Padre deceduto, il figlio nell’alloggio popolare: la mancata voltura della locazione non basta per parlare di occupazione illegittima

Rimessa in discussione la condanna pronunciata in appello. Va valutato con attenzione l’elemento relativo alla presunta convivenza tra l’uomo e il genitore. Assolutamente irrilevante, invece, il fatto che l’Iacp non abbia accolto la richiesta di voltura del contratto di locazione dell’appartamento.

Deceduto il padre, è il figlio ad abitare l’alloggio, di proprietà dell’Istituto autonomo case popolari. L’uomo però si ritrova sotto processo per occupazione abusiva dell’immobile. Ma l’accusa è fragile, soprattutto perché egli sostiene di avere convissuto col genitore, e perché è da ritenere irrilevante, secondo i Giudici del Palazzaccio, il fatto che l’ente abbia respinto la sua richiesta di voltura del contratto di locazione Cassazione, sentenza n. 30383/18, sez. II Penale, depositata il 5 luglio . Convivenza . Chiara la contestazione mossa nei confronti di un uomo occupazione abusiva di un immobile dello Iacp . Decisiva, per i Giudici, la constatazione della sua presenza – illegittima, secondo l’accusa – nell’immobile collocato nel Napoletano e assegnato al padre, oramai deceduto. Consequenziale la condanna pronunciata in Tribunale e confermata in Appello. L’uomo spiega però in Cassazione, tramite il proprio difensore, che egli ha occupato l’immobile quando il padre, che aveva titolo per abitarlo, era in vita, e che vi è rimasto anche dopo il suo decesso, pagando regolarmente il canone di locazione . E queste obiezioni spingono i Giudici del Palazzaccio a mettere in discussione la pronunciata in Appello, ritenendola poco logica. Nello specifico, vengono richiamate circostanze a sostegno del riconoscimento della pregressa convivenza dell’uomo col padre, assegnatario dell’alloggio , convivenza che farebbe venire meno i presupposti della linea accusatoria. E in questo quadro, concludono i Giudici della Cassazione riaffidando la vicenda alla Corte d’Appello, è irrilevante il fatto che l’amministrazione non abbia concesso la voltura del contratto di locazione , poiché, se fosse accertata la convivenza col genitore, la mancata voltura nulla proverebbe in ordine alla condotta di illegittima occupazione dell’immobile .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 20 giugno – 5 luglio 2018, numero 30383 Presidente Davigo – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del tribunale che condannava l’imputato per il reato di occupazione abusiva di un immobile dello IACP 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva 2.1. violazione di legge in ordine alla formazione della prova si deduceva che il teste Tamburino ritenuto decisivo era stato esaminato su circostanze non inerenti la contestazione 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione la Corte di appello non avrebbe considerato gli argomenti proposti con l’atto di appello con il quale si contestava l’esistenza dell’elemento soggettivo tenuto conto del fatto che l’imputato avrebbe occupato l’immobile quando il padre, che aveva titolo per abitarlo, era in vita e che vi era rimasto anche dopo il suo decesso, pagando regolarmente il canone di locazione. 2.3. vizio di legge e di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio che sarebbe eccessivo e non coerente con le e emergenze processuali, che avrebbero dovuto indirizzare la Corte di appello verso la definizione di un trattamento più mite. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il collegio ribadisce che la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l’invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell’occupazione contro la sopraggiunta volontà dell’avente diritto Cass. Sez. 2, numero 51754 del 03/12/2013 - dep. 23/12/2013, P.M. in proc. Papasidero, Rv. 258063 . Con specifico riguardo all’occupazione di edifici di edilizia popolare si condivide la giurisprudenza secondo cui non integra il reato di invasione arbitraria di edifici il comportamento di chi persiste nell’occupazione di un alloggio IACP, continuando a versare il canone locativo, essendo legato da pregresso rapporto di convivenza con l’assegnatario, che abbia ivi la propria residenza, da intendersi quale luogo di volontaria e persistente dimora del soggetto, a prescindere da una corrispondenza di tale situazione di fatto con le relative annotazioni sui registri anagrafici Cass. sez. 2, numero 49101 del 04/12/2015 - dep. 11/12/2015, P.M. in proc. Maniglia, Rv. 265514 Cass, sez. 2 numero 23756 del 04/06/2009 - dep. 08/06/2009 - Rv. 244667 Cass. Sez. 2 numero 43393 del 17/10/2003 - dep. 12/11/2003 - Rv. 227653 . Nello stesso senso si è deciso che in tema di invasione di edifici, nell’ipotesi in cui un soggetto sia stato escomiato, a seguito di esecuzione forzata da un immobile e questo risulti successivamente occupato da un famigliare del soggetto esecutato, è configurabile il reato di cui all’art. 633 cod. penumero , a meno che l’occupante non dimostri che si trovava nel possesso o detenzione dell’immobile fin da prima dell’escomio e che tale possesso sia proseguito ininterrottamente Cass. Sez. 2, numero 47705 del 23/10/2014 - dep. 19/11/2014, P.C. in proc. Versienti, Rv. 260961 . 1.2. Nel caso di specie con l’atto d’appello si deducevano circostanze a sostegno del riconoscimento della pregressa convivenza dell’indagato con la persona assegnataria dell’alloggio, ciononostante la sentenza impugnata affermava in modo apodittico, ovvero senza l’indicazione delle fonti di prova a sostegno dell’assunto, che era rimasto accertato in atti che a seguito del decesso del padre l’indagato in data 16 novembre 2011 aveva occupato l’immobile contestato, e che in data 7 aprile 2016 era stata rigettata l’istanza di voltura pag. 3 della sentenza impugnata . Tale motivazione, da un lato, non dà conto di quali siano gli elementi di prova alla base della ritenuta occupazione elementi di prova che non si rinvengono neanche nel tessuto motivazionale della sentenza di primo grado e, dall’altro, non offre alcuna risposta agli argomenti difensivi volti al riconoscimento della duratura convivenza dell’indagato con il padre, legittimo assegnatario dell’alloggio. Qualora la convivenza venisse accertata infatti verrebbe meno la condotta che integra il reato contestato, ovvero l’ invasione di edifici dei quali non si ha il possesso o la detenzione né rileva il fatto che l’amministrazione non abbia concesso la voltura, dato che, ove rimanesse accertata la convivenza tale elemento potrebbe essere inquadrato come una sopraggiunta contraria volontà dell’avente diritto ma nulla proverebbe in ordine alla condotta di invasione. In sintesi la Corte territoriale non ha approfondito il tema della dedotta convivenza del titolare con l’intestatario dell’alloggio, fondando la condanna sulla valorizzazione del diniego di voltura, ovvero su un elemento in sé neutro, inidoneo a provare l’arbitraria invasione , ovvero l’elemento oggettivo del reato in contestazione. 1.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.