La rilevanza della recidiva ai fini della prescrizione del reato: questione rimessa alle Sezioni Unite

Per calcolare il tempo necessario ai fini della prescrizione del reato rileva la recidiva contestata e accertata nei confronti dell’imputato, ma solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito, il quale ha valorizzato i precedenti penali dell’imputato per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche?

Questa è la questione giuridica rimessa alle Sezioni Unite dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 30042/18, depositata il 4 luglio. Il fatto. La Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la condanna per i reati contestati agli imputati. La decisione di merito è impugnata per cassazione dai condannati che si dolgono per non aver la Corte d’Appello rilevato l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Recidiva e prescrizione del reato. I Giudici di Cassazione hanno ritenuto necessario, per decidere sulla fondatezza del ricorso, rimettere la questione alle Sezioni Unite, visto il contrasto giurisprudenziale sul punto. In particolare secondo un primo orientamento se il giudice esclude, anche implicitamente, la circostanza aggravante della recidiva, quest’ultima deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato . Secondo un secondo orientamento della giurisprudenza di legittimità la recidiva contesta e accertata nei confronti dell’imputato e solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito che, pur non ritenendo di aumentare la pena a tale titolo, abbia specificamente valorizzato, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali dell’imputato, rileva ai fini del calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato . Nella fattispecie in esame, osserva la Suprema Corte, i Giudici di merito hanno sia non ritenuto di aumentare la pena per effetto della contestazione della recidiva, ma hanno anche valorizzato i precedenti penali degli imputati per negare il riconoscimento delle attenuanti generiche. In ragione di quanto detto la Cassazione ha rimesso la questione giuridica alla Sezioni Unite.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, ordinanza 21 giugno – 4 luglio 2018, n. 30042 Presidente Sarno – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 9.02.2017, la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza GUP/tribunale di Napoli 21.04.2009, appellata dagli imputati S. e D.R. , che li aveva condannati, rispettivamente, lo S. , alla pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione ed Euro 3.433.334,00 di multa e, il D.R. , alla pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione ed Euro 1500,00 di multa, in esito al rito abbreviato, perché ritenuto colpevoli dei reati, loro rispettivamente ascritti, di detenzione di TLE lo S. e di detenzione e trasporto di TLE il D.R. , in relazione a fatti contestati come commessi in data omissis . 2. Hanno proposto congiunto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del difensore di fiducia iscritto all’Albo speciale ex art. 613, cod. proc. pen., deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Deducono i ricorrenti, con tale motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in reazione all’art. 157, cod. pen. Si dolgono i ricorrenti per non aver la Corte d’appello rilevato l’intervenuta estinzione per prescrizione alla data della sentenza d’appello sul punto, si osserva, gli imputati sono stati condannati per il reato di cui all’art. 291 bis, co. 1, d.P.R. n. 43 del 1973, punito con la pena da 1 a 5 anni di reclusione e con la multa di Euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto avuto riguardo alla data di consumazione 19.1.2008 , i reati si sarebbero quindi estinti per prescrizione alla data del 19.06.2016 anni 7 e mesi 6 , dunque in data antecedente non solo alla sentenza di appello ma allo stesso decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso in data 9.01.2017 non rileverebbe, infine, la circostanza che sia stata contestata la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, non essendo la stessa stata applicata dal primo giudice che avrebbe solo individuato la pena base in anni 4 e mesi 3 di reclusione, discostandosi quindi dal minimo edittale, con scelta condivisa dai giudici di appello in considerazione della particolare gravità del fatto la mancata applicazione della recidiva avrebbe di fatto neutralizzato le conseguenze pregiudizievoli per gli imputati, di fatto non spiegando alcun effetto agli effetti del termine di prescrizione, come stabilito dalle Sezioni Unite della S.C. con la sentenza n. 35738 del 2010. 3. Ritiene il Collegio che la verifica della fondatezza delle doglianze difensive dipende dalla soluzione della seguente questione giuridica, sulla quale, peraltro, si registra un attuale contrasto giurisprudenziale se, la recidiva contestata e accertata nei confronti dell’imputato e solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito che, pur non ritenendo di aumentare la pena a tale titolo, abbia specificamente valorizzato, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali dell’imputato, rileva o meno ai fini del calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato . 4. Il motivo di ricorso non può invero essere ritenuto inammissibile. Ed infatti, sulla questione della rilevanza, agli effetti del computo del termine di prescrizione, della recidiva contestata ma implicitamente esclusa dal giudice di merito, si registra attualmente un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte. 5. A fronte di decisioni che ritengono come, in tema di prescrizione del reato, quando il giudice abbia escluso, anche implicitamente, la circostanza aggravante della recidiva, non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell’imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato da ultimo Sez. 6, n. 54043 del 16/11/2017 - dep. 30/11/2017, S, Rv. 271714 che, in motivazione, ha precisato che il richiamo ai precedenti penali dell’imputato in sede di calcolo della pena ed ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non comporta, neppure implicitamente, il riconoscimento della recidiva ed il conseguente aumento del termine di prescrizione in senso conforme Sez. 3, n. 9834 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Cosentino, Rv. 266459 Sez. 2, n. 48293 del 26/11/2015 - dep. 07/12/2015, Carbone, Rv. 265382 Sez. 2, n. 2090 del 10/01/2012 - dep. 19/01/2012, Nigro, Rv. 251776 Sez. 6, n. 43771 del 07/10/2010 - dep. 11/12/2010, Pg in proc. Karmaoui, Rv. 248714 , si registra, tuttavia, una posizione difforme in seno alla giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che la recidiva contestata e accertata nei confronti dell’imputato e solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito che, pur non ritenendo di aumentare la pena a tale titolo, abbia specificamente valorizzato, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali dell’imputato, rileva ai fini del calcolo dei tempo necessario ai fini della prescrizione del reato da ultimo, v. Sez. 5, n. 34137 del 11/05/2017 - dep. 12/07/2017, Briji, Rv. 270678, che, in motivazione, ha specificato che solo la recidiva contestata ma non valutata in alcun modo ai fini dell’applicazione del trattamento sanzionatorio, può ritenersi ininfluente sui termini prescrizionali in senso conforme a tale ultimo orientamento, v Sez. 5, n. 38287 del 06/04/2016 - dep. 15/09/2016, Politi, Rv. 267862 Sez. 2, n. 35805 del 18/06/2013 - dep. 30/08/2013, Romano, Rv. 257298 Sez. 1, n. 26786 del 18/06/2009 - dep. 01/07/2009, Favuzza, Rv. 244656 Sez. 5, n. 37550 del 26/06/2008 - dep. 02/10/2008, Locatelli, Rv. 241945 . 6. Orbene, nel caso di specie, come emerge dalla lettura delle sentenze di merito, i giudici, pur non ritenendo di aumentare la pena per effetto della contestazione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, hanno tuttavia specificamente valorizzato, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali dei due imputati, ritenendoli espressivi di una maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale il primo giudice, peraltro, escludendo il riconoscimento delle predette attenuanti proprio valorizzando la circostanza che si tratti di soggetti gravati da precedenti penali reiterati, specifici ed infraquinquennali . 7. L’esistenza, pertanto, di un contrasto giurisprudenziale sul punto non consente di qualificare il ricorso come inammissibile, ma suggerisce al Collegio di rimettere la questione alle Sezioni Unite ex art. 618, comma primo, cod. proc. pen., in quanto, ove si ritenesse di dover seguire il secondo degli orientamenti esposti quello sostenuto, da ultimo, dalla sentenza Briji , il termine di prescrizione dei reati non sarebbe ancora decorso, atteso che, per effetto dell’art. 99, comma quarto, cod. pen., la prescrizione maturerebbe in data 19.12.2018, laddove, ove si seguisse il primo di essi quello di cui è espressione la citata sentenza n. 54043/2017 , il termine di prescrizione dei reati sarebbe interamente decorso alla data del 19.06.2016, antecedente alla sentenza di appello e allo stesso decreto di citazione per il giudizio di secondo grado. 8. Ritiene, conclusivamente, il Collegio di dover rimettere alle Sezioni Unite di questa Corte la soluzione della seguente questione giuridica, da cui dipende la decisione del ricorso se, la recidiva contestata e accertata nei confronti dell’imputato e solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito che, pur non ritenendo di aumentare la pena a tale titolo, abbia specificamente valorizzato, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali dell’imputato, rileva o meno ai fini del calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato . P.Q.M. La Corte rimette il ricorso alle Sezioni Unite.