L’imputata percepisce illegittimamente la pensione della madre: è legittima la confisca del profitto del reato?

In base alla nuova formulazione dell’art. 322-ter c.p., per i reati contro la pubblica amministrazione ivi individuati, è sempre prevista la confisca del profitto del reato. Ove, poi, esso sia costituito da denaro, è possibile sia la confisca diretta di una somma corrispondente che la confisca per equivalente di beni che rappresentino il valore del profitto stesso.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24156/18 depositata il 29 maggio. Il caso. L’imputata veniva condannata per il delitto di cui all’art. 316- ter c.p. perché, in qualità di delegata alla riscossione della pensione di invalidità e di accompagnamento della propria madre, aveva omesso di comunicarne il decesso all’ente erogatore, percependo così illegittimamente le somme corrispondenti al periodo intercorrente tra il 23 dicembre 2007 e il dicembre 2012, con conseguente danno per l’ente. La Corte d’Appello, confermando la decisione di primo grado, dunque, oltre a condannare l’imputata al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, confermava la confisca di una certa somma e di un immobile di proprietà dell’imputata per un valore equivalente alla restante somma di cui si era appropriata. Con il proprio ricorso, la stessa aveva lamentato l’erroneità della disposta confisca per equivalente di un immobile di cui la stessa era proprietaria pro quota, nonché la illegittimità della misura, stante che il bene in questione non costituiva né profitto né prezzo del reato. Inoltre, rappresentava che per il delitto di cui all’art. 316- ter , fino alla data del 14 novembre 2012 era consentita solamente la confisca del prezzo del reato e non già del profitto, e che l’immobile evidentemente non poteva rientrare in tale nozione. In definitiva, il profitto del reato avrebbe potuto essere oggetto di confisca solo per la parte conseguita successivamente al novembre 2012, data in cui l’art. 316- ter c.p. è stata modificata. Confisca e profitto accrescitivo. In tema di confisca, la Corte, preliminarmente, evidenzia come la stessa sia una misura che non costituisce pena accessoria, ma ha carattere direttamente sanzionatorio e misura ablatoria, con finalità ripristinatoria, diretta o per equivalente, a seconda dell’oggetto del profitto . L’elemento su cui vi è, tuttavia, una visione contrastante da parte della giurisprudenza di legittimità, è costituito dalla natura, diretta o per equivalente della confisca, in presenza del c.d. profitto accrescitivo, ossia di un effettivo accrescimento patrimoniale del reo. Ebbene, secondo un primo orientamento, con riferimento a somme depositate su conto corrente, delle quali non vi è prova della provenienza da reato, non è consentita una confisca diretta. Al contrario, altro orientamento afferma che ove il profitto accrescitivo sia costituito da denaro, in considerazione della natura fungibile del detto bene, è sempre consentita la confisca diretta delle somme nella titolarità del reo, e non è necessaria la prova della derivazione diretta tra le somme oggetto di confisca e il reato. Reati contro la P.A. e confisca. In materia di reati contro la pubblica amministrazione, la giurisprudenza di legittimità ha poi espresso un ulteriore principio che vuole che, se il profitto tratto da uno dei reati indicati dall’art. 322- ter sia costituito da denaro, allora, va disposta stante la fungibilità del bene la confisca obbligatoria in forma specifica e non la confisca per equivalente. Secondo questo orientamento, piuttosto restrittivo, affinchè il denaro venga sottoposto a confisca non deve necessariamente essere provato un vincolo di pertinenzialità con il reato contestato, essendo sufficiente che vi sia corrispondenza con la somma formata dal profitto o dal prezzo del reato. Natura del reato e ammissibilità della confisca del profitto del reato. Nel caso di specie, la Corte afferma, contrariamente alle lamentele della ricorrente, invece l’applicabilità anche della confisca per equivalente, posto che il momento consumativo del reato di cui all’art. 316- ter contestato, coincide con quello della cessazione dei pagamenti, atteso che si tratta di reato a consumazione prolungata che si consuma con la riscossione dell’ultima rata. Pertanto, provato che l’ultimo pagamento è intervenuto nel gennaio del 2013, la Corte ritiene che possa applicarsi, in concreto anche la confisca del profitto del reato in base alla riforma della norma di cui all’art. 322- ter c.p. , in relazione all’importo complessivamente illegittimamente acquisito. Tale confisca del profitto del reato, quindi, è da intendersi sia quale confisca c.d. diretta per le somme di denaro già sequestrate inizialmente che quale confisca c.d. per equivalente con riguardo quindi al valore corrispondente dell’immobile di proprietà dell’imputata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 16 gennaio – 29 maggio 2018, n. 24156 Presidente Paoloni – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Catanzaro, su appello dell’imputata e della parte civile INPS, in riforma della sentenza del Tribunale di Paola del 20 maggio 2014, riqualificati i fatti come fattispecie prevista dall’art. 316-ter cod. pen., ha rideterminato in mesi quattro di reclusione la pena inflitta a C.A.S. . Ha confermato la condanna dell’imputata al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile INPS, rimettendone la liquidazione al giudice civile. Ha, infine, confermato la confisca della somma di Euro 20.791,05 e di un immobile di proprietà dell’imputata per un valore equivalente alla somma di Euro 38.235,95, quale importo complessivamente pari alla somma di cui si era appropriata l’imputata. 2. La C. , quale delegata alla riscossione della pensione di invalidità civile e della indennità di accompagnamento della madre, aveva omesso di comunicare il decesso della genitrice, avvenuto il OMISSIS , procurandosi così l’ingiusto profitto della riscossione dei ratei di pensione e dell’indennità di accompagnamento fino al dicembre 2012, per il complessivo importo di Euro 59.027,00, con corrispondente danno per l’ente pubblico erogatore. 3. Propongono ricorso per la cassazione della sentenza, con motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l’imputata e la parte civile. 4. L’imputata denuncia l’erroneità della disposta confisca per equivalente dell’immobile, costituito da due vani ed accessori, e costituente quota di un antico immobile di famiglia, indiviso tra più fratelli, estranei al reato, del valore catastale di Euro 100,00, e, quindi la legittimità del provvedimento ablatorio in quanto avente ad oggetto un bene che non costituisce profitto né prezzo del reato. La intervenuta riqualificazione del reato imponeva alla Corte di appello la revoca della confisca dell’immobile tenuto conto che per il reato di cui all’art. 316 - ter cod. pen. era consentita, fino alla data del 14 novembre 2012, solo la confisca del prezzo del reato e non anche del profitto del reato, nozione nella quale non rientra il bene in sequestro, trattandosi di un bene di famiglia indiviso tra i coeredi. La motivazione della Corte di merito, sul punto, è generica e disposta in violazione degli artt. 2, 322-ter cod. pen. e 321 cod. proc. pen. poiché la confisca avrebbe dovuto essere limitata al profitto conseguito dal reato soltanto per la parte conseguita nel periodo successivo al novembre del 2012, data di entrata in vigore della legge n. 190, avendo la C. riscosso nel dicembre 2012 l’ultimo rateo di pensione. 5. La parte civile INPS, denuncia 5.1 la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e vizi di travisamento della prova documentale e delle norme di legge artt. 2, 74, 538, 539 cod. pen. e 2033 e 2036 cod. civ. . Rileva la erroneità della decisione, nella parte in cui ha disatteso il primo motivo di appello proposto dalla parte civile volto a conseguire la condanna al risarcimento dei danni nell’ammontare risultate dagli atti acquisiti e, cioè l’importo dei ratei riscossi dalla C. - pacificamente risultante dai prospetti allegati all’informativa - e che è quantificabile sulla base di una mera operazione aritmetica, importo che la Corte ha contraddittoriamente ritenuto accertato ai fini penali ma non anche ai fini della condanna civile rinviando, ai fini delle attività satisfattive, ad un’ipotetica e futura restituzione da parte dello Stato, a cui favore le somme sono state confiscate, e, peraltro, rimettendone la quantificazione al giudice civile, in violazione del disposto di cui all’art. 538 cod. proc. pen. 5.2 erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 240, 316 ter, 322 - ter cod. pen e 321 cod. proc. pen La Corte ha erroneamente qualificato la disposta confisca della somma di denaro Euro 20.971,05 , come confisca per equivalente, poiché, invece, ogniqualvolta il profitto di uno dei reati di cui all’art. 322-ter cod. pen. sia costituito da danaro, il giudice, attesa la fungibilità del bene che ne costituisce oggetto, deve disporre la confisca diretta. Di conseguenza le somme, previa revoca della disposta confisca in primo grado, andavano considerate di appartenenza dell’Istituto ricorrente, perché profitto del reato, al quale andavano restituite 5.3. inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 322- ter, 316, 321 e 324 comma 4 cod. proc. pen. poiché la Corte non ha accolto la richiesta di sequestro conservativo dell’immobile di proprietà dell’imputata sulla base dell’erroneo presupposto che la misura del sequestro preventivo e della confisca per equivalente erano prevalenti sulla richiesta di sequestro conservativo, a garanzia delle obbligazioni civili derivanti da reato, richiesto dalla parte civile. Considerato in diritto 1. I ricorsi dell’imputata e della parte civile devono essere rigettati perché infondati. 2. Ai fini della disamina delle censure sollevate con i ricorsi sia dell’imputata che della parte civile è necessario premettere brevi nozioni sulla natura della confisca e delle sue species alle quali, per vero non in termini univoci, è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte. 3. Imprescindibile, ai fini della ricostruzione dello statuto della confisca, e di quella del profitto di reato in particolare, è la natura della misura in esame che, anche alla stregua delle coordinate sovranazionali rivenienti dalla giurisprudenza della Corte EDU, non costituisce pena accessoria, ma ha carattere eminentemente sanzionatorio e misura ablatoria, con finalità ripristinatoria, diretta o per equivalente, a seconda dell’oggetto del profitto Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Lombardo, Rv. 265093 Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016, dep. 2017, Zaini, Rv. 268829 . 4. Controversa, in presenza di cd. profitto accrescitivo è la natura - diretta ovvero per equivalente - della confisca che abbia per oggetto somme di denaro. Secondo un più recente orientamento, in vero, in relazione a somme depositate su conto corrente e per le quali vi era prova della non provenienza dal reato si è affermato che in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, la natura fungibile del denaro non consente la confisca diretta delle somme depositate su conto corrente bancario del reo, ove si abbia la prova che le stesse non possono in alcun modo derivare dal reato e costituiscano, pertanto, profitto dell’illecito Sez. 3, n. 8995 del 30/10/2017, dep. 2018, P.M. in proc. Barletta e altro, Rv. 272353 . 5. Il principio ora richiamato è contrastato dal quell’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura fungibile del bene, destinato a confondersi con le altre disponibilità economiche del reo, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato Sez. 5, n. 23393 del 29/03/2017 - dep. 12/05/2017, P.M. in proc. Garau, Rv. 270134 , conclusione, questa direttamente riveniente dalla nota sentenza Lucci resa da questa Corte a Sezioni Unite Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437 . 6. In materia di reati contro la pubblica amministrazione, ed incentrando l’attenzione dell’interprete sulla natura fungibile del denaro, questa Corte, in più occasioni, ha affermato che qualora il profitto tratto da uno dei reati indicati nell’art. 322 ter cod. pen. sia costituito dal danaro, il giudice - attesa la fungibilità del bene - deve disporre la confisca obbligatoria del profitto in forma specifica, ai sensi della prima parte del comma primo del citato art. 322 ter, e non la confisca per equivalente ai sensi della seconda parte del predetto comma Sez. 7, n. 50482 del 12/11/2014, Castellani, Rv. 261199 Sez. 6, n. 21327 del 04/03/2015, Antonelli, Rv. 263482 Sez. 2, n. 21228 del 29.4.2014, Riva Fire S.p.A., Rv. 259717 , principio ribadito anche in materia di responsabilità da reato degli enti Sez. 6, n. 2336 del 07/01/2015, Pretner Calore, Rv. 262082 . In altri termini il denaro sottoposto a vincolo di indisponibilità deve soltanto corrispondere al valore della somma formata dal prezzo o dal profitto del reato, non occorrendo accertare alcun nesso pertinenziale tra il reato contestato e il cespite monetario da sottoporre a futura confisca v. in termini Sez. 3, n. 1261 del 25.9.2012, dep. 2013, Marseglia, Rv. 254175 e, qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali è prevista la confisca per equivalente sia costituito da denaro, l’adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell’indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all’importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare. 7. Come già anticipato nel ritenuto in fatto, in materia di reati contro la pubblica amministrazione, solo con la legge n. 190 del 6 novembre 2012, pubblicata nella G.U. del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, fu inserita nella disposizione di cui all’art. 322 ter. comma 1, ult. parte, cod. pen. la previsione della confisca per equivalente del profitto del reato la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo e profitto ma tale previsione non è affatto di ostacolo, secondo la ricostruzione dell’imputata ricorrente, a ritenere illegittima la conferma della confisca, già disposta in primo grado ai sensi dell’art. 240 cod. pen. e con riguardo al reato di cui all’art. 640 bis cod. pen. in origine contestato, una volta che il reato ascritto alla C. sia stato qualificato come delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen., sull’assunto che la confisca per equivalente non era prevista, in relazione a detta fattispecie incriminatrice, con riguardo al profitto del reato. Secondo la tesi della ricorrente C. , l’affermata natura sanzionatoria della confisca ne consente l’adozione, come per il trattamento punitivo, solo con riguardo alle condotte commesse dopo la entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, e, nel caso, con riferimento all’ultimo rateo di pensione riscosso dall’imputata. 8. Tale assunto si rivela, tuttavia, infondato atteso che questa Corte ha già avuto modo di precisare, in tema di prescrizione, che il momento consumativo del reato di cui all’art. 316 - ter cod. pen. coincide con quello della cessazione dei pagamenti Sez. 2, n. 48820 del 23/10/2013, Brunialti, Rv. 257431 Sez. 3, n. 6809 del 08/10/2014 - dep. 2015, P.G. in proc. Sauro e altri, Rv. 26254901 perdurando il reato fino a quando non vengono interrotte le riscossioni. In tali casi, vertendosi della ricezione di indebite prestazioni di emolumenti e previdenze maturate periodicamente, non si configura un reato permanente né un reato istantaneo ad effetti permanenti, bensì un reato a consumazione prolungata, giacché il soggetto agente, sin dall’inizio, ha la volontà di realizzare un evento destinato a protrarsi nel tempo. In tali casi, dunque, perdurando il reato fino alla riscossione dell’ultimo rateo, ed il danno addirittura incrementandosi, ai fini della confisca, la consumazione del reato coincide con la cessazione dei pagamenti. Facendo applicazione di tale principio alla fattispecie in esame nella quale è incontestato che l’imputata ha percepito l’ultimo rateo di pensione - relativo al mese di dicembre 2012 - nel gennaio 2013, devono ritenersi del tutto legittime le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di appello che, ritenuto il reato ancora perdurante al momento di entrata in vigore della legge n. 190 del 6 novembre 2012, ha disposto la confisca del profitto del reato, in relazione all’importo complessivamente illegittimamente fruito dalla C. , confisca che si atteggia a confisca cd. diretta della somma di denaro già oggetto di sequestro preventivo - misura non contestata dalla C. attraverso il ricorso - e quale confisca per equivalente ovvero per valore corrispondente , dell’immobile di proprietà dell’imputata. La diversa qualificazione, del reato ovvero della natura della confisca, non ridonda a danno dell’imputata, quale reformatio in peius della sentenza di primo grado, poiché ciò che rileva è l’effetto derivante dalla misura applicata, che resta immutato, rientrando nei poteri del giudice la corretta qualificazione giuridica della misura, come diretta ovvero per equivalente Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu e altri, Rv. 270372 . 9. Solo labialmente, e con l’odierno ricorso, la C. ha allegato che l’immobile oggetto di confisca costituisce oggetto di proprietà indivisa con i fratelli, circostanza che non di per sé ostativa alla disposta misura che può riguardare, nella loro interezza, anche i beni in comproprietà con un terzo estraneo al reato, qualora essi siano indivisibili o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento, essendo altrimenti assoggettabile alla misura cautelare soltanto la quota appartenente all’indagato Sez. 3, n. 29898 del 27/03/2013, Giorgiani, Rv. 256438 , circostanze queste che possono essere oggetto di verifica in sede di esecuzione. 10. Le considerazioni fin qui svolte offrono le coordinate per la disamina dei motivi di ricorso proposti dalla parte civile che va rigettato per la infondatezza delle questioni devolute, per alcuni aspetti manifesta. 11. È manifestamente infondato e indeducibile il terzo motivo di ricorso con il quale viene direttamente impugnato il rigetto della richiesta di sequestro conservativo avente ad oggetto l’immobile di proprietà dell’imputata avanzata dalla parte civile, poiché in tema di sequestro conservativo è ammesso il riesame contro l’ordinanza applicativa, ma non è previsto alcun rimedio nei confronti del provvedimento di diniego del sequestro, scelta legislativa che non può ritenersi limitativa dei diritti della parte danneggiata dal reato che, mediante l’esercizio dell’azione civile, ha la possibilità di una tutela primaria e diretta delle sue pretese Sez. 2, n. 23086 del 14/05/2015, Consorzio Di Casalpalocco, Rv. 263999 , azione civile che, nel caso, è stata già esperita e pervenuta alla condanna generica al risarcimento dei danni nei confronti dell’INPS. 12. Anche gli ulteriori motivi di ricorso proposti dalla parte civile si rivelano infondati. 13. Secondo un risalente orientamento di questa Corte la parte civile non è legittimata ad impugnare la sentenza con la quale l’imputato è stato condannato, anche nell’ipotesi in cui al fatto sia stata data una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella contenuta nell’imputazione e oggetto della costituzione di parte civile, potendo, al più sollecitare l’impugnazione del pubblico ministero, che potrà rigettare l’istanza con decreto motivato Sez. 3, n. 11429 del 02/10/1997, Palmieri, Rv. 209643 Sez. 4, n. 13220 del 27/10/2000, Arancio, Rv. 218687 . Da altro orientamento si sostiene, invece, che, ferma la legittimazione, sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica allorché da quest’ultima possa derivare una differente quantificazione del danno da risarcire, cui si pervenga tenendo conto anche della gravità del reato e dell’entità del patema d’animo sofferto dalla vittima Sez. 4, n. 39898 del 03/07/2012, Giacalone, Rv. 254672 Sez. 5, n. 12139 del 14/12/2011 - dep. 2012, Martinez, Rv. 252164 Sez. 5, n. 4303 del 04/12/2002, Gunnella, Rv. 223769 Sez. 5, n. 8577 del 26/01/2001, Chieffi, Rv. 218427 . 14. Nel caso in esame la proposta impugnazione della parte civile, pur in presenza di sentenza con la quale si è intervenuti sulla qualificazione giuridica del fatto, non investe affatto detto profilo ma involge questioni direttamente afferenti al diniego di liquidazione del danno, insistendo sulla possibilità di computo del danno corrispondente ai ratei pensionistici riscossi dalla C. , affermazione che, tuttavia, non si confronta affatto con le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza impugnata ove si assume non dimostrato cfr. pag. 3 della sentenza impugnata il danno conseguenza, ovvero ulteriore, subito dall’ente Previdenziale ai fini della quantificazione del danno subito. 15. Non merita miglior sorte il secondo motivo di ricorso. Ritiene il Collegio erroneo il presupposto in forza del quale la parte civile rivendica l’assegnazione diretta delle somme in quanto di sua appartenenza perché profitto del reato. 16. Correttamente, invece, alla stregua delle coordinate tracciate al punto 3. la Corte di merito ha ritenuto ostativa all’accoglimento della richiesta la natura obbligatoria della disposta confisca, natura che corrisponde alla finalità sanzionatoria dell’istituto, in relazione all’accertata condotta di reato e, in senso lato, riparatoria e ripristinatoria ma non anche funzionale e servente a soddisfare le richieste della parte civile che, non a caso, aveva richiesto, ai fini della soddisfazione delle proprie pretese risarcitorie, la revoca della disposta confisca e l’assegnazione delle somme. 17. Se è vero, infatti, che in presenza di accertata integrale restituzione delle somme alla persona offesa non vi è materia per l’applicazione della confisca in questo senso confronta Sez. 3, n. 10120 del 01/12/2010 Rv. 249752 proprio in fattispecie che aveva ad oggetto, la avvenuta restituzione all’INPS delle somme indebitamente percepite sull’assunto che la restituzione elimina in radice lo stesso oggetto sul quale dovrebbe incidere la confisca e fa venir meno lo scopo che con essa si intende perseguire, pena una inammissibile duplicazione sanzionatoria a carico del reo , non può, per contro, sostenersi che la confisca diretta, in presenza di costituzione di parte civile, implichi l’assegnazione alla parte civile della somma che costituisca profitto del reato, venendo, per tale via, ad annullarsi la natura sanzionatoria dell’istituto in esame. 18. A tal fine non appare rilevante, come invece sostenuto nella sentenza impugnata, il rischio di una duplicazione di conseguenze patrimoniali sfavorevoli per gli imputati a causa della previsione di cui all’art. 322-ter cod. pen., che impone la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato o di beni di valore corrispondente, e la funzione del risarcimento del danno correlata alla costituzione di parte civile nel processo. La funzione dell’istituto della confisca e quello del risarcimento del danno sono, infatti, nettamente differenziate tra di loro poiché l’istituto della confisca vuole evitare che il reo tragga un vantaggio economico dal reato non opera a vantaggio della vittima e anche nel caso in cui sia disposto in forma diretta ha natura specificamente sanzionatoria come innanzi accennato mentre il secondo, mira specificamente al ristoro del danneggiato e prescinde dall’esistenza di vantaggi conseguiti dal reo, che potrebbero anche non essersi realizzati. La costituita parte civile, assume la posizione di vittima e non vi sono ragioni per escludere l’applicabilità della previsione di cui all’art. 185, secondo comma, cod. pen., fermo restando, come innanzi accennato, l’apprezzamento riservato al giudice di merito, per individuare il concreto contenuto del danno non patrimoniale e l’adozione, ai fini del perseguimento del ristoro del danno subito, delle procedure di legge a tanto preposte, e che non possono essere superate mediante la retrocessione alla parte civile della somma di denaro confiscata. 19. Al rigetto delle impugnazioni segue per legge la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.