Delega al sostituto del difensore, scritta o orale? La questione risolta dalla Suprema Corte

La memoria degli operatori giudiziari non è sufficiente per il riconoscimento della nomina del sostituto del difensore, la forma scritta è indispensabile.

Così i Giudici di Cassazione con sentenza n. 26606/18 depositata l’11 giugno. Il caso. L’odierno ricorrente lamenta davanti alla Suprema Corte la violazione del contradditorio avvenuta nel corso dell’udienza relativa all’archiviazione del procedimento iscritto contro un soggetto indagato per il reato di diffamazione. In particolare il ricorrente censura che durante l’udienza, svoltasi davanti al GIP, veniva impedito all’avvocato, presente in udienza per delega orale del difensore officiato, di esporre le proprie ragioni. La questione per la quale è chiamata ad esprimersi la Cassazione attiene alle modalità di conferimento della delega prevista dall’art. 102 c.p.p. Sostituto del difensore . Nella specie viene chiesto se tale delega debba essere conferita necessariamente per iscritto, ovvero se possa essere conferita oralmente . Nomina dichiarata, consegnata o inviata con raccomandata. Secondo gli Ermellini la prima soluzione è quella corretta. Osserva la Suprema Corte che ai sensi degli artt. 96 c.p.p. e 34 d.a.c.p.p. il sostituto viene disegnato nelle stesse forme richieste per la nomina del difensore di fiducia, ossia con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa a mezzo raccomandata. Nello specifico al secondo comma dell’art. 96 c.p.p. si legge che la nomina deve essere documentata per iscritto, perché solo in tal modo può avere effetto dinanzi all’Autorità giudiziaria . Per questo se la nomina è fatta con dichiarazione all’autorità procedente deve essere inserita in un verbale non essendo concepibile una nomina affidata alla memoria degli operatori giudiziari . Inoltre se la nomina è consegna all’autorità procedente dal difensore vuol dire che è stata effettuata per iscritto e in tale forma consegnata all’Autorità giudiziaria . O ancora se è trasmetta con raccomandata all’autorità vuol dire che è formulata in forma scritta. Da ciò consegue che non è ammissibile la nomina del sostituto in forma orale, senza eccezioni. Difensore delle parti private e documentazione della sua qualità. I Giudici di legittimità precisano che ciò che vale per il sostituto del difensore dell’imputato a maggior ragione vale anche per il sostituto del difensore della persona offesa o della altre parti private. Infine la Cassazione ha evidenziato che alla medesima conclusione si deve prevenire in riferimento non alla nomina, ma alla documentazione della qualità di difensore all’autorità procedente, e quindi non è concepibile che il sostituto del difensore sia esonerato dall’obbligo di documentare, alla stessa maniera, la sua qualità, trattandosi di soggetto che fa le veci del difensore e sottostà, quindi, alla medesime disciplina . Ritenuto infondato quindi il ricorso della ricorrente la Suprema Corte ha condannato lo stesso al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 aprile – 11 giugno 2018, n. 26606 Presidente Palla – Relatore Fidanzia Ritenuto in fatto 1. Ricorre V.R. avverso l’ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen., nel procedimento iscritto contro C.A. per il reato di diffamazione. Il ricorrente lamenta la violazione del contraddittorio, in quanto all’udienza del 26 aprile 2017, svoltasi dinanzi al Giudice per le indagini preliminari, era stato impedito all’avv. Irene Coppola, presente in udienza per delega orale del difensore officiato avv. Massimo Ciardullo , di esporre le proprie ragioni. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. La questione posta dal ricorrente attiene, evidentemente, alle modalità di conferimento - da parte del difensore officiato della delega prevista dall’art. 102 cod. proc. pen. vale a dire, se debba essere conferita necessariamente per iscritto, ovvero se possa essere conferita oralmente. La prima soluzione è quella giuridicamente corretta. 1. A tale conclusione occorre pervenire, innanzitutto, per il chiaro disposto degli artt. 96 cod. proc. pen. e 34 delle D.A.C.P.P. la prima di dette norme - nel prevedere, per l’imputato, il diritto di nominare non più di due difensori di fiducia - stabilisce, al secondo comma, che la nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata la seconda - rubricata espressamente designazione del sostituto del difensore - stabilisce che il difensore designa il sostituto nelle forme indicate nell’art. 96, comma 2, del codice . Chiave di lettura è, quindi, l’art. 96, comma 2, cod. proc. pen., per il quale la nomina come la designazione del sostituto, in virtù del rimando fatto dall’art. 34 D.A.c.p.p. deve essere documentata per iscritto, perché solo in tal modo può avere effetto dinanzi all’Autorità giudiziaria. Infatti a se la nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente , essa è necessariamente inserita in un verbale, non essendo concepibile una nomina affidata alla memoria degli operatori giudiziari b se è consegnata all’autorità procedente dal difensore vuol dire che è stata effettuata per iscritto e in tale forma consegnata all’Autorità giudiziaria c se è trasmessa con raccomandata all’autorità giudiziaria procedente vuol dire che è stata previamente raccolta in forma scritta. Di conseguenza, dovendo la designazione del sostituto avvenire nelle stesse forme, non è ammissibile la designazione orale. Essa può avvenire con dichiarazione reset personalmente dal difensore all’autorità procedente nel qual caso è inserita a verbale , ovvero consegnata o trasmessa per iscritto all’autorità procedente. 2. Ciò che è stato stabilito per il sostituto del difensore dell’imputato vale, a maggior ragione, per il sostituto del difensore delle altre parti private art. 100 cod. proc. pen. e della persona offesa art. 101 cod. proc. pen. , dal momento che l’art. 34 D.A. c.p.p. si riferisce, indistintamente, ad ogni difensore, sia per la sua collocazione sistematica è ricompreso nel capo IV del titolo I, che detta norme per ogni difensore , sia per il suo contenuto semantico parla, genericamente, del difensore . D’altra parte, non è ipotizzabile, per il sostituto di detti difensori, una soluzione diversa, dal momento che già per il difensore della parte civile, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria l’attribuzione del ministero deve avvenire per procura speciale, trattandosi di soggetti che agiscono nell’ambito di un rapporto civilistico, ancorché inserito nel processo penale, mentre, per il difensore della persona offesa, la forma scritta è prescritta dall’art. 101 cod. proc. pen. che rimanda, ancora una volta, all’art. 96/2 cod. proc. pen. . Sotto il profilo dell’inquadramento giudico va considerato che la sostituzione processuale è sussumibile nello schema della rappresentanza art. 1387 cod. civ. il che conferma che il conferimento dell’incarico deve avvenire con le forme previste per la nomina del difensore art. 1392 cod. civ. e 96 cod. proc. pen. . 3. Alla medesima conclusione occorre pervenire se si ha riguardo non alla nomina , ma alla documentazione della qualità di difensore all’autorità procedente. Infatti, per tutti i difensori , la documentazione della qualità all’autorità procedente può avvenire solo in forma scritta si veda l’art. 27 D.A.c.p.p. , sicché - anche tralasciando quanto prevede, per la nomina, l’art. 34 cit. - non è concepibile che il sostituto del difensore sia esonerato dall’obbligo di documentare, alla stessa maniera, la sua qualità, trattandosi di soggetto che fa le veci del difensore e sottostà, quindi, alla medesima disciplina. 4. Né a conclusione diversa è possibile pervenire se si ha riguardo alla disciplina positiva della professione forense, contenuta nel R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore e nella legge 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense . Tanto perché l’art. 9 del R.D.L. 1578/33 prevede espressamente che il procuratore può, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei Tribunali della circoscrizione della Corte d’appello e Sezioni distaccate. L’incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata . Tale norma non è stata abrogata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense , dal momento che l’art 65 della legge suddetta fa salve le norme anteriori fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla stessa legge regolamenti che non risultano - allo stato - emanati e dal momento che non risulta esercitata la delega prevista dall’art. 64 della medesima legge secondo cui il Governo avrebbe potuto adottare, entro ventiquattro mesi, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense . La disposizione contenuta nell’art. 14, comma 2, della legge 247/2012, richiamata dal difensore di V. , secondo cui gli avvocati possono farsi sostituire o coadiuvare da altro avvocato, con incarico anche verbale va interpretata, pertanto, nel senso che la sostituzione può avvenire anche oralmente, ma al di fuori del processo, nel cui ambito vige, invece, la regola specificamente dettata dagli artt. 96/2 cod. proc. pen. e 34 D.A. c.p.p Non è possibile, quindi, per le ragioni anzidette, accedere all’opinione del ricorrente e del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, secondo cui la legge 247/2012 avrebbe implicitamente abrogato l’art. 9 del R.D.L. n. 1578/1933, né a siffatta conclusione inducono motivi di ordine logico la vanificazione della previsione contenuta nell’art. 14 cit. , giacché l’interpretazione qui accolta non esclude l’operatività dell’art. 14 cit. in ambito extra-processuale laddove rilevano esclusivamente i rapporti tra parti private e perché niente impedisce al difensore di officiare per iscritto altro avvocato, allorché voglia delegare la rappresentanza processuale. D’altra parte, anche se si volesse ritenere abrogato l’art. 9 cit. dalla legge 247/2012 non per questo verrebbe meno la previsione degli artt. 96/2 cod. proc. pen. e 34 D.A.c.p.p., atteso che queste norme dettano una disciplina valevole in ambito settoriale, sicché non sarebbero toccate da una normativa disciplinante - in via generale - la professione forense, e perché non può dirsi che la legge 247/2012 regoli l’intera materia già regolata dalla legge anteriore art. 15 delle preleggi , dal momento che ne resta fuori l’istituto della rappresentanza processuale. 5. È infondato, pertanto, l’unico motivo di ricorso, che va, di conseguenza, rigettato. Consegue anche, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.