Convivenza e rapporti con una ragazzina: condannato

Nessuna giustificazione per un ragazzo di 23 anni, che è andato a vivere sotto lo stesso tetto con una 13enne. Irrilevante il fatto che ella gli abbia detto di avere 17 anni e che si presenti fisicamente come una ragazza più grande. Inevitabile la sanzione penale per i rapporti sessuali tra lui e la ragazzina.

Lei bleffa sulla propria età e lui si ritrova nei guai. Inevitabile la conclusione della vicenda condanna per un ragazzo di 23 anni. Fatale la convivenza – con relativi rapporti sessuali – sotto lo stesso tetto con una ragazzina, che a lui aveva detto di avere 17 anni, e che invece ne aveva solo 13. Evidenti, anche secondo i Giudici del Palazzaccio, le responsabilità dell’uomo, che non ha indagato sulla reale carta di identità della sua fidanzata. Cassazione, sentenza n. 29640/18, sez. III Penale, depositata oggi . Età. Scenario della vicenda è una provincia della Puglia. A finire sotto i riflettori è la liaison tra un ragazzo di 23 anni e una ragazzina molto più giovane di lui. I due vanno addirittura a vivere assieme, e sotto lo stesso tetto la loro relazione si concretizza anche in rapporti intimi. Lui finisce sotto accusa per avere compiuto atti sessuali con una minorenne la sua fidanzata, difatti, ha solo 13 anni, nonostante gli abbia detto di averne quattro in più. E questo dato è ritenuto sufficiente, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello, per arrivare a una pronuncia di condanna. Di parere diverso, ovviamente, l’avvocato del ragazzo, che punta a rendere meno grave la posizione del proprio cliente, evidenziandone l’ingenuità, consistita nel fare affidamento sulle parole della ragazzina che gli aveva giurato di avere 17 anni . Quest’ultimo elemento non è però sufficiente, ribattono i Giudici della Cassazione, per rendere credibile la tesi che l’uomo fosse incolpevolmente ignaro della carta di identità della sua fidanzata. Su questo fronte viene evidenziato che il ragazzo non si è adoperato per verificare gli anni della ragazza ma ha solo confidato su quanto da lei riferito, sul suo aspetto fisico e sulle sue frequentazioni . Troppo poco per parlare di giustificata ignoranza dell’età reale della sua compagna. Per chiudere il cerchio, infine, i Magistrati ribadiscono che innanzitutto non sono sufficienti le rassicurazioni verbali fornite dal minore circa la propria età ma sono irrilevanti anche elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici dei maggiorenni .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 14 marzo – 2 luglio 2018, n. 29640 Presidente Sarno – Relatore Reynaud Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 7 giugno 2017, la Corte d'appello di Lecce, riducendo soltanto la pena inflitta per il delitto di cui all'art. 609 quater cod. pen., ha per il resto confermato la sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Lecce aveva condannato l'odierno ricorrente Fr. Lo., all'esito del giudizio abbreviato, per alcuni reati in materia di detenzione illegale di armi ed artifici pirotecnici, per alcuni reati in materia di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e per aver compiuto atti sessuali con persona minore di quattordici anni. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo con unico motivo il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, sia quanto alla riconosciuta responsabilità per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti fondata soltanto su dichiarazioni prive di riscontro rese dalla minore Al. Am. , sia quanto all'omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 609 sexies cod. pen., allegando essere inevitabile l'ignoranza in capo all'imputato dell'età infraquattordicenne di quest'ultima. 3. Il ricorso è inammissibile, sotto due, distinti, punti di vista. 3.1. In primo luogo risulta che esso sia stato tardivamente proposto. Il termine per l'impugnazione della sentenza - tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 544, comma 2, cod. proc. pen. - decorreva dal 22 giugno 2017, quindicesimo giorno dalla pronuncia e, essendo di giorni trenta, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., scadeva il 22 luglio 2017. Il ricorso è stato invece depositato il 25 luglio 2017. 3.2. In secondo luogo, il ricorso è comunque inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Del tutto generiche sono le doglianze mosse con riguardo all'affermazione di responsabilità in ordine ai delitti di cessione sostanze stupefacenti ad Al. An. e a terzi. Nel respingere l'identico motivo sollevato con il gravame, la Corte territoriale, con motivazione del tutto logica, ha dato atto, per un verso, della piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla minore attendibilità che il ricorrente non contesta e della loro significatività e, per altro verso, del fatto che le stesse sono state riscontrate dall'esito della perquisizione eseguita presso l'abitazione del Lo., che ha consentito di rinvenire non soltanto lo stupefacente oggetto del non contestato capo c di impugnazione oltre 27 gr. di hashish , ma anche oggetti chiaramente destinati al confezionamento di dosi da cedere ritagli di cellophane, un bilancino di precisione, coltelli per il taglio della sostanza con tracce di stupefacente . 3.3. Manifestamente infondata è invece la doglianza relativa all'ignoranza dell'età - inferiore ai 14 anni - della minore An Pur dando atto del fatto che, escussa in incidente probatorio, la ragazza avesse riferito di aver detto all'imputato di avere 17 anni, allorché andò a convivere con il medesimo avendo con lui ordinari rapporti sessuali, la sentenza impugnata attesta come l'imputato non abbia fornito alcun elemento da cui desumere che egli si fosse attivato per verificarne l'effettiva età, che era quella di 13 anni, vale a dire di 10 anni in meno rispetto alla sua, avendo soltanto confidato su quanto dalla stessa riferito, sul suo aspetto fisico, sulle sue frequentazioni. La Corte ha ritenuto che tali circostanze fossero insufficienti ad esimere il Lo. dalla responsabilità per omesso controllo e questa motivazione - non manifestamente illogica - è aderente al consolidato orientamento interpretativo formatosi sul disposto di cui all'art. 609 sexies cod. pen. nel testo vigente e nella specie applicabile ratione temporis. Ed invero, in tema di reati contro la libertà sessuale commessi in danno di persona minore degli anni quattordici, l'ignoranza da parte del soggetto agente dell'età della persona offesa scrimina la condotta solo qualora egli, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne sia maggiorenne ne consegue che non sono sufficienti le sole rassicurazioni verbali circa l'età fornite dal minore Sez. 3, n. 775 del 04/04/2017, dep. 2018. V. H., Rv. 271862 né elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'età, provenienti dal minore o da terzi, nemmeno se contemporaneamente sussistenti Sez. 3, n. 12475 del 18/12/2015, dep. 2016, G., Rv. 266484 . Il fatto tipico scusante previsto in relazione all'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa - dalla citata disposizione come da quella, di identico tenore, di cui all'art. 602-quater cod. pen. - è invece configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all'agente, per avere egli fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori Sez. 3, n. 3651 del 10/12/2013. dep. 2014, R., Rv. 259089 . 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro. 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.