunciato da parte della Corte. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato, circostanza che impone l’accertamento della sopravvenuta prescrizione. 2. Il ricorrente deduce, per mezzo del primo motivo, l’omesso osservanza dei presupposti ai fini dell’ipotizzabilità del delitto contestato e la cessazione della permanenza alla data del raggiungimento della maggiore età della figlia, destinataria del mantenimento. 3. Quanto al primo aspetto, seppure in maniera sintetica, la Corte territoriale ha fondato la sussistenza del reato di cui all’art. 570, comma secondo, cod. pen. ai danni della figlia del ricorrente, sulla base della ritenuta sua minore età, circostanza che ha consentito di ritenere sussistente lo stato di bisogno richiesto dalla norma penale, attesa l’irrilevanza dell’assolvimento dell’obbligo da parte di soggetti coobbligati o terzi. La Corte ha osservato che lo stato di indigenza della figlia minore, era stato scongiurato grazie all’intervento dei nonni che ebbero a sostenere la famiglia a seguito del completo disinteresse del ricorrente successivo all’intervenuta separazione tra i coniugi. I giudici di merito hanno espressamente rinviato al principio di diritto secondo cui, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza. Da tanto discende che il reato di cui all’art. 570, comma secondo, cod. pen., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, P.0 in proc. S, Rv. 261871 . 4. Nonostante non emerga dalla decisione impugnata un esplicito riferimento al momento in cui è cessata la permanenza, deve rilevarsi l’infondatezza del rilievo che intende contestare l’intervenuta condanna del ricorrente per la condotta omissiva successiva al decorso della maggiore età della figlia F. . I giudici di primo e secondo grado hanno condannato il ricorrente esclusivamente in ordine alla fattispecie di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., condotta chiaramente venuta meno al raggiungimento, in data omissis , della maggiore età del discendente. Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, la fattispecie in esame prevede come soggetti passivi solo i figli minori o inabili al lavoro, escludendosi l’integrazione del reato in ipotesi di violazione dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza nei confronti dei figli maggiorenni o non inabili al lavoro, anche se studenti Sez. 6, Sentenza n. 34270 del 31/05/2012, M. Rv. 253262 . È pur vero che l’imputazione enuncia cumulativamente l’art. 3 l. 8 febbraio 2006, n. 54 con riferimento all’art. 12 sexies, l. 1 dicembre 1970 n. 89 - reato che punisce l’omessa corresponsione di quanto statuito dal giudice civile anche in favore dei figli maggiorenni economicamente non indipendenti Sez. 6, n. 36263 del 22/09/2011, P.C. in proc. C., Rv. 250879 - e l’art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen., per la condotta connessa alla violazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno stabilito dal giudice civile nel procedimento per separazione in favore della figlia minore C.F. , nata il omissis , dall’aprile del 2006 con permanenza. Tuttavia, l’implicita esclusione dell’art. 3 l. 8 febbraio 2006, n. 54 da parte delle sentenze di merito che hanno motivato solo in ordine alla Sussistenza del delitto di cui all’art. 570, comma secondo, cod. pen. affrontando specificatamente la questione connessa alla sussistenza dello stato di bisogno, l’esplicito riferimento della Corte territoriale alla condotta posta in essere in danno della figlia minore come enunciato nella imputazione , l’applicazione di una unica pena senza la previsione di aumenti connessi all’ipotizzata continuazione né è stato effettuato, anche solo fugacemente, alcun riferimento all’eventuale assorbimento delle condotte , consente, da un lato di escludere che il ricorrente sia stato ritenuto responsabile in ordine ad una condotta posta in essere dopo il raggiungimento della maggiore età della figlia e, dall’altro, conseguentemente, di ritenere l’intervenuta cessazione della permanenza il omissis . 5. Non ravvisandosi, per quanto sopra detto, profili di manifesta infondatezza del ricorso, deve essere valutata l’intervenuta prescrizione alla data del 18 novembre 2016 - calcolata proprio in funzione della cessazione della permanenza al raggiungimento della maggiore età della figlia del ricorrente successivamente alla decisione di secondo grado del 26 settembre 2016, cui consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non rilevandosi gli elementi ostativi di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Gli ulteriori motivi sub 2.2. e 2.3 del ritenuto in fatto in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, al trattamento sanzionatorio, alla continuazione ed ai benefici di legge, riguardando lo stesso capo della sentenza in ordine all’unico reato contestato in motivazione Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello e altro, Rv. 268966 , devono ritenersi assorbiti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati contestati sono estinti per prescrizione.