Se l’imputato ha eletto domicilio, l’atto di citazione a giudizio non può essere notificato al difensore

La costituzione delle parti nel giudizio di appello e conseguentemente tutti gli atti successivi fino alla sentenza sono affetti da nullità assoluta ed insanabile a causa della notifica dell’atto di citazione al solo difensore di fiducia e non all’imputato presso il domicilio eletto.

E’ il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24036/18, depositata il 29 maggio. Il caso. La Corte d’Appello di Roma confermava la pronuncia con cui il GUP del Tribunale aveva condannato un imputato per vari episodi di cessione di stupefacenti. Avverso la sentenza ricorre in Cassazione l’imputato deducendo, per quanto d’interesse, l’errore nella notificazione del decreto di citazione in appello avvenuta presso lo studio del suo difensore di fiducia nonostante l’avvenuta elezione di domicilio. Notifica. Il Collegio accoglie la doglianza e afferma che la costituzione delle parti nel giudizio di appello e conseguentemente tutti gli atti successivi fino alla sentenza sono affetti da nullità assoluta ed insanabile a causa della notifica dell’atto di citazione al solo difensore di fiducia e non all’imputato presso il domicilio eletto. Le Sezioni Unite sentenza n. 58120/17 hanno infatti affermato che, in caso di dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, la notificazione della citazione a giudizio presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto produce nullità a regime intermedio che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato. La necessità di procedere alla notifica dell’atto presso il domicilio dichiarato o eletto ha dunque maggiore rilevanza e può essere derogata, con notifica presso il difensore, solo in situazioni patologiche quali l’inidoneità della dichiarazione o elezione oppure l’assenza non temporanea dell’imputato. Negli altri casi, concretizzando una violazione del diritto di difesa, non può essere applicata la presunzione legale di conoscenza da parte dell’imputato e ritenere quindi sanata la notificazione dell’atto effettuata al solo difensore. In conclusione, la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 febbraio – 29 maggio 2018, n. 24036 Presidente Andreazza – Relatore Ciriello Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 09.05.2016 la Corte d’appello di Roma ha, per quanto qui rileva, confermato la sentenza del 23.09.2014 del G.U.P. presso il Tribunale di Roma con la quale, in seguito a rito abbreviato, S.L. era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e 2.000 Euro di ammenda per vari episodi in continuazione, di cessioni, di sostanze stupefacenti del tipo cocaina art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 con la recidiva 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento. 2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 161 c.p.p. Segnatamente, la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore nel notificare all’imputato il decreto di citazione per il giudizio di appello presso lo studio del suo difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 157 comma 8 bis c.p.p., pur avendo il ricorrente eletto in precedenza domicilio, all’atto dell’interrogatorio e della convalida avanti al G.I.P., in omissis , nonché confermato tale domicilio all’atto della sua scarcerazione, come risultante sia dal verbale di interrogatorio, sia dalla sentenza pronunciata dal G.I.P. in sede di giudizio abbreviato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, in relazione agli artt. 62 bis, 99 e 133 c.p., non riconoscendo la circostanze attenuanti generiche, e determinando in maniera eccessiva la pena e l’aumento a titolo di recidiva. Avrebbe errato, in particolare, il Giudice di merito nel negare all’imputato la concessione delle attenuanti generiche sul presupposto che il comportamento processuale dello stesso fosse stato già oggetto di valutazione in sede di quantificazione della pena, trattandosi di profilo già tipizzato dal legislatore nell’art. 133 c.p., giacché, così ragionando, le attenuanti in parola non sarebbero mai riconosciute. Avrebbe errato altresì la corte nel non considerare, in relazione all’aumento di pena operato per la recidiva, le condizioni del ricorrente che, in quanto tossicodipendente, era esposto al rischio di commettere più volte lo stesso reato. Eccessiva sarebbe infine la pena inflitta, sproporzionata rispetto ai modesti quantitativi di stupefacente ceduti, tanto che i fatti erano ricondotti all’ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/90. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo con assorbimento degli ulteriori motivi. Ed infatti, la costituzione delle parti nel giudizio di appello e conseguentemente tutti gli atti successivi fino alla sentenza di tale grado sono affetti da nullità assoluta ed insanabile, perché il decreto di citazione è stato notificato al difensore di fiducia dell’imputato e non all’imputato presso il domicilio eletto. Appare opportuno premettere, in termini generali, che le Sezioni Unite di questa corte, con la sentenza n. 58120 del 2017, hanno composto un contrasto giurisprudenziale, affermando che In caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato . 3.1 Nel caso di specie la corte di appello ha errato nell’escludere la rilevanza della eccezione di nullità della notifica all’imputato del decreto di citazione in appello, formulata dal difensore all’udienza del 09.05.2016, ritenendo che l’imputato non avesse mai effettuato alcuna elezione di domicilio. 3.2. Al contrario, come emerge dalla lettura degli atti del procedimento, consentita in ragione della natura del vizio dedotto in questa sede, in data 06.02.2014 il ricorrente ha dichiarato domicilio presso la propria residenza in omissis , ove ha ricevuto tutti gli atti del procedimento di primo grado, confermando in pari data la nomina del proprio difensore di fiducia. Cionondimeno la notifica in questione è stata eseguita, ai sensi dell’art. 157 comma 8 bis c.p.p., a mani del difensore di fiducia. L’eccezione di nullità risultava quindi fondata in conformità con il citato orientamento che valorizza, impedendo di affermare la prevalenza della notifica al difensore ai sensi dell’art. 157 comma 8 bis c.p.p la circostanza che in caso di domicilio dichiarato o eletto, prevale l’esigenza di notificare l’atto presso il domicilio dichiarato o eletto, e, solo in caso di situazioni patologiche quali l’inidoneità della dichiarazione o elezione, o l’assenza, non meramente temporanea, dell’imputato, la notifica può essere eseguita presso il difensore, anche se nominato d’ufficio, ma ai sensi dell’art. 161 comma 4 c.p.p. . Al di fuori delle ipotesi citate, dunque e in difetto di allegazioni sull’impedimento in concreto all’esercizio del diritto di difesa, allorché l’imputato abbia manifestato la propria volontà chiedendo espressamente la consegna degli atti presso il suo domicilio o presso altro soggetto indicato come domiciliatario, non può essere applicata la presunzione legale di conoscenza da parte dell’imputato e ritenersi quindi sanata la notificazione dell’atto effettuata al difensore di fiducia, solo perché la notifica è stata effettuata presso il difensore. 3.2. La sentenza impugnata va pertanto annullata, avendo respinto la eccezione relativa a tale nullità, pur se tempestivamente formulata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.